Corte costituzionale

Sentenza n. 106/1980

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1980 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15,

16 e 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela

delle lavoratrici madri), promossi con le seguenti ordinanze:

1. - ordinanza emessa il 10 aprile 1976 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Ferri Maria Cristina e l'INAM,

iscritta al n. 468 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'8 settembre 1976;

2. - ordinanza emessa il 29 aprile 1976 dal Tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra l'INAM e Di Canosa Maria, iscritta al

n. 485 del registro ordinanze 1976.

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239

dell'8 settembre 1976;

3. - ordinanza emessa il 28 ottobre 1977 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Bozzi Pasqualina e l'INAM, iscritta al

n. 114 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 115 del 26 aprile 1978;

4. - ordinanza emessa il 10 aprile 1978 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Giannini Florinda e l'INAM, iscritta

al n. 332 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 271 del 27 settembre 1978;

5. - ordinanza emessa il 26 aprile 1979 dal Pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra l'Ente Nazionale Acli Istruzione

Professionale - ENAIP - ed altra e l'INAM, iscritta al n. 479 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 230 del 22 agosto 1979;

6. - ordinanza emessa il 4 luglio 1979 dal Pretore di Trento nel

procedimento civile vertente tra Ganarin Maria Gloria e la Cassa mutua

provinciale di malattia di Trento, iscritta al n. 729 del registro

ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 353 del 29 dicembre 1979.

Visti gli atti di costituzione dell'INAM, di Ferri Maria Cristina e

di Ganarin Maria Gloria, nonché gli atti di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980 il Giudice relatore

Guido Astuti;

uditi l'avvocato Salvatore Cabibbo per Ganarin Maria Gloria,

l'avvocato Michele Giorgianni per l'INAM e gli avvocati dello Stato

Giorgio Azzariti e Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 29 aprile 1976, il Tribunale di Milano

sollevava, su eccezione della parte Di Canosa Maria, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 30

dicembre 1971, n. 1204, in relazione agli artt. 3, comma primo, 31 e

37, comma primo, della Costituzione.

Nell'ordinanza di rimessione si prospetta il contrasto dell'art.

17, comma secondo citato, il quale subordina il godimento

dell'indennità giornaliera ex art. 15, comma primo, della stessa

legge, al fatto che l'assenza dal lavoro, prima dell'inizio del periodo

di astensione obbligatoria, non superi i 60 giorni, non conteggiando a

tale fine unicamente le assenze determinate da malattia o da infortunio

sul lavoro, con l'art. 37, comma primo, Cost., nel senso che questo,

disponendo che le condizioni di lavoro devono consentire alla madre

l'adempimento dell'essenziale funzione familiare e assicurare alla

stessa e al bambino una speciale adeguata protezione, mira a garantire

alla madre una tutela di natura anche economica negli adempimenti

predetti, e che quindi la norma impugnata potrebbe costituire, per le

limitazioni da essa previste, violazione del richiamato precetto

costituzionale nonché degli ulteriori principi generali fissati negli

artt. 31 e 3, comma primo, della Costituzione.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione proposta venga dichiarata non fondata.

L'avere stabilito in 60 giorni il periodo massimo di assenza per poter

godere della indennità - si sostiene nell'atto di intervento -

costituisce limite alla tutela della maternità stabilito

discrezionalmente dal legislatore nel contemperamento delle

contrastanti esigenze di detta tutela e di funzionalità degli

organismi produttivi nei quali la lavoratrice gestante presta la sua

opera.

Si è costituito l'INAM chiedendo il rigetto della questione.

Premesso che le indennità corrisposte dall'Istituto non hanno la

pretesa di assicurare a tutte le lavoratrici la copertura da ogni

bisogno economico, e che in ogni caso l'assenza facoltativa di cui è

questione non può in alcun modo essere assimilata alla malattia per la

diversa causa - rispettivamente volontaristica e necessitata - che

giustifica l'una e l'altra, si assume che i rilievi che possono farsi

alla legge del 1971 non denunciano violazioni costituzionali, ma

eventualmente una ancora inadeguata realizzazione del programma di

sicurezza sociale dei cittadini.

