Corte costituzionale

Sentenza n. 218/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1984 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13,

comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (t.u. delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato)

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 31 marzo 1976 dalla Corte dei conti sul

ricorso proposto da Cuonzo Lorenzo, iscritta al n. 196 del registro

ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 172 dell'anno 1978;

2) ordinanza emessa il 19 gennaio 1982 dal TAR per la Lombardia sul

ricorso proposto da Orlando Camillo contro Presidente del Consiglio dei

ministri ed altro, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 dell'anno

1982;

3) ordinanza emessa il 18 giugno 1982 dal TAR per la Lombardia sul

ricorso proposto da Porqueddu Giuseppe contro Presidente del Consiglio

dei ministri ed altro, iscritta al n. 709 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno

1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1983 il Giudice

relatore Antonino De Stefano;

udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza in data 31 marzo 1976, la Corte dei conti,

Sezione III giurisdizionale per le pensioni civili, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma terzo, del

testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti

civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973,

n. 1092, nella parte in cui, nel prevedere la possibilità di riscatto,

agli effetti del trattamento di quiescenza, dei periodi di iscrizione

ad albi professionali, se richiesti come condizione necessaria per

l'ammissione in servizio, e dei periodi di pratica necessari per il

conseguimento dell'abilitazione professionale, determina il relativo

contributo, anziché nella misura del 6 per cento dell'80 per cento

dello stipendio, in quella del 18 per cento dell'intero stipendio.

Nella motivazione del provvedimento, la Corte dei conti rappresenta

anche la possibilità, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, di una eventuale declaratoria di illegittimità conseguenziale

di un'altra disposizione del testo unico n. 1092 del 1973, ossia

dell'art. 260, "nella parte in cui prevede, in via transitoria, la

stessa aliquota del 18 per cento dello stipendio per il riscatto dei

periodi di iscrizione agli albi professionali da parte del dipendente

già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore del testo

unico medesimo".

La questione è stata sollevata, in riferimento all'art 3 della

Costituzione, nel corso di un giudizio vertente fra il dott. Lorenzo

Cuonzo (primo referendario del Consiglio di Stato e già aggiunto

procuratore dello Stato di seconda classe) e la Presidenza del

Consiglio dei ministri, sulla richiesta (avanzata dal primo e respinta

dalla seconda) di riscatto, ai fini della pensione, del periodo di

durata della pratica legale compiuta a suo tempo (dal 10 gennaio al 31

ottobre 1948) dal dott. Cuonzo, e necessaria per l'ammissione al

concorso, cui aveva partecipato, per aggiunto procuratore dello Stato

di seconda classe.

Nel ricorso (presentato il 29 settembre 1969) il dott. Cuonzo

fondava la sua doglianza sulla norma dell'art. 7 della legge 15

febbraio 1958, n. 46, che, a suo avviso, consentendo il riscatto dei

periodi di studi universitari e di corsi di perfezionamento, anche se

non contemplava espressamente i periodi di pratica professionale,

avrebbe dovuto ritenersi estensibile a questi (come del resto la stessa

Corte dei conti, in una decisione del 1967, aveva riconosciuto) quando,

come nel caso, al pari degli studi universitari, anche la pratica

professionale costituisse titolo inderogabile per l'ingresso in

carriera. In via subordinata, tuttavia, nell'ipotesi in cui l'art. 7

della legge n. 46 del 1958, non fosse stato più ritenuto

interpretabile in tal senso, il ricorrente deduceva la illegittimità

costituzionale dello stesso art. 7, per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, non giustificandosi a suo avviso la disparità di

trattamento cui la norma in questione, ammettendo il riscatto per i

corsi di specializzazione, e negandolo, invece, riguardo alla pratica

professionale, avrebbe dato luogo.

Secondo il Procuratore generale, invece, la prospettata

interpretazione estensiva dell'art. 7 della legge n. 46 del 1958,

disattesa ormai dalla giurisprudenza della Corte dei conti successiva

alla su citata decisione, non poteva essere condivisa. A sua volta, la

eccezione di illegittimità costituzionale avrebbe dovuto essere

dichiarata manifestamente infondata.

