Corte costituzionale

Sentenza n. 411/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, comma

terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo

unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili

e militari dello Stato) promosso con ordinanza emessa il 22 giugno

1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Carone Montanaro

Michelina, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Carone Montanaro Michelina nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Aldo Maggipinti per Carone Montanaro Michelina e

l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso dalla figlia adottiva di

una defunta pensionata statale, per ottenere il trattamento

pensionistico di riversibilità, negatole sul presupposto che il

provvedimento di adozione era intervenuto a seguito di domanda

presentata dopo che la adottante aveva compiuto gli anni 60 di età,

la Corte dei conti, con ordinanza emessa il 22 giugno 1988 (pervenuta

alla Corte il 28 febbraio 1989), ha sollevato questioni di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 31 e 38

della Costituzione, dell'art. 82, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1092, nella parte in cui impone la condizione che "la

domanda di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal

pensionato prima del sessantesimo anno di età".

Pacifico essendo che tale condizione non si era, nella specie,

verificata mentre ricorrevano tutti gli altri presupposti voluti dal

legislatore per la concessione dell'invocato trattamento, il giudice

rimettente ha preliminarmente richiamato un precedente della Corte

costituzionale (sentenza n. 286 del 1987) in cui si afferma che la

pensione di riversibilità è una forma di tutela previdenziale nella

quale l'evento protetto è la morte, cioè un fatto naturale

determinativo della situazione di bisogno per i familiari del

defunto, che divengono così i soggetti effettivamente tutelati,

anche in ossequio al principio della solidarietà sociale ed alla

garanzia delle minime condizioni economiche e sociali di vita per

ogni cittadino.

Ha quindi osservato che a siffatti fini ciò che deve avere

rilevanza è l'esistenza del vincolo familiare al momento della morte

del lavoratore o del pensionato e non invece il momento genetico del

rapporto che si è venuto a creare con l'adozione, così come la

stessa Corte ha già ritenuto rispetto ai figli naturali

giudizialmente dichiarati (sentenza n. 403 del 1988).

2. - Rilevato che il decreto di adozione ordinaria di cui all'art.

298 codice civile, nel costituire un rapporto giuridico di filiazione

civile, comporta per l'art. 301, comma secondo, codice civile, tra

l'altro, anche l'obbligo dell'adottante di mantenere l'adottato, di

istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'art. 147

codice civile relativamente ai doveri dei coniugi verso i figli, il

giudice a quo ha osservato che la norma denunciata avrebbe disatteso

la sostanziale condizione paritaria che il legislatore riconosce ai

figli legittimi ed adottivi, atteso che la condizione imposta

attribuisce rilievo preclusivo a fatti soggettivi estranei al

rapporto familiare cui si ricollega il diritto alla pensione.

La previsione normativa si porrebbe quindi in contrasto con il

principio della ragionevolezza, poiché il figlio, adottato da

dipendente o pensionato statale ultrasessantenne, ancorché conservi

(art. 300 codice civile) tutti i diritti ed i doveri verso la

famiglia di origine, potrebbe vedersi precluso il trattamento di

riversibilità derivante dal vincolo con il genitore legittimo o

naturale per difetto quanto meno del requisito della convivenza, resa

di fatto impossibile in forza della costituzione della (nuova)

famiglia civile.

Inoltre la discriminazione tra figli adottati, prima o dopo il

compimento del sessantesimo anno di età da parte del rispettivo

dante causa (adottante), verrebbe determinata da una condizione

personale estranea all'adottato, insuscettibile di sanatoria ed in

sé irrazionale posto che la legge, nel disciplinare l'istituto

dell'adozione, non ha fissato limiti massimi di età per l'adottante

proprio per significare che lo scopo tipico dell'istituto, che è

quello di costituire un rapporto giuridico di filiazione civile, non

viene meno con l'incalzare dell'età.

D'altra parte la palese diffidenza, dimostrata dal legislatore con

la norma denunciata, nei confronti di maliziose o fraudolente

iniziative preordinate alla realizzazione di meri vantaggi economici

e non alla costituzione di un valido vincolo familiare, può

agevolmente ritenersi superabile se si ha riguardo al fatto che la

costituzione del vincolo di parentela civile si realizza non solo con

il consenso dei soggetti del rapporto di adozione ordinaria, bensì

anche con l'intervento dell'autorità giudiziaria, la quale nella sua

discrezionalità ben può valutare se il vincolo predetto sia

preordinato o meno al perseguimento dello scopo tipico voluto dalla

norma.