2. - Identiche questioni sono state sollevate dal Pretore di

Milano, con ordinanze emesse il 28 ottobre 1977 nel corso del

procedimento civile vertente tra Bozzi Pasqualina e l'INAM (n. 114 Reg.

ord. 1978), e il 10 aprile 1978 nel corso del giudizio tra Giannini

Florinda e l'INAM (n. 332 Reg. ord. 1978), dal Pretore di Torino, con

ordinanza 26 aprile 1976 emessa nel corso del giudizio tra l'Ente

Nazionale Acli Istruzione Professionale nonché Guadagnino M.

Antonietta e l'INAM (n. 479 Reg. ord. 1979), e dal Pretore di Trento

con ordinanza emessa il 4 luglio 1979 nel corso del procedimento civile

vertente tra Ganarin Maria Gloria e la Cassa Mutua Provinciale di

Malattia di Trento (n. 729 Reg. ord. 1979).

L'Avvocatura Generale dello Stato ha svolto considerazioni analoghe

a quelle sopra riportate. Nel giudizio relativo alla questione

sollevata con l'ordinanza n. 332 Reg. ord. 1978 la parte privata

Giannini Florinda si è costituita fuori termine. Nessuna delle altre

parti private si è costituita, ad eccezione di Ganarin Maria Gloria.

Nella memoria di quest'ultima si prospetta anzitutto l'opportunità

che la Corte valuti se l'interpretazione fornita dal Pretore (nel senso

della equiparazione tra astensione facoltativa ex art. 7 e assenza

senza retribuzione di cui all'art. 17, comma secondo) sia esatta o se

invece sia possibile individuare una diversa volontà del legislatore,

svolgendo considerazioni in favore di una interpretazione diversa

(seguita da alcuni giudici di merito). Si rileva in particolare che il

diritto di usufruire del periodo di assenza facoltativa, se appare

strutturato come diritto potestativo, appare altresì collegato ad uno

stato di necessità oggettivo ed esterno - rispetto al soggetto

titolare del diritto stesso - del quale la madre è la sola interprete;

e che sarebbe contraddittorio in Ogni caso riconoscere il diritto di

assentarsi facoltativamente dal lavoro e negare l'indennità per una

successiva astensione obbligatoria conseguente a concepimento da far

risalire al periodo di astensione facoltativa.

3. - Con ordinanza emessa il 10 aprile 1976 il Pretore di Bologna

sollevava nella causa di lavoro tra Ferri Maria Cristina e l'INAM, su

eccezione della Ferri, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 15 e 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui

non viene previsto che l'indennità di maternità sia commisurata agli

aumenti retributivi che possano verificarsi durante il periodo di

astensione obbligatoria o di assenza facoltativa dal lavoro, e nella

parte in cui viene ridotta al 30% l'indennità di maternità nei

confronti delle lavoratrici che si assentano facoltativamente dal

lavoro.

Nel caso di specie l'INAM aveva, in sede amministrativa, opposto la

disposizione di cui all'art. 16 della legge citata alla ricorrente, la

quale aveva chiesto che l'indennità giornaliera fosse commisurata agli

aumenti retributivi intervenuti durante il periodo di assenza per

effetto dell'applicazione del contratto collettivo di lavoro per i

dipendenti del settore commerciale, e per effetto degli scatti di

contingenza.

Il Pretore prospetta la violazione degli artt. 3, secondo comma, e

37, primo comma, della Costituzione non apparendo corrispondente alla

finalità dei precetti costituzionali la scelta legislativa che -

irrazionalmente - commisura l'indennità di maternità alla

retribuzione percepita dalla lavoratrice nel periodo immediatamente

precedente alla astensione obbligatoria, escludendo ogni adeguamento

dell'indennità stessa agli aumenti retributivi che possano verificarsi

in pendenza della situazione indennizzabile, atteso che il rischio

assicurativo è costituito dallo "stato" di gestazione e di puerperio,

cioè da una situazione alla quale il legislatore ha ritenuto di

attribuire una "speciale" protezione, situazione non limitata al tempo

in cui ha "inizio" la astensione obbligatoria.