Nell'ulteriore corso del giudizio, essendo stato emanato nel

frattempo il citato testo unico approvato con d.P.R. n. 1092 del 1973,

la difesa del ricorrente, dopo avere in un primo tempo sostenuto - in

contrasto col Procuratore generale - che la norma dettata in materia

dall'art. 13, comma terzo (con la quale i periodi di iscrizione ad albi

professionali richiesti per l'ammissione in servizio sono stati

riconosciuti riscattabili), data la maggior misura del contributo (18

per cento dell'intero stipendio) da essa fissata, non sarebbe stata nel

caso applicabile, abbandonava successivamente questa tesi, riconoscendo

che la controversia doveva risolversi alla stregua, appunto, della

disposizione sopravvenuta; ma sollevava, tuttavia, nei confronti della

medesima, nella parte relativa alla misura del contributo, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale. Questione che la Corte dei conti, con la su ricordata

ordinanza, dichiarava, oltre che rilevante ai fini del decidere, non

manifestamente infondata, ordinando la trasmissione degli atti a questa

Corte.

In punto di rilevanza, nella motivazione del provvedimento di

rimessione si osserva che l'applicazione, nel caso, in via retroattiva,

dell'art. 13, comma terzo, del testo unico approvato con d.P.R. n.

1092 del 1973 - applicazione conseguente (una volta abrogato l'art. 7

della legge n. 46 del 1958 dall'art. 254 dello stesso testo unico) alla

disposizione transitoria dettata, per i casi in corso di trattazione,

dall'art. 256 comma primo - comporterebbe senz'altro (considerato che a

norma dell'art. 32 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, la pratica

necessaria per conseguire l'abilitazione professionale era, per il

dott. Cuonzo, condizione necessaria per l'ammissione al menzionato

concorso per aggiunto procuratore dello Stato di seconda classe)

l'accoglimento della istanza di riscatto, da lui presentata, del

periodo relativo. Tale accoglimento, tuttavia - prosegue il giudice a

quo - dato il notevolissimo onere del contributo del 18 per cento,

rispetto al 6 per cento fissato dall'art. 7 della legge n. 46 del 1958,

al quale l'interessato aveva inizialmente fatto richiamo, non sarebbe

integrale. Lo sarebbe, invece - e in ciò la rilevanza della questione

- ove della nuova norma fosse dichiarata, in parte qua, la

illegittimità costituzionale.

Sotto l'aspetto della non manifesta infondatezza, la Corte dei

conti osserva che dall'esame del testo unico n. 1092 del 1973, come da

quello di tutta la normativa previgente, accanto ad alcune previsioni

che in via d'eccezione riducono o aumentano la misura del contributo in

considerazione di circostanze particolari, si desume l'esistenza di una

previsione normale che, per tutti i riscatti, stabilisce un contributo

pari al 6 per cento dell'80 per cento dello stipendio massimo

pensionabile. Dalle fondamentali norme contenute nell'art. 9 del d.

lgs. C.p.S. 7 aprile 1948, n. 262 e nell'art. 2 del d.P.R. 11 gennaio

1956, n. 20, è, inoltre, agevole cogliere anche una equiparazione

sempre mantenuta tra la misura del contributo di riscatto e quella

della "ritenuta in conto entrate del Tesoro", applicata sugli stipendi

del personale di ruolo. Equiparazione riaffermata, del resto, in un

progetto di legge in corso di approvazione (divenuto poi legge 29

aprile 1976, n. 177) nel quale, salve le "diverse misure" previste per

i casi particolari, l'aliquota normale viene egualmente elevata (dal 6

al 7 per cento) sia per la ritenuta in conto entrate Tesoro (art. 13)

sia per il contributo di riscatto (art. 14).