3. - La medesima disposizione legislativa, sempre ad avviso del

giudice rimettente, si porrebbe poi in contrasto con l'art. 31 della

Costituzione che, tutelando l'istituto della famiglia, prevede

agevolazioni anche di carattere economico e non ostacoli alla sua

formazione, e confliggerebbe altresì con l'art. 38 della

Costituzione, che riconosce ai cittadini inabili e sprovvisti dei

mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e

all'assistenza sociale.

4. - Si è costituita nel presente giudizio la originaria

ricorrente, aderendo alle considerazioni svolte nell'ordinanza di

rimessione e precisando, in una successiva memoria prodotta in

prossimità dell'udienza, che le condizioni temporali, dell'età

minima e della differenza di età tra adottante e adottando, sono le

uniche imposte dalla legge per l'ammissibilità della adozione, la

quale, una volta completa di tutti i suoi elementi, compreso il

provvedimento conclusivo del giudice, non può che produrre gli

effetti giuridici che le sono propri, senza ulteriori limitazioni,

remore o impedimenti.

È intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei

ministri, il quale ha in primo luogo sottolineato che la Corte

costituzionale, in materia analoga, è pervenuta a pronuncie di

illegittimità costituzionale di talune norme che fissavano limiti

temporali al conseguimento del diritto a pensione da parte dei figli

riconosciuti o giudizialmente dichiarati, in ragione della natura

meramente dichiarativa del riconoscimento legale e della

dichiarazione giudiziale di paternità (sentenze nn. 268 e 403 del

1988). Le argomentazioni svolte in quelle pronunce non sarebbero,

pertanto, giustificate nella ipotesi in esame, in considerazione

della natura costitutiva del decreto di adozione, prima del quale i

rapporti affettivi esistenti tra il futuro adottante e l'adottando

non sono suscettibili di determinare alcun effetto giuridico.

Nell'atto di intervento si sostiene altresì che il legislatore,

imponendo preclusioni di ordine temporale in subiecta materia, ha

inteso accostare, ai fini pensionistici, il trattamento dell'adozione

tardiva a quello del tardivo matrimonio, che è stato anch'esso

sottoposto all'esame della Corte (sentenza n. 3 del 1975 e n 139 del

1979), essendosi riconosciuta la legittimità costituzionale della

relativa disciplina in quanto volta a "garantire in qualche modo la

serietà e genuinità del tardivo coniugio" (ordinanza n. 674 del

1988). Nello stesso modo la norma, oggetto della questione, è

diretta ad evitare che il vincolo adottivo possa sorgere soltanto per

assicurare una pensione all'adottato e quindi con finalità del tutto

estranee agli scopi etico-sociali per i quali l'istituto della

famiglia è costituzionalmente garantito.

Cosicché gli invocati parametri costituzionali non sarebbero

violati, sia perché le norme che limitano in materia pensionistica

gli effetti del matrimonio o dell'adozione tardivi non riguardano il

campo dei diritti e doveri reciproci tra i membri della famiglia e

non impediscono la costituzione degli anzidetti vincoli, poiché

comportano soltanto il ridimensionamento di una aspettativa futura ed

incerta, quale quella di conseguire la pensione di riversibilità;

sia perché è stato già evidenziato che al principio generale del

diritto all'assistenza e previdenza possono essere apportate deroghe,

in relazione ad interessi generali valutati dal legislatore; sia

infine perché le specifiche modalità con le quali la legge provvede

a tutelare la genuinità dell'istituto familiare, e quindi la

specifica determinazione dei limiti temporali di cui si discute, non

possono che essere riservati alla discrezionalità del legislatore. Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 82, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che,

nell'equiparare agli orfani i figli adottivi di pensionati statali,

ai fini del trattamento pensionistico di riversibilità, subordina il

relativo diritto alla condizione che "la domanda di adozione sia

stata presentata dal dipendente pensionato prima del sessantesimo

anno di età".