Il Pretore solleva altresì, d'ufficio, la questione di

legittimità costituzionale (artt. 37, comma primo, e 3 Cost.)

dell'articolo 15 della stessa legge nella parte in cui riduce al 30%

l'indennità nei confronti delle madri che fruiscono dell'assenza

facoltativa, perché, una volta riconosciuto che l'assenza dal lavoro,

ancorché dipendente dall'iniziativa della lavoratrice, sia determinata

da fatti patologici comunque riconducibili al parto o al puerperio o

alle condizioni di salute del neonato, non vi è motivo di praticare

alla madre - alla quale la "facoltà" di assentarsi è "imposta" dalla

sopravvenienza di tali fatti - un trattamento diverso da quello

previsto per il periodo di astensione obbligatoria.

Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio tramite

l'Avvocatura generale dello Stato, che chiede il rigetto delle

questioni vertendosi in scelte discrezionali del legislatore. Si sono

costituite la parte privata Ferri, che si richiama alle argomentazioni

svolte dal Pretore nell'ordinanza di rimessione, e l'INAM che,

relativamente alla questione concernente l'art. 16 della legge, si

richiama alle deduzioni presentate negli altri giudizi, mentre, con

riferimento all'eccepita violazione dell'art. 15, sostiene non

trattarsi di una riduzione (dall'80 al 30%) dell'indennità, bensì di

una indennità diversa, perché l'assenza facoltativa prescinde da

fatti patologici e consiste in una mera agevolazione di cui può

approfittare la madre per esigenze sue personali. Considerato in diritto :

1. - Il Tribunale di Milano (Ord. n. 485/1976) solleva, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 31 e 37, primo comma, della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17,

secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, "Tutela delle

lavoratrici madri", che testualmente dispone: "Le lavoratrici gestanti

che si trovino, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal

lavoro, sospese o assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero

disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di

maternità di cui al primo comma dell'art. 15 purché tra l'inizio

della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di

detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni. Ai fini del computo

dei predetti 60 giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a

malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli

enti gestori delle relative assicurazioni sociali". Premesso che l'INAM

nega l'attribuzione della anzidetta indennità alla lavoratrice che,

prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria per una nuova

maternità abbia fruito, per oltre 60 giorni, dell'assenza facoltativa

dal lavoro prevista dall'articolo 7, primo comma, della stessa legge,

l'ordinanza di rimessione prospetta il contrasto della disposizione

denunciata con l'art. 37, primo comma, della Costituzione, nonché "con

gli ulteriori principi generali fissati negli artt. 31 e 3, primo

comma", e in particolare rileva che l'articolo 37, disponendo che le

condizioni di lavoro devono consentire alla donna l'adempimento della

sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino

una speciale adeguata protezione, "mira a garantire alla madre una

tutela di natura anche economica negli adempimenti predetti".

La stessa questione, in riferimento ai medesimi parametri

costituzionali e con identica motivazione, sollevano due ordinanze del

Pretore di Milano (nn. 114 e 332/1978), concernenti peraltro casi nei

quali le lavoratrici avevano fruito, dopo il periodo di astensione

facoltativa per una precedente maternità, anche di un congedo

straordinario non retribuito di oltre 60 giorni, e, rispettivamente, di

un permesso non retribuito di 10 mesi per malattia del bambino, ai

sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 1204 del 1971.

La stessa questione è proposta dal Pretore di Trento (Ord. n.