Nel fissare il contributo di riscatto al 18 per cento dello

stipendio, "corrispondente al 21, 6 per cento della comune base

pensionabile", la norma impugnata si discosta nettamente da queste

regole. E benché non si possa negare che il legislatore è pienamente

libero di stabilire le aliquote di contribuzione ed i casi eccezionali

che meritino particolari trattamenti di favore o di sfavore riguardo

alla misura del contributo normale, è anche indispensabile che, per

evitare disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 della

Costituzione, ogni eccezione abbia una congrua base di giustificazione

logica e giuridica. Il che non sembra ricorra nel caso in questione. In

una sola altra ipotesi, infatti, il contributo appare fissato, nel

testo unico n. 1092 del 1973, nella misura del 18 per cento dello

stipendio, ed è quella, concernente i "servizi di ruolo prestati alle

dipendenze delle assemblee legislative o di enti pubblici... sottoposti

a tutela o vigilanza dello Stato", prevista in via transitoria

dall'art. 261. Ma mentre per questa ipotesi, nella quale (come emerge

nel secondo comma dell'articolo) si riconosce ai destinatari della

norma il beneficio della "doppia pensionabilità" dello stesso periodo

riscattato, una misura così elevata di contributo, date le

particolarità di quelle situazioni, può senz'altro ritenersi

giustificata, non altrettanto potrebbe dirsi, secondo il giudice a quo,

per i periodi di praticantato professionale richiesti per l'ammissione

in carriera, oggetto della disposizione impugnata, e che con i suddetti

servizi non hanno nulla di comune.

Al tempo stesso nulla sembra dare ragione della differenziazione,

che con la determinazione del contributo di riscatto del praticantato

professionale al 18 per cento dello stipendio, per effetto dell'art.

13, comma terzo, del testo unico n. 1092 del 1973, si determina fra

questa e le altre situazioni (segnatamente quelle dei periodi di corsi

di specializzazione post-universitari), a cui invece si applica la

regola del 6 per cento dell'80 per cento dello stipendio, vano al

riguardo risultando, secondo il giudice a quo, il richiamo alla

distinzione fra "periodi di tempo" e "servizi", ed a quella fra

"acquisizioni teoriche" e "acquisizioni pratiche", o alla misura più

elevata delle retribuzioni di alcuni (e non del resto tutti) dei

destinatari della norma (magistrati, dirigenti generali, professori

universitari), tenuto conto, fra l'altro, che mai il contributo di

riscatto è stato concepito come un'imposta di carattere progressivo,

come alla circostanza che, durante il periodo di iscrizione all'albo

professionale, l'interessato abbia potuto conseguire un certo lucro.

Sembra chiaro, invece, che la norma impugnata, là dove, ammettendo

la possibilità del riscatto dei periodi d'iscrizione ad un albo

professionale, impone poi, senza concedere alcuna contropartita, un

onere di contribuzione talmente gravoso, da rendere spesso inoperante

il previsto beneficio, viene a frustrare in pratica la essenziale

finalità di questi riscatti, in quanto diretti a mettere sul piano

della uguaglianza, ai fini del conseguimento dei diritti di quiescenza

e delle relative anzianità, tutti gli impiegati che siano entrati in

servizio con un ritardo più o meno sensibile a causa della richiesta

preparazione professionale.

2. - Notificata, comunicata, e pubblicata l'ordinanza di rinvio,

innanzi alla Corte è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei

ministri, con atto depositato l'11 luglio 1978, l'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la sollevata questione sia dichiarata priva di

fondamento.