Tale limitazione contrasterebbe, ad avviso del giudice rimettente,

con l'art. 3 della Costituzione sotto vari profili: perché verrebbe

con essa disattesa la sostanziale condizione paritaria che il

legislatore riconosce ai figli legittimi ed a quelli adottivi;

perché il figlio adottato dal pensionato ultrasessantenne sarebbe

irrazionalmente privato del trattamento di riversibilità, in quanto,

pur conservando tutti i diritti ed i doveri verso la famiglia di

origine, si vedrebbe precluso il reciproco beneficio nei confronti

del genitore legittimo o naturale, in quanto verrebbe a mancare il

prescritto requisito della convivenza, resa di fatto impossibile a

causa della costituzione del nuovo vincolo familiare; perché la

discriminazione tra figli adottivi di pensionati ultra ed

infrasessantenni verrebbe determinata da una condizione estranea alla

sfera giuridica dell'adottato.

Si ravvisa altresì un contrasto con l'art. 31 della Costituzione,

che tutela l'istituto della famiglia anche con agevolazioni d'ordine

economico e non certo frapponendo ostacoli alla sua formazione,

nonché con l'art. 38 della Costituzione, che riconosce ai cittadini,

inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, il diritto al

mantenimento ed all'assistenza sociale là dove per effetto della

norma impugnata tale diritto verrebbe in concreto negato per un

ingiustificato ostacolo d'ordine temporale riferibile, per di più,

ad un altro soggetto.

2.1. - Le questioni non sono fondate.

Per quel che riguarda l'asserita violazione dell'art. 3 della

Costituzione, va in primo luogo rilevato che, anche se è vero che il

legislatore tende in via di principio ad equiparare la famiglia degli

affetti a quella di sangue, non può ritenersi conferente il richiamo

alle sentenze di questa Corte n. 403 e n. 268 del 1988 che hanno

dichiarato l'illegittimità costituzionale, la prima, della norma che

escludeva il diritto alla pensione di riversibilità del figlio

naturale quando avesse proposto la domanda di dichiarazione

giudiziale di paternità dopo la morte del genitore, la seconda,

della norma che escludeva tale diritto per il figlio naturale

riconosciuto dopo la cessazione dal servizio del pensionato. Entrambe

le dette sentenze muovevano dal presupposto, espressamente da esse

indicato, della natura dichiarativa del riconoscimento e della sua

retroattività alla data della nascita, il che aveva indotto questa

Corte a considerare ininfluente, ai fini del diritto del figlio alla

pensione di riversibilità, il momento in cui il riconoscimento fosse

intervenuto. Invece l'adozione, non avendo come presupposto un

vincolo preesistente, ha natura costitutiva e, quindi, produce i suoi

effetti dal momento in cui viene pronunziata (art. 298 del codice

civile). Le due situazioni sono fra loro non omogenee e perciò non

raffrontabili ai fini della definizione della presente questione.

Né può ritenersi ingiustificata la diversità di trattamento

più favorevole per l'adottato da genitore infrasessantenne rispetto

a quella prevista per l'adottato da genitore ultrasessantenne,

perché l'età avanzata del genitore, e quindi l'attenuarsi delle sue

forze, fanno apparire ragionevole la presunzione, su cui la censurata

limitazione si fonda, che l'adozione possa essere voluta non per

perseguire le finalità proprie dell'istituto, ma al solo scopo di

trasferire la pensione ad altra persona. Evenienza, questa, resa

ancor più evidente quando si tratti di adozione di persona maggiore

di età - come è nel caso del giudizio a quo -, dalla quale esulano

gli scopi educativi ed assistenziali propri dell'adozione del minore,

le sue finalità essendo prevalentemente patrimoniali.