729/1979), in altro caso in cui, nel periodo immediatamente anteriore

all'astensione obbligatoria per un nuovo parto, la donna aveva goduto

per più di 60 giorni dell'assenza facoltativa per precedente

maternità, rilevando che se l'art. 7 riconosce alla madre il diritto

di assentarsi dal lavoro per un periodo di sei mesi entro il primo anno

di vita del bambino, appare contraddittorio negare l'indennità per una

susseguente astensione obbligatoria dovuta a concepimento avvenuto

durante la cosiddetta astensione facoltativa.

Infine, il Pretore di Torino (Ord. n. 479/1979) prospetta la

medesima questione anche in relazione ad un diverso caso, nel quale la

lavoratrice si trovava, all'inizio del periodo di astensione

obbligatoria, in aspettativa per motivi di famiglia, senza

retribuzione, da più di 60 giorni: osservando che la legge, in quanto

impone l'obbligo di astensione dal lavoro nel periodo anteriore al

parto, mentre subordina l'erogazione della relativa indennità alle

condizioni previste dall'art. 17, secondo comma, determina disparità

di trattamento sotto il profilo della irragionevolezza dei diversi

effetti "pur in presenza di un identico status di lavoratrice madre", e

rifiuta inoltre la speciale adeguata protezione accordata alla

maternità dagli artt. 31 e 37 della Costituzione.

2. - Un'ordinanza del Pretore di Bologna (n. 468/76) solleva, in

riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 31, secondo comma, e

37, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità

dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, "nella parte in cui

non prevede che l'indennità di maternità sia commisurata agli aumenti

retributivi che possano verificarsi in pendenza del periodo di

astensione obbligatoria o di assenza facoltativa dal lavoro"; e, in

riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 37, primo comma,

della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 15 della

stessa legge, "nella parte in cui riduce al trenta per cento

l'indennità di maternità nei confronti delle lavoratrici che si

assentano facoltativamente dal lavoro". Si denuncia nell'ordinanza la

irrazionalità della scelta legislativa che commisura l'indennità di

maternità alla retribuzione percepita dalla lavoratrice nel periodo

immediatamente precedente alla astensione obbligatoria, escludendo ogni

adeguamento della indennità stessa agli aumenti retributivi che

possano derivare sia dagli scatti relativi all'anzianità di servizio,

sia dal progressivo aumento dell'indennità di contingenza o da

fenomeni di svalutazione monetaria; ne conseguirebbe una inadeguata

protezione della maternità, in contrasto con la speciale tutela che la

Costituzione intende assicurare alla madre e al bambino, mentre "fa

carico alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico

che di fatto impediscono la realizzazione dell'eguaglianza dei

cittadini". Incostituzionale sarebbe del pari il disposto dell'art. 15

circa la minore indennità accordata alle madri che fruiscono

dell'assenza facoltativa, in quanto, riconoscendosi che tale assenza,

ancorché dipendente dall'iniziativa della lavoratrice, sia determinata

da fatti patologici comunque riconducibili al parto o al puerperio o

alle condizioni di salute del neonato, "non vi è motivo di praticare

alla madre - alla quale la facoltà di assentarsi è imposta dalla

sopravvenienza di tali fatti - un trattamento diverso da quello

previsto per il periodo di astensione obbligatoria".

3. - Stante l'identità o la connessione delle questioni di

costituzionalità concernenti le denunciate disposizioni della legge

sulla tutela delle lavoratrici madri, le cause possono essere riunite e

decise con unica sentenza.

