Corte costituzionale

Sentenza n. 403/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, secondo

comma, (recte terzo) del d.P.R.29 dicembre 1973, n. 1092

(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso

con ordinanza emessa il 13 dicembre 1982 dalla Corte dei conti -

Sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto da De Marco Gina,

nell'interesse del figlio minore Ferrara Maurizio, iscritta al n. 975

del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 95 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 13 dicembre 1982 (R.O. n. 975 del 1983) la

Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto

da De Marco Gina, nell'interesse del figlio minore Ferrara Maurizio,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 Cost., dell'art. 82, secondo comma, (recte terzo) del

d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del T.U. delle norme

sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato).

Secondo il giudice a quo, dal raffronto con l'art. 38 del d.P.R.

26 aprile 1957 n. 818, recante disciplina nell'ambito della

pensionistica INPS, nascerebbe il dubbio che vi sia lesione del

principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, che

postula parità di trattamenti normativi nell'identità di

situazioni.

Nel presente giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato chiedendo che venga dichiarata non fondata la questione di

legittimità costituzionale in quanto "non sembra che la normativa

contenuta nell'art. 82 citato possa considerarsi non sorretta dai

necessari criteri di razionalità, le quante volte tale norma si

consideri non avulsa dal peculiare sistema nel quale si trova

introdotta, ma sia ricollegata alle altre disposizioni del sistema

stesso, inteso a contemperare la posizione del singolo con le varie

esigenze di carattere generale cui si impronta".

"La riversibilità della pensione a favore dei familiari

superstiti trova indubbiamente la sua ragione d'essere nella

circostanza che, allorquando viene a mancare il lavoratore che

provvedeva al sostentamento della famiglia, alcuni componenti del

nucleo familiare rimangono privi di tali mezzi, senonché ciò non

comporta che ne discenda necessariamente in ogni caso una uniformità

di regolamentazione, ben potendo il legislatore ordinario dettare per

ciascun sistema previdenziale una peculiare disciplina in vista dei

suddetti obbiettivi; onde identificare i presupposti richiesti ad

assicurare il rispetto della ratio legis". Considerato in diritto

1. - Il giudice remittente reputa sussistere disparità ex art. 3

Cost. fra il trattamento pensionistico dei dipendenti statali e dei

pensionati INPS, in punto di spettanza del trattamento stesso ai

figli naturali giudizialmente dichiarati, nel senso che - nella prima

ipotesi - il diritto alla riversibilità è limitato a quei soggetti

nei confronti dei quali la domanda di dichiarazione giudiziale sia

anteriore alla data di morte del dante causa.

2. - Ravvisa la Corte - come del resto già affermato altre volte

- che le pensioni spettanti agli impiegati statali e quelle relative,

in genere, a personale di enti pubblici e a carico di questi ultimi,

sono soggette a discipline ben distinte da quella dell'assicurazione

obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, essendo

i rispettivi sistemi previdenziali fondati su differenti condizioni

soggettive ed oggettive (sentenze n. 72 del 1986 e n. 268 del 1988).

3. - Induce ad una favorevole determinazione il rilevare peraltro

che - rispetto alla antecedente procreazione - la dichiarazione

giudiziale di paternità ovvero il riconoscimento, come è pacifico

nella giurisprudenza della Corte di cassazione, hanno contenuto

meramente dichiarativo (citata sentenza n. 268 del 1988).

Va così dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma

censurata, con la conseguente affermazione che ai figli naturali

giudizialmente dichiarati, oggetto di essa, va attribuito, quando

dovuto, il trattamento di quiescenza, senza limitazioni temporali di

sorta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma

d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle

norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari

dello Stato) limitatamente alle parole "purché la domanda di

dichiarazione giudiziale di paternità sia anteriore alla data di

morte del dante causa".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:403 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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