Quanto alla possibilità, prospettata nell'ordinanza di rinvio, di

ovviare - mediante il controllo del giudice che interviene nel

procedimento - al rischio che l'istituto dell'adozione possa essere

utilizzato solo in funzione del vantaggio economico di far conseguire

la pensione di riversibilità, devesi in contrario osservare che il

profilo è del tutto irrilevante rispetto al giudizio a quo in cui,

come si è già osservato, si è in presenza di una adozione

intervenuta nei confronti di un adottato maggiore di età. In questa

ipotesi, difatti, il controllo del giudice è estremamente limitato,

perché, secondo quanto previsto dall'art. 312 del codice civile

(come modificato dall'art. 64 della legge n. 184 del 1983), il

tribunale deve soltanto verificare se tutte le condizioni della legge

sono state adempiute e se l'adozione convenga all'adottando, il che

esclude in quella sede che l'autorità giudiziaria possa "valutare

che il vincolo predetto sia preordinato o meno al perseguimento dello

scopo tipico voluto dalla norma". Un controllo del genere sarebbe in

ipotesi possibile nel caso dell'adozione del minore, in ordine alla

quale la normativa vigente prevede un'ampia e penetrante indagine del

giudice, proprio a causa del motivo ispiratore dell'istituto

costituito dall'intento di dare compiuta attuazione al diritto del

minore ad una famiglia, e che perciò presenta struttura ed effetti

differenti dall'adozione del maggiore di età. Ma è chiaro come una

dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma

denunciata, limitata all'ipotesi dell'adozione del minore, sarebbe

irrilevante rispetto al giudizio a quo, nel quale la pensione di

riversibilità era stata reclamata da persona adottata quando era

maggiore di età.

2.2. - Non può poi essere condiviso l'ulteriore argomento del

giudice a quo secondo cui, nell'ipotesi di adozione da parte

dell'ultrassessantenne, il figlio adottivo, pur conservando tutti i

diritti ed i doveri verso la famiglia di origine, potrebbe vedersi

precluso il trattamento di riversibilità derivante dal vincolo con

il genitore legittimo o naturale per difetto quanto meno del

requisito della convivenza, resa di fatto impossibile in forza della

costituzione della nuova famiglia civile.

In proposito deve osservarsi che tale rischio è pienamente

valutabile a priori dai soggetti interessati ed in particolare da

parte dell'autorità giudiziaria che, ai fini del procedimento di

adozione, deve sempre valutare se l'adozione convenga all'adottando.

Quindi, essendo noto - sin dal momento in cui si assume l'iniziativa

dell'adozione - che, nella ipotesi in cui l'adottante abbia superato

i sessanta anni, l'adottato non potrà reclamare la riversibilità

della sua pensione, sarà certamente possibile valutare in quel

momento la convenienza dell'adozione, tenendo conto della perdita da

parte dell'adottato della riversibilità della pensione del genitore

legittimo o naturale in conseguenza del venir meno del requisito

della convivenza.

Ciò comunque non senza considerare che nel caso dell'adozione di

persona maggiore di età, come è appunto quella che riguarda il

giudizio a quo, il vincolo di adozione non suppone necessariamente il

sorgere dell'obbligo di convivenza fra adottante ed adottato. Anche

sotto questo profilo il giudice rimettente sembra dunque aver tenuto

presente la disciplina propria dell'adozione del minore, che è

invece del tutto ininfluente rispetto al caso oggetto del giudizio

principale.

3. - Le considerazioni che precedono inducono alla dichiarazione

di infondatezza della questione prospettata in riferimento all'art.

31 della Costituzione, perché, vertendo il giudizio a quo sulla

pretesa alla pensione di riversibilità avanzata da persona adottata

quando era già maggiore di età, non vale richiamarsi ai principi

sulla famiglia contenuti nella norma costituzionale invocata, perché

essi non riguardano quel tipo di adozione.

4. - Parimenti infondata è la questione sollevata in riferimento

all'art. 38 della Costituzione, perché il diritto dei cittadini

inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere al mantenimento

ed all'assistenza sociale non può essere realizzato con l'attribuire

a chi sia titolare di una pensione la facoltà di scegliere, mediante

un'adozione tardiva, il soggetto inabile da beneficare, con il

trasferirgli a vita la pensione: il parametro costituzionale invocato

tende non già allo scopo di favorire soggetti particolari, bensì a

consacrare il dovere dello Stato e della collettività ad apprestare

misure riguardanti tutta la categoria dei soggetti che si trovino

nelle condizioni di dover essere assistiti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 82, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) sollevate,

in riferimento agli artt. 3, 31 e 38 della Costituzione, dalla Corte

dei conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:411 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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