Ricordato il carattere, non obbligatorio ma facoltativo,

dell'istituto del riscatto, che già di per sé porterebbe ad escludere

la possibilità di ravvisare nella denunciata differenziazione nella

misura dei contributi un profilo di illegittimità costituzionale,

l'Avvocatura osserva che il richiedere o meno, nei vari casi

(esercitando, o rinunciando ad esercitare, la concessa facoltà), il

riscatto, dipende da valutazioni di convenienza degli interessati, che,

per quanto più particolarmente attiene, in concreto, al riscatto dei

periodi di pratica forense, normalmente sono legate a ragioni di minor

rilievo di quelle su cui si fonda l'interesse per il riscatto degli

anni di corsi universitari e di specializzazione, che di fatto

comportano un ritardato inizio dell'attività lavorativa. Si aggiunga -

prosegue l'atto di intervento - che, al contrario di quanto avviene per

la pratica forense, i corsi speciali di perfezionamento comportano la

frequenza e si concludono con il conferimento di un apposito diploma; e

che, peraltro, l'iscrizione nell'albo dei praticanti procuratori legali

legittima l'esercizio di un'attività forense, giudiziale e

stragiudiziale, la quale, a differenza dall'attività di studio

connessa con i periodi dei corsi universitari e di specializzazione, è

remunerabile. Per cui, sotto questo aspetto, al contrario di quanto

ritenuto nell'ordinanza di rinvio, fra la situazione disciplinata nel

terzo comma dell'art. 13 del testo unico n. 1092 del 1973 e quelle

(servizi di ruolo presso enti diversi dallo Stato), per cui nello

stesso testo unico la misura del contributo di riscatto è anche

fissata nella misura del 18 per cento dello stipendio, sussiste una

sostanziale identità, sia l'una che l'altra norma avendo riferimento,

appunto, ad attività remunerabili, e di regola remunerate. Cosicché -

conclude l'Avvocatura - anche il maggior contributo richiesto dalla

disposizione impugnata per il riscatto dei periodi di iscrizione in

albi professionali, risulta giustificato dalla intenzione del

legislatore di non annullare eventuali posizioni assicurative

precostituite con le attività esercitate, addossando l'intero onere

del riscatto agli interessati. La evidente diversità, invece, delle

altre situazioni che la Corte dei conti ha posto a raffronto, come

regola ad eccezione, con quella che è oggetto della norma in

questione, giustifica pienamente la denunciata diversità di

disciplina.

3. - Nella parte in cui determina nella misura del 18 per cento

dell'intero stipendio, anziché nella diversa misura del 6 per cento

sull'80 per cento dello stipendio, il contributo dovuto dall'istante

per il riscatto dei periodi di iscrizione in albi professionali, lo

stesso art. 13, comma terzo, del testo unico approvato con d.P.R. n.

1092 del 1973, è stato impugnato innanzi a questa Corte, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, anche con due ordinanze, di

motivazione in gran parte identica (in data 19 gennaio 1982, la prima,

e 18 giugno 1982, la seconda), del TAR Lombardia, Sezione di Brescia.

Sia l'una che l'altra ordinanza sono state emesse nel corso di

giudizi promossi con ricorsi notificati, il 3 dicembre 1981, il primo,

e il 31 maggio 1982, il secondo, vertenti, rispettivamente, fra

l'avvocato Camillo Orlando e l'avvocato Giuseppe Porqueddu (entrambi

appartenenti all'Avvocatura dello Stato) e la Presidenza del Consiglio

dei ministri, sul riconoscimento, ai fini pensionistici, in base a

riscatto, dei periodi di pratica forense.

In entrambi i giudizi l'eccezione di illegittimità costituzionale,

sollevata, in termini identici, dai ricorrenti, nei confronti dell'art.

13, comma terzo, del testo unico approvato con d.P.R. n. 1092 del 1973,

per violazione dell'art. 3 Cost., "avuto riguardo alla diversità del

trattamento ivi stabilito", quanto alla misura del contributo, "in

raffronto alla minore percentuale del 6 per cento, stabilita quale

regola generale per il riscatto a fini pensionistici del periodo

relativo agli studi universitari e ai corsi di specializzazione",

veniva ritenuta dal TAR, oltre che rilevante ai fini del decidere, non

manifestamente infondata.

Il riscatto di periodi di iscrizione in albi professionali -

osserva il giudice a quo - per il periodo di tempo minimo per

l'acquisizione del titolo professionale necessario per accedere a

particolari rapporti di impiego statale, appare irrazionalmente

disciplinato, nella evidente identità della ratio legis, rispetto al

riscatto degli anni relativi agli studi universitari ed ai corsi di

specializzazione. La norma impugnata, perciò, pur in presenza di una

discrezionale valutazione da parte del legislatore, non risulta

conforme, in mancanza di ogni plausibile ragione di siffatta

diversificata disciplina, al generale precetto di cui all'art. 3 della

Costituzione.

4. - Adempiute le formalità di rito, sia nel primo che nel secondo

dei giudizi promossi con le ordinanze del TAR Lombardia, nessuna delle

parti si è costituita innanzi alla Corte, mentre solo nel secondo è

intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto

depositato il 26 ottobre 1982, l'Avvocatura dello Stato, concludendo

per l'infondatezza della questione. Secondo l'Avvocatura, che svolge

argomenti del tutto analoghi a quelli già addotti al riguardo nel

giudizio promosso dalla Corte dei conti, la maggior misura del

contributo richiesta dalla denunciata disposizione dell'art. 13, comma

terzo, del testo unico approvato con d.P.R. n. 1092 del 1973, per il

riscatto dei periodi di iscrizione in albi professionali, rispetto a

quella prevista, nel primo comma dello stesso art. 13, per il riscatto

dei periodi di studi universitari e di corsi di specializzazione, trova

piena giustificazione nella differenza che innegabilmente sussiste fra

le situazioni regolate.

