Provvedimento abrogato dal d.lgs 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Firenze. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Art. 77 cost. · Art. 4 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 5 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 15 Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 972 del 1988. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988. Il Presidente:…
Art. 15 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 4 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 5 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2000 al 27 aprile 2001. 107 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'ispettorato del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:
tolto: a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
tolto: b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
tolto: c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente articolo 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art5 · fonte del testo
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