Preliminarmente all'esame della prima questione, sollevata dalle

ordinanze elencate al n. 1, si impone la soluzione del dubbio

prospettato dalla difesa di una delle parti private circa l'esatta

interpretazione del disposto dell'art. 17, secondo comma, della legge

n. 1204 del 1971, determinante anche in ordine al controllo sul

giudizio di rilevanza. Infatti i giudici a quibus ammettono

concordemente che a norma dell'art. 17 debbano essere comprese, ai fini

del computo dei 60 giorni immediatamente anteriori all'inizio del

periodo di astensione obbligatoria delle lavoratrici gestanti, anche le

assenze facoltative previste dall'art. 7, e proprio per questo

sollevano la questione di costituzionalità; mentre alcune sentenze di

altri giudici di merito hanno ritenuto che dette assenze facoltative

non possano assimilarsi alle ipotesi di sospensione o assenza dal

lavoro senza retribuzione ai sensi ed effetti dell'art. 17, e che

pertanto, nel caso di assenza facoltativa, la lavoratrice madre abbia

diritto all'indennità di maternità per una nuova gestazione, anche se

assente dal lavoro per più di 60 giorni prima dell'inizio del relativo

periodo di astensione obbligatoria.

Il tenore della formula legislativa: "lavoratrici... sospese,

assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero disoccupate" appare, per

la sua ampiezza e genericità, ben riferibile anche alle lavoratrici

che abbiano fruito del periodo di assenza facoltativa prevista dalla

legge, tanto più considerando che la stessa disposizione eccettua

espressamente le sole assenze dovute a malattia o ad infortunio, senza

far menzione delle assenze facoltative, che pur sono previste e

autonomamente regolate nell'ambito dello stesso contesto normativo, e

non possono essere assimilate, nel vigente sistema, alle malattie. Se

vi fosse stato l'intento di escludere le assenze facoltative di cui

all'articolo 7 dal computo dei 60 giorni, il legislatore non avrebbe

mancato di farne espressa dichiarazione. Pertanto, di fronte al rifiuto

dell'INAM e degli altri Istituti assistenziali di escludere tali

assenze dal detto computo, e nel difetto di una giurisprudenza della

Corte di cassazione sulla interpretazione dell'art. 17 secondo comma,

per le considerazioni dianzi svolte questa Corte non può discostarsi

dall'apprezzamento compiuto al riguardo dai giudici a quibus nella

prospettazione della questione di legittimità, anche ai fini della sua

rilevanza.

4. - Ciò premesso, la questione, nei limiti che qui saranno

specificati, deve ritenersi fondata. Per vero, l'art. 7 della legge del

1971, che ha sensibilmente migliorato le forme di tutela delle

lavoratrici madri, ha riconosciuto a queste il diritto di assentarsi

dal lavoro, dopo trascorso il periodo di astensione obbligatoria

anteriore e posteriore al parto, per altri sei mesi, frazionabili,

entro il primo anno di vita del bambino (primo comma), nonché

successivamente, in caso di malattie del bambino di età inferiore a

tre anni, provate con certificato medico (secondo comma). Questi

periodi di assenza, computati nell'anzianità di servizio ed utili agli

effetti del diritto a pensione (art. 9 del regolamento di esecuzione

approvato con d.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026), non vengono

retribuiti, e per il solo periodo di assenza facoltativa previsto dal

primo comma è stata riconosciuta alle lavoratrici madri, a partire dal

1 gennaio 1973, una indennità giornaliera pari al trenta per cento

della retribuzione, mentre nel caso di malattie del bambino non è

accordata alla madre alcuna indennità.

Trattandosi di un diritto, e di un diritto il cui esercizio è pur

sempre connesso alla speciale situazione della madre e dell'infante nei

primi anni di vita, appare ingiustificato considerare questa

particolare ipotesi di assenza sullo stesso piano delle altre assenze

di carattere volontario, estranee alle esigenze proprie della

maternità, e colpire la lavoratrice che incorra in una nuova

gestazione con la sanzione della perdita dell'indennità durante il

successivo periodo di astensione obbligatoria, solo per essersi avvalsa

di quel diritto per più di 60 giorni prima dell'inizio di detto

periodo. Siffatta esclusione integra indubbiamente una irrazionale

discriminazione e penalizzazione per la lavoratrice madre, in palese

contraddizione con le finalità perseguite dall'art. 7 della stessa

legge mediante l'istituto della astensione o assenza facoltativa, e

confligge con i principi costituzionali sia sotto il profilo della

ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre ipotesi in

cui l'art. 17 riconosce il diritto all'indennità di maternità, sia in

relazione alla speciale adeguata protezione che l'art. 37 Cost. vuole

assicurata alla madre e al bambino.