5. - All'udienza pubblica del 15 novembre 1983, dopo la relazione

svolta dal Giudice Antonino De Stefano, l'avvocato dello Stato Renato

Carafa, per i giudizi in cui è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, si è richiamato agli argomenti svolti nelle memorie,

insistendo per la dichiarazione di non fondatezza. Considerato in diritto :

1. - Il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei

dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092, prevede, nel titolo II, capo II, il computo, a

domanda, ai fini del trattamento di quiescenza, di taluni servizi e

periodi, anteriori alla nomina. In particolare, l'art. 13 dispone, al

primo comma, che il dipendente civile, al quale sia stato richiesto,

come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di

laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la

frequenza di corsi universitari di perfezionamento, può riscattare, in

tutto o in parte, il periodo di tempo corrispondente alla durata legale

degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso

corresponsione di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80

per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della

domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato. Il comma

terzo dello stesso articolo prevede che, se per l'ammissione in

servizio sia stato richiesto, come condizione necessaria, un

determinato periodo di iscrizione ad albi professionali, è ammesso

anche il riscatto, totale o parziale, di detto periodo, nonché dei

periodi di pratica necessaria per il conseguimento dell'abilitazione

professionale, verso corresponsione di un contributo pari al 18 per

cento dell'intero stipendio spettante alla data di presentazione della

domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato.

Con le tre ordinanze di cui in narrativa (una della Corte dei

conti, Sezione III giurisdizionale per le pensioni civili, e due del

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata

di Brescia) è stata deferita a questa Corte la questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, del citato comma terzo dell'art. 13, nella parte in cui

determina il contributo di riscatto nella misura del 18 per cento

dell'intero stipendio, anziché nella misura del 6 per cento dell'80

per cento dello stipendio medesimo.

A sostegno della non manifesta infondatezza della questione, i

giudici a quibus pongono in evidenza la disparità di trattamento, a

loro avviso irrazionale ed ingiustificata, e perciò lesiva del

principio di eguaglianza, che si determina tra la fattispecie oggetto

della norma impugnata e le altre ipotesi di riscatto (ed in particolare

quella, prevista nel primo comma dello stesso art. 13, del periodo di

tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei

corsi speciali di perfezionamento), alle quali si applica l'aliquota

del 6 per cento dell'80 per cento dello stipendio.

2. - Le ordinanze di rimessione sottopongono a questa Corte la

stessa questione di legittimità costituzionale; pertanto i relativi

giudizi vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. - La questione non è fondata.

Il dubbio prospettato muove dall'assunto che dalla vigente

normativa sarebbe dato desumere "l'esistenza di una regola generale"

per tutti i riscatti di periodi e servizi ai fini del trattamento di

quiescenza a carico dello Stato: la misura del relativo contributo

cioè, sarebbe determinata nel 6 per cento dell'80 per cento dello

stipendio, mediante una costante equiparazione di essa con la identica

misura della "ritenuta in conto entrate Tesoro", applicata, ai fini del

trattamento di quiescenza, sugli stipendi del personale statale.

