Art. 42 — Riposi e permessi per i figli con handicap grave (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)

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Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravita' e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravita', la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese. Successivamente al raggiungimento della maggiore eta' del figlio con handicap in situazione di gravita', la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravita' di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima... e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. ((I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei rgesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.)) 8 I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

8

La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 16 giugno 2005, n. 233 (in G.U. 1ª s.s. 22/6/2005, n. 25) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravita' a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perche' totalmente inabili".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2007 al 17 maggio 2007

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 42, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 17 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 197/2025

    Ha colpito questo articolo
    23 dicembre 2025

    Nello sviluppo della personalità del soggetto con disabilità la dimensione familiare dell’assistenza assume un rilievo preminente.L’istituto del congedo straordinario, così come il permesso retribuito, proteggono l’interesse primario di assicurare, in via prioritaria, che la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall’età e dalla condizione di figlio dell’assistito. Tali istituti, espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell’assistenza di un parente disabile grave, sono strumenti di politica socio-assistenziale basati sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale. (Precedenti: S. 213/2016 - mass. 39067; S. 203/2013 - mass. 37243; S. 19/2009; S. 158/2007; S. 233/2005- mass. 29457).La distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale – tutelati, rispettivamente, dagli artt. 2, tra le formazioni sociali, e 29 Cost. – non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell’una e dell’altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza. (Precedenti: S. 148/2024 - mass. 46369; S. 213/2016; S. 416/1996; S. 8/1996; O. 121/2004).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 32, Cost., l’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo antecedente alla modifica introdotta con l’art. 2, comma 1, lett. n, del d.lgs. n. 105 del 2022, nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l’assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente. La disposizione, censurata dalla Corte di cassazione, sez. lavoro risulta, nella formulazione vigente ratione temporis, viziata da contraddittorietà logica, in quanto, pur proponendosi di proteggere la persona con disabilità all’interno del suo ambito familiare, esclude irragionevolmente dalla possibilità di prestarle assistenza il convivente, ignorando l’esistenza di uno stabile legame affettivo di coppia nonché il fatto che gli obblighi di assistenza morale e materiale sono riferiti, oggi, non solo al matrimonio ma anche alle convivenze di fatto e alle unioni civili. La disposizione viola anche il diritto fondamentale alla salute psico-fisica del disabile grave, da garantire e tutelare sia come singolo sia in quanto parte di una formazione sociale). (Precedenti: S. 213/2016 - mass. 39067; S. 203/2013 - mass. 37243; S. 19/2009 - mass. 33137; S. 158/2007 - mass. 31265).

    Art. 42 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita' · Art. 15 Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 99/2024

    Ha colpito questo articolo
    4 giugno 2024

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42˗bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre…

    Art. 42 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita' · Art. 15 Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta' · Art. 42-bis Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita'

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 232/2018

    Ha colpito questo articolo
    7 dicembre 2018

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001. Il giudice a quo argomenta che il ricorrente già gode dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, che presuppongono pur sempre, al pari del congedo straordinario, l'assistenza a una persona "con handicap in situazione di gravità", cosicché, alla stregua delle allegazioni acquisite nel giudizio principale e richiamate dal rimettente, la motivazione sulla rilevanza è sufficiente.

    Art. 42 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita' · Art. 15 Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

13 versioni dal 2001

2001oggi
  1. 25 dicembre 2025 — oggiin vigoreper 10 mesi
  2. 13 agosto 2022 — 25 dicembre 2025per 3 anni
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  5. 11 agosto 2011 — 25 luglio 2013per un anno
  6. 24 novembre 2010 — 11 agosto 2011per 9 mesi
  7. 5 febbraio 2009 — 24 novembre 2010per un anno
  8. 17 maggio 2007 — 5 febbraio 2009per un anno
  9. 1 gennaio 2007 — 17 maggio 2007per 5 mesi
  10. 23 giugno 2005 — 1 gennaio 2007per un anno
  11. 1 gennaio 2004 — 23 giugno 2005per un anno
  12. 28 maggio 2003 — 1 gennaio 2004per 7 mesi
  13. 26 aprile 2001 — 28 maggio 2003testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2005 al 1 gennaio 2007. 54 parole aggiunte.

… salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I aggiunto: soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei rgesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art42 · fonte del testo

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