Corte costituzionale

Sentenza n. 366/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81 (recte: art.

82), primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione

del T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti

civili e militari dello Stato), alla luce dell'art. 22, terzo comma,

della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e

miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale),

promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 dalla Corte dei

Conti - Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da De Carli

Aurora, iscritta al n. 456 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto La Corte dei Conti, in sede di esame del ricorso proposto da De

Carli Aurora avverso il provvedimento in data 14 maggio 1973, col

quale il Direttore provinciale del Tesoro di Massa Carrara le aveva

negato, per essere essa maggiorenne e priva dei requisiti di cui

all'art. 82 del d.P.R. n. 1092 del 1973, il trattamento di

riversibilità preteso quale orfana di dipendente delle Ferrovie

dello Stato, ha sollevato, con ordinanza in data 19 ottobre 1983, in

riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 81, primo comma (recte: art. 82, primo comma

del d.P.R. cit.), per la disparità di trattamento che essa determina

in danno degli aventi causa da dipendenti statali rispetto agli

orfani di assicurati presso l'I.N.P.S.

Il giudice a quo ha, in particolare, rilevato che mentre a questi

ultimi il menzionato trattamento viene garantito, ove essi

frequentino l'Università, anche dopo che siano divenuti maggiorenni

e fino al termine del corso legale di studio (entro, comunque, il

limite massimo del ventiseiesimo anno di età: art. 22 della legge 21

luglio 1965 n. 903), la norma censurata non attribuisce, coeteris

paribus, uguale beneficio agli orfani maggiorenni dei dipendenti

statali, con palese violazione del principio di eguaglianza.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Non vi sono state costituzioni né interventi. Considerato in diritto

1. - La Corte dei Conti, con l'ordinanza di rimessione, denuncia,

per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 82, primo comma, del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1092, in quanto tale norma, non garantendo agli

orfani maggiorenni dei dipendenti statali la pensione di

riversibilità, nel caso in cui frequentino un corso di studi

universitari, per tutta la durata del corso medesimo e, comunque,

fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di età,

irrazionalmente li discrimina rispetto all'identica categoria di

soggetti che, nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria,

sono, invece, ammessi a siffatto beneficio in forza dell'art. 22

della legge 21 luglio 1965, n. 903.

2. - La questione è fondata.

Premesso che la suddetta discriminazione è stata eliminata, ma

senza effetto retroattivo, con la sopravvenuta legge 21 luglio 1984,

n. 391, che, con il secondo comma dell'art. 82 del d.P.R. n. 1092 del

1973, ha equiparato, ai fini del trattamento di riversibilità, agli

orfani minorenni dei dipendenti statali quelli maggiorenni iscritti

ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la

durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il

ventiseiesimo anno di età, si rileva che essa, per il periodo

anteriore all'entrata in vigore della nuova norma, implica

un'evidente violazione del principio di eguaglianza, assoggettando ad

un diverso e deteriore trattamento la summenzionata categoria di

soggetti rispetto a quella degli orfani degli iscritti all'A.G.O.,

pur in presenza di una sostanziale identità di condizione.

Certamente le differenti condizioni soggettive ed oggettive degli

iscritti all'assicurazione generale rispetto a quelle proprie dei

pensionati dello Stato precludono l'istituzione di un valido

raffronto fra i rispettivi ordinamenti previdenziali, a fini di

verifica dell'osservanza del menzionato precetto costituzionale.

Tuttavia opera il comune carattere assistenziale ed alimentare dei

trattamenti di riversibilità, con le loro specifiche applicazioni

nei confronti degli orfani maggiorenni, dettate dal rilievo

attribuito alla medesima circostanza della situazione di bisogno in

cui tali soggetti vengono a trovarsi a causa della morte del genitore

(v. sentt. nn. 142/'84 e 7/'80). Assume, inoltre, rilievo la

valutazione che il legislatore fa della dedizione agli studi, da

parte degli orfani, quale indice presuntivo della sussistenza della

detta situazione di bisogno e che costituisce un dato materiale

indifferenziato di per sé non influenzabile dal diverso assetto

formale degli ordinamenti nel cui ambito esplica identico valore di

presupposto condizionante l'erogazione del trattamento di

riversibilità, al di fuori di ogni conseguenziale correlazione con

le peculiarità proprie dell'uno o dell'altro orientamento, idoneo,

comunque, a fondare, in via eccezionale, l'invocata identità di

trattamento.

Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale

della norma censurata, nella parte in cui non assicurava,

anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 luglio 1984, n.

391, agli orfani maggiorenni dei dipendenti statali la pensione di

riversibilità, in caso di frequenza di un corso di studi

universitario o equiparato, per tutta la durata del corso medesimo e,

comunque, fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di età.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 82, primo comma,

del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del T.U. delle

norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari

dello Stato) nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di

riversibilità degli orfani maggiorenni dei dipendenti statali, in

caso di frequenza da parte loro di un corso di studi universitario,

per tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite

massimo del ventiseiesimo anno di età.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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