Ora, non si nega che, tanto nel t.u. n. 1092 del 1973, quanto

nell'antecedente normativa (D. Lgt. 7 aprile 1948, n. 262; d.P.R. 11

gennaio 1956, n. 20), effettivamente il contributo di riscatto risulti

in prevalenza determinato nella stessa misura della "ritenuta in conto

entrate Tesoro", cui è soggetto il dipendente quale suo contributo ai

fini del trattamento di quiescenza; mentre l'intero onere

pensionistico, come risulta dalla circolare del Ministero del Tesoro,

Ragioneria generale dello Stato, n. 43 del 21 maggio 1975, che

impartisce istruzioni circa la valutazione dei servizi in applicazione

del t.u. n. 1092 del 1973, si concreterebbe appunto nella misura del 18

per cento dell'intero stipendio. In altri termini, così operando, si

farebbe pagare al dipendente esattamente quanto questi avrebbe pagato

se nel periodo riscattato avesse prestato servizio di ruolo alle

dipendenze dello Stato, con la stessa retribuzione percepita all'atto

della presentazione della domanda di riscatto. Ed una conferma di tale

orientamento del legislatore si trae anche dalla legge 29 aprile 1976,

n. 177, che, elevando dal 6 al 7 per cento dell'80 per cento dello

stipendio la "ritenuta in conto entrate Tesoro" (art. 13), ha

contemporaneamente elevato nella stessa misura il contributo di

riscatto del 6 per cento previsto dall'art. 13, comma primo, e

dell'art. 14, comma secondo, del t.u. n. 1092 del 1973 (art. 14, comma

primo).

Ma da ciò non può inferirsi che tale equiparazione costituisca

una regola costante ed inderogabile, al segno che il discostarsi da

essa concreti di per sé una ingiustificata disparità di trattamento.

Deve, invece, riconoscersi al legislatore un ambito di

discrezionalità, negli ovvi limiti della razionalità, non solo nello

scegliere i periodi e servizi da ammettere al riscatto, ma anche nello

stabilire se porre a carico del dipendente tutto o parte del relativo

onere.

D'altronde, di siffatta discrezionalità il legislatore si è già

avvalso, come reso palese dal secondo comma del citato art. 14 della

legge n. 177 del 1976, che fa, appunto, salve "le diverse misure del

contributo di riscatto previste dalle norme in vigore". Infatti, nel

t.u. n. 1092 del 1973, oltre il denunciato terzo comma dell'art. 13,

anche l'art. 14, che contempla i servizi ammessi al riscatto, prevede,

per alcune categorie (indicate alle lettere c, d ed e del primo comma),

un diverso contributo di riscatto, "pari al 3 per cento dello

stipendio, della paga o della retribuzione spettante all'interessato

all'atto della sua assunzione quale dipendente con trattamento di

quiescenza a carico del bilancio dello Stato". L'art. 261 offre poi al

personale in servizio alla data di entrata in vigore del testo unico,

la facoltà di chiedere entro il termine di un anno dalla data

medesima, anziché il computo, senza alcun onere a carico del

dipendente, come previsto dall'art. 12, dei "servizi di ruolo e non di

ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, di enti

locali territoriali, di enti parastatali o di enti e istituti di

diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato", il

riscatto totale o parziale dei soli servizi di ruolo anzidetti "verso

pagamento di un contributo pari al 18 per cento dello stipendio, della

paga o della retribuzione spettante alla data di presentazione della

domanda, in relazione ai periodi riscattati" (secondo quanto già

previsto dalla legge 26 maggio 1966, n. 372): in questo secondo caso

non applicandosi il primo comma dell'art. 6, a norma del quale un

periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di

quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una

sola volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato. Ancora,

l'art. 116 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 - norma emanata in base

ai criteri indicati nell'art. 14, comma secondo, della legge di delega

30 luglio 1973, n. 477 - dopo aver rinviato, al primo comma, per la

valutazione dei servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza

del personale docente, direttivo od ispettivo delle scuole materne,

elementari, secondarie ed artistiche dello Stato, alle disposizioni del

t.u. n. 1092 del 1973, fissa, al secondo comma, per il riscatto dei

servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, per i periodi in

cui i servizi stessi siano stati retribuiti, il relativo contributo

"nella misura del 18 per cento"; norma del tutto analoga è dettata,

poi, nell'art. 23, comma terzo (emanato in virtù della stessa delega

legislativa) del coevo d.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, per il personale

non docente delle scuole suddette.

4. - Da ultimo, sempre in relazione alla pluralità dei criteri

adottati dal legislatore nel determinare la misura del contributo di

riscatto, va ricordato il d.l. 1 ottobre 1982, n. 694, recante misure

per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale,

convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 1982, n. 881.