Nei termini dianzi precisati dovrà pertanto riconoscersi la

fondatezza della questione, con la declaratoria di illegittimità

costituzionale della disposizione dell'art. 17, secondo comma, nella

parte in cui non esclude dal computo dei 60 giorni immediatamente

antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal

lavoro l'assenza facoltativa non retribuita cui la lavoratrice gestante

abbia diritto, ai sensi dell'art. 7, primo e secondo comma, della

stessa legge, in relazione ad una precedente maternità.

5. - La declaratoria non può invece essere estesa agli altri casi

di assenza dal lavoro a titolo di aspettativa, congedo o permesso senza

retribuzione, pur giustificati da motivi di famiglia o da altra ragione

personale. Il pretore di Torino ha prospettato la disparità di

trattamento che in tali casi si avrebbe, pur essendo identico lo stato

di lavoratrice madre: ma la gestazione non costituisce l'unico

requisito per la concessione della indennità di maternità, che la

legge attribuisce soltanto nel concorso di altri presupposti, con

riguardo alla situazione del rapporto di lavoro subordinato all'inizio

del periodo di astensione obbligatoria, nelle diverse ipotesi

puntualmente determinate dalle analitiche disposizioni dell'art. 17.

Occorre anzitutto che sia in atto un rapporto di lavoro:

l'indennità viene tuttavia corrisposta nei casi di risoluzione del

rapporto previsti dall'art. 2 lett. b) e c), che si verifichino durante

i periodi di interdizione obbligatoria dal lavoro (articolo 17, primo

comma). Le lavoratrici sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione,

o disoccupate, possono fruire della indennità purché non si trovino

in tale situazione da oltre 60 giorni prima dell'inizio del periodo di

astensione obbligatoria dal lavoro (salvo il caso di assenze dovute a

malattia o infortunio: secondo comma). Quando invece l'astensione

obbligatoria dal lavoro abbia inizio dopo 60 giorni dalla data di

risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero della sospensione, le

lavoratrici possono conseguire l'indennità di maternità in luogo

dell'indennità ordinaria di disoccupazione, o, rispettivamente, del

trattamento di integrazione salariale, alle condizioni stabilite dal

terzo, quarto e quinto comma dell'art. 17.

La legge contiene dunque una precisa ed articolata regolamentazione

delle diverse ipotesi di interruzione dell'attività di lavoro

anteriormente all'inizio del periodo di astensione obbligatoria, e in

relazione alle loro cause variamente disciplina il diritto delle

lavoratrici gestanti al godimento della indennità giornaliera di

maternità.

Nelle ipotesi di assenza volontaria dal lavoro, protratta oltre due

mesi, la esclusione dal godimento dell'indennità di maternità non

può dirsi ingiustificata, né discriminatoria rispetto al regime fatto

nei casi di astensione involontaria, per disoccupazione, sospensione o

risoluzione non imputabile dei rapporti di lavoro; mentre per esse non

ricorrono le ragioni che suffragano una doverosa eccezione per le

assenze facoltative dipendenti da una precedente maternità.

Non appare pertanto possibile ravvisare disparità di trattamento

costituzionalmente rilevanti, sia perché trattasi di situazioni

diverse sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, sia soprattutto

perché la loro disciplina è necessariamente frutto di scelte di

natura politico-legislativa, non sindacabili, quindi, nemmeno in

riferimento ai principi enunciati negli artt. 31 e 37, primo comma,

della Costituzione, la cui concreta attuazione è rimessa alla

discrezionalità del legislatore ordinario.

