All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo il primo comma, e aggiunto il seguente: "Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta'".

Testo vigente dal 30 luglio 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-07-21;391~art1 · fonte del testo

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