L'art. 2 di tale provvedimento, come modificato dalla legge di

conversione, al quarto comma, ha stabilito che il contributo per il

riscatto del periodo di corso legale di laurea, da corrispondersi dal

personale civile dello Stato, per le domande presentate ai sensi del

primo comma dell'art. 13 del t.u. n. 1092 del 1973, successivamente

alla data di entrata in vigore del decreto anzidetto, è calcolato

sulla base di coefficienti attuariali da determinarsi con decreto del

Ministro del tesoro, e deve essere non inferiore, a parità di

trattamento retributivo, a quello determinato per le analoghe domande

di riscatto presentate nell'ordinamento pensionistico INPS. Il decreto

del Ministro del tesoro, emanato l'8 aprile 1983 e pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1983, applica, per la determinazione del

contributo in parola, gli stessi coefficienti attuariali di cui al

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato il

19 febbraio 1981 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 129 del 1981. Nelle premesse del menzionato decreto del

Ministro del tesoro si pone in evidenza "la necessità di adottare

criteri di ordine tecnico-operativo uniformi a quelli seguiti nel

regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria, al fine

di assicurare la corrispondenza dell'importo del contributo di riscatto

da porre a carico del personale civile dello Stato con l'importo della

riserva matematica dovuta, per il riscatto del periodo di corso legale

di laurea, nell'ordinamento della predetta assicurazione generale

obbligatoria".

5. - Non compete, ovviamente, alla Corte, nell'ambito del presente

giudizio, verificare se per ciascuna delle ricordate fattispecie il

legislatore abbia fatto buon uso dei suoi poteri discrezionali. Quel

che conta, nell'attuale sede, ai fini del dedotto contrasto con l'art.

3 della Costituzione della norma che determina la misura del contributo

per il riscatto di periodi di esercizio professionale, è la

conclusione che può trarsi dalle norme passate in rassegna, e cioè

che non appare fondato il riferimento ad una presunta misura fissa e

costante per tutti i periodi e servizi ammessi a riscatto: parametro,

questo, che, in siffatti termini rigidi, non è dato desumere dalla

normativa vigente.

Il raffronto va allora condotto, seguendo sotto tale profilo le

altre argomentazioni addotte dai giudici a quibus, con la misura del

contributo stabilita per il riscatto di quei periodi (studi

universitari e corsi speciali di perfezionamento) che, almeno

apparentemente, si presentano come maggiormente affini ai periodi di

iscrizione ad albi professionali ed ai periodi di pratica necessari per

il conseguimento dell'abilitazione professionale, avendo, quanto meno,

in comune la caratteristica di non presupporre alcuna prestazione di

servizio resa allo Stato o ad altri enti, a differenza, appunto, dai

servizi ammessi a riscatto.

6. - Ma anche nel più ristretto ambito del confronto del

denunciato terzo comma dell'art. 13 del t.u. n. 1092 del 1973 con il

primo comma dello stesso articolo, non risulta violato l'invocato

precetto dell'art. 3 della Costituzione.

Innanzi tutto va sottolineato che la misura del contributo prevista

dal primo comma dell'art. 13 a seguito dell'emanazione del citato d.l.

n. 694 del 1982, come modificato dalla legge di conversione n. 881 del

1982, non è più univoca per le fattispecie ivi considerate. Infatti,

per le domande di riscatto del periodo di corso legale di laurea,

presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto

anzidetto (3 ottobre 1982), il relativo contributo non è più

determinato in quella misura del 6 per cento (divenuto poi 7 per cento

per effetto della legge n. 177 del 1976), dell'80 per cento dello

stipendio, che i giudici a quibus avrebbero voluto fosse estesa al

riscatto dei periodi di esercizio professionale; ma è calcolato - come

innanzi ricordato - sulla base dei ben diversi coefficienti attuariali,

determinati con il menzionato decreto del Ministro del tesoro. Per i

corsi speciali di perfezionamento, invece, è rimasta applicabile la

misura prevista dal primo comma dell'art. 13 del t.u. n. 1092 del

1973, come modificata dall'art. 14 della legge n. 177 del 1976.

Cosicché, avendo le ordinanze di rimessione fatto riferimento, nelle

loro motivazioni, ad entrambe le categorie, verrebbe meno, per effetto

della più recente normativa, la necessaria unitarietà dell'elemento

dalle ordinanze stesse assunto a tertium comparationis.