6. - Infondata è del pari la questione sollevata dal pretore di

Bologna con l'ordinanza menzionata al n. 2. La circostanza che il

legislatore abbia assunto come base, per la determinazione delle

indennità giornaliere di maternità, la retribuzione media globale

percepita dalle lavoratrici gestanti nel periodo di paga

quadrisettimanale o mensile scaduto e immediatamente anteriore a quello

nel corso del quale ha inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro, non

comporta che l'indennità in oggetto debba essere corrisposta in misura

eguale alla retribuzione, né che debba seguirne gli eventuali

incrementi, né che debba essere la stessa per i periodi di astensione

obbligatoria e di assenza facoltativa. L'ordinanza di rimessione

dimentica che non si tratta di retribuzione, bensì di indennità

assicurative, accordate dalla legge alle lavoratrici gestanti e madri

per periodi relativamente ampi di interruzione della loro attività

lavorativa.

La determinazione della misura di queste indennità, corrisposte

dagli enti assistenziali presso i quali le lavoratrici sono assicurate

contro le malattie, - senza particolari requisiti contributivi o di

anzianità assicurativa -, è oggetto di una tipica scelta

discrezionale di politica legislativa, e i parametri costituzionali ai

quali il giudice a quo ha creduto di far richiamo non giustificano le

sue illazioni circa i presunti vizi di legittimità, che nella specie

non sussistono sicuramente. È infatti pienamente ragionevole la

corresponsione di un'indennità pari all'ottanta per cento della

retribuzione, durante l'intero periodo dell'astensione obbligatoria

prevista dagli artt. 4 e 5 della legge, e non può certo dirsi che

tale indennità sia irrisoria o assolutamente inidonea a soddisfare le

particolari esigenze della madre e del bambino. Sono del pari ben

comprensibili i motivi che hanno indotto il legislatore ad accordare

l'indennità nella minore misura del trenta per cento in relazione agli

eventuali periodi di assenza facoltativa dal lavoro, consentiti dal

primo comma dell'art. 7 per l'assistenza agli infanti entro il primo

anno di vita. Ingiustificata appare infine la pretesa che le dette

indennità debbano essere adeguate agli eventuali aumenti retributivi

che possano verificarsi per le lavoratrici in attività di servizio,

durante i periodi di assenza obbligatoria o facoltativa dal lavoro

delle gestanti o madri. La legge stabilisce con puntuali disposizioni i

limiti entro i quali i periodi di astensione obbligatoria e

rispettivamente di assenza facoltativa dal lavoro debbono essere

computati agli effetti della anzianità di servizio, nonché delle

ferie, della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia (artt.

6 e 7, terzo comma). Anche qui si tratta di scelte legislative che

sfuggono a censura in questa sede, perché non integrano alcuna

disparità di trattamento, né violazione dei principi enunciati negli

artt. 31, secondo comma, e 37, primo comma, della Costituzione. La

speciale protezione che la legge assicura oggi alla madre e al bambino

non può ritenersi inadeguata, per palese insufficienza o irrisorietà,

e non puo nemmeno pretendersi che questa indennità, non avente natura

retributiva né sostitutiva della retribuzione, debba essere soggetta

agli incrementi proprii del meccanismo delle retribuzioni, tanto più

avendo riguardo alla relativa brevità, nel tempo, dei periodi di

assenza dal lavoro. Né giova infine il richiamo all'art. 3, secondo

comma, della Costituzione, le cui enunciative non impongono allo Stato

l'immediata integrale attuazione di un programma di piena sicurezza

sociale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17, secondo

comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non

esclude dal computo dei 60 giorni immediatamente antecedenti all'inizio

del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro l'assenza facoltativa

non retribuita di cui la lavoratrice gestante abbia fruito in seguito

ad una precedente maternità, ai sensi dell'art. 7, primo e secondo

comma, della stessa legge;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 15 e 16 della stessa legge, sollevata dal pretore di

Bologna con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt.

3, primo e secondo comma, 31, secondo comma, e 37, primo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere -

ECLI:IT:COST:1980:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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