7. - Peraltro, anche facendo riferimento al periodo antecedente

all'entrata in vigore del d.l. n. 694 del 1982 (essendo state le

istanze di riscatto, che hanno dato origine ai ricorsi sui quali

debbono pronunciare i giudici a quibus, tutte presentate prima di tale

data), allorquando, cioè, la misura del contributo, prevista dal primo

comma dell'art. 13 del t.u. n. 1092 del 1973, era eguale tanto per gli

studi universitari quanto per i corsi speciali di perfezionamento,

essendo determinata nel 6 per cento (poi 7 per cento) dell'80 per cento

dello stipendio, la lamentata diversità, rispetto a tale misura, di

quella (18 per cento dell'intero stipendio), determinata dal denunciato

terzo comma dello stesso art. 13 per il contributo di riscatto di

periodi di esercizio professionale, non appare in contrasto con il

principio di eguaglianza.

La Corte, infatti, non ravvisa sussistere, tra i periodi degli

studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento ed i periodi

di iscrizione ad albi professionali, e di pratica necessari per il

conseguimento dell'abilitazione professionale, quella identità, o

almeno omogeneità di situazioni, che renderebbe ingiustificata la

diversa regolamentazione adottata dal legislatore in ordine alla

determinazione della misura dei relativi contributi.

Ben vero che - come ha affermato questa Corte nella sentenza n. 128

del 1981 - "la legislazione in materia di riscatto è andata via via

evolvendosi nel senso di concedere alla preparazione professionale

acquisita ogni considerazione ai fini di quiescenza, onde poter

immettere, in vista del dettato dell'art. 97 della Costituzione, nelle

carriere direttive personale idoneo per preparazione e cultura,

altrimenti svantaggiato per l'ingresso nelle pubbliche

amministrazioni". Ma l'avere esteso, con il t.u. n. 1092 del 1973, la

possibilità di riscatto anche ai periodi di esercizio professionale,

ove necessari per l'ammissione in servizio alle dipendenze dello Stato,

non comporta necessariamente che ad essi debba applicarsi la stessa

misura del contributo prevista per il riscatto dei periodi degli studi

universitari e dei corsi speciali di perfezionamento. I primi ed i

secondi, anche se teleologicamente accomunati ai fini dell'ammissione

in servizio, presentano innegabili differenze ontologiche, che il

legislatore, nella sua discrezionalità, ha voluto tener presenti nella

determinazione della misura dei rispettivi contributi. In proposito,

per tacer di altre caratteristiche peculiari agli uni o agli altri, è

sufficiente considerare - come giustamente è stato rilevato

dall'Avvocatura dello Stato - che l'attività di studio ammessa a

riscatto comporta un ritardo nell'inizio dell'attività lavorativa (se,

invece, quest'ultima si accompagnasse alla prima, in tal caso

troverebbe applicazione il divieto della doppia valutazione ai fini di

quiescenza, sancito dal secondo comma dell'art. 6 del t.u. n. 1092 del

1973). L'attività professionale, invece, si concreta, ovviamente, in

un'attività lavorativa, come tale suscettibile di remunerazione e di

autonoma tutela assicurativa. Pertanto, la scelta operata dal

legislatore, di addossare agl'interessati, in quest'ultimo caso,

l'intero onere del riscatto, e di limitare l'onere medesimo nel primo,

non appare palesemente irrazionale.

Sotto tutti i profili dedotti, perciò, la questione di

legittimità costituzionale, sottoposta a questa Corte, va dichiarata

non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 196 R.O. 1978, 184 e 709

R.O. 1982;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13, comma terzo, del testo unico delle norme sul trattamento

di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello stato, approvato

con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui determina il

contributo di riscatto nella misura del 18 per cento dell'intero

stipendio, anziché nella misura del 6 per cento dell'80 per cento

dello stipendio medesimo, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, con le ordinanze emesse in data 31 marzo 1976 dalla Corte

dei conti, Sezione III giurisdizionale per le pensioni civili (R.O. n.

196 del 1978), e in data 19 gennaio e 18 giugno 1982 dal tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia

(R.O. nn. 184 e 709 del 1982).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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