Corte costituzionale

Sentenza n. 104/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/03/1990 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo

comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo

unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili

e militari dello Stato), promosso con l'ordinanza emessa il 15

novembre 1988 dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la

Regione siciliana sul ricorso proposto da Zingale Pino contro il

Ministero del Tesoro, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1989

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento promosso da Zingale Pino nei

confronti del Ministero del Tesoro, avente ad oggetto la pretesa del

ricorrente di conseguire il riscatto ai fini pensionistici del

periodo di durata del corso di reclutamento per funzionari direttivi

dello Stato cui aveva partecipato presso la Scuola superiore della

pubblica amministrazione, la Corte dei conti - sezione

giurisdizionale per la Regione siciliana - ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma,

del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 nella parte in cui non dispone

l'ammissibilità a riscatto del periodo di durata di detti corsi.

Il giudice a quo rileva che la norma censurata, la quale consente

al dipendente statale di riscattare il periodo di tempo

corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei

corsi speciali di perfezionamento (qualora, come condizione

necessaria per l'ammissione in servizio, sia richiesto il diploma di

laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione), nulla dispone

quanto ai corsi di preparazione della Scuola superiore della pubblica

amministrazione, il cui superamento è posto come condizione per

l'accesso alla carriera direttiva di 7° ed 8° livello.

Detti corsi, prosegue il giudice remittente, ancorché non possano

identificarsi con i corsi universitari, né con quelli

post-universitari di specializzazione, partecipano tuttavia

certamente della natura degli uni e degli altri, come può desumersi

dalla circostanza che ai medesimi sono ammessi sia i già laureati,

sia gli studenti dell'ultimo anno dei corsi di laurea in regola con

gli esami degli anni precedenti.

Che, comunque, si tratti di corsi a livello universitario si

desumerebbe da tutta la normativa che li riguarda; in particolare:

dal grado elevato dei livelli di carriera ai quali il superamento

degli esami finali consente di accedere; dall'alta qualificazione

professionale del personale docente; dal conferimento di incarichi di

insegnamento con le procedure previste per gli incarichi

universitari; dalle materie di insegnamento richiedenti particolare

impegno di studio ecc.

Pertanto, la sostanziale equipollenza del livello didattico dei

corsi in esame rispetto a quelli di laurea o post-universitari di

perfezionamento, comporta, conclude il giudice a quo, che la norma

censurata, omettendo di includere detti corsi tra quelli il cui

periodo di durata è riscattabile, viola l'art. 3 della Costituzione,

per lesione del principio di eguaglianza, nonché l'art. 97, per

inadeguata valutazione del tempo impiegato per il perfezionamento

degli studi e per una migliore preparazione professionale, la quale,

dopo l'ingresso in carriera, assicura il buon andamento degli uffici

(sono citate al riguardo le sentenze di questa Corte nn. 128 del 1981

e 44 del 1988).

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

giudizio, conclude per l'infondatezza della questione, deducendo che

la scelta dei periodi da ammettere a riscatto rientra nella

discrezionalità del legislatore e che nel caso di specie la

discriminazione non può ritenersi ingiusta, versandosi in situazione

ben differente dai corsi di laurea o di specializzazione. Quanto,

poi, alla richiamata sentenza di questa Corte n. 44 del 1988, non

pare all'Avvocatura che il principio in essa affermato possa

estendersi al caso ora in esame, che riguarda non già un'istruzione

o specializzazione, bensì una forma di selezione per il reclutamento

di impiegati pubblici. Considerato in diritto

1. - La questione oggetto del presente giudizio concerne l'art.

13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, il quale,

nell'ambito della disciplina relativa alla computabilità ai fini del

trattamento di quiescenza dei dipendenti statali di servizi o periodi

anteriori alla nomina, dispone - per quanto qui interessa - che "il

dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione

necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in

aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di

corsi universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o in

parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli

studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento".

La Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione

siciliana - censura la norma anzidetta in quanto omette di

comprendere tra i periodi riscattabili quello corrispondente alla

durata dei corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati ai

fini dell'accesso alla settima ed ottava qualifica funzionale delle

Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, organizzati e

tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Ad

avviso del giudice a quo, la circostanza che il superamento di detti

corsi è posto come condizione per l'accesso alla carriera direttiva

dell'Amministrazione e la considerazione della sostanziale

equipollenza del livello didattico dei corsi in esame rispetto a

quelli di laurea o di perfezionamento (anche i primi infatti

sarebbero corsi a livello universitario, come emergerebbe da tutta la

normativa che li concerne), rendono la denunciata omissione

contrastante con il principio di eguaglianza, nonché con l'art. 97

della Costituzione per mancata valutazione del tempo impiegato per

una migliore preparazione professionale, la quale, dopo l'ingresso in

carriera, concorre ad assicurare il buon andamento degli uffici.

2. - La questione non è fondata.

Questa Corte ha varie volte avuto occasione di sottolineare che la

legislazione in tema di riscatto tende giustamente ad evolversi, nel

suo complesso, nel senso di attribuire la dovuta considerazione al

tempo impiegato anteriormente all'ammissione in servizio per

acquisire la necessaria preparazione professionale; ed ha

conseguentemente dichiarato - pur riconoscendo al legislatore un

certo ambito di discrezionalità nella scelta dei periodi o servizi

da ammettere al riscatto (sent. n. 218 del 1984; ord. n. 847 del

1988) - la incostituzionalità di norme irrazionalmente

discriminatorie e divergenti dalla anzidetta tendenza evolutiva (v.

sentt. nn. 128 del 1981, 44, 765 e 1016 del 1988, 163 del 1989). Per

quanto più in particolare concerne la partecipazione a corsi di

specializzazione o perfezionamento, sono state ritenute illegittime

le disposizioni che ingiustificatamente escludevano dalla facoltà di

riscatto i periodi di durata legale di detti corsi, purché,

tuttavia, in linea con l'anzidetta legislazione, i titoli di

specializzazione acquisiti costituissero indispensabile requisito per

l'ammissione in servizio.

Ora, il corso in discussione presenta caratteristiche del tutto

particolari, tali da differenziarlo sostanzialmente dai casi

precedenti, richiamati dal giudice remittente.

A parte la considerazione che ad esso, diversamente dagli altri

corsi di specializzazione o perfezionamento postuniversitari, possono

partecipare anche cittadini non laureati (per i quali, fra l'altro,

il periodo di frequenza al corso è riscattabile ad altro titolo, in

quanto compreso nella durata legale del corso di laurea, dovendo essi

essere in regola con gli esami), è decisivo osservare che i corsi

tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione che qui

interessano da un lato sono essi stessi, in caso di esito positivo

dell'esame di fine corso, un mezzo diretto di accesso nelle pubbliche

amministrazioni; dall'altro, e soprattutto, costituiscono una forma

di reclutamento di pubblici impiegati, che si presenta alternativa a

quella dell'ordinario concorso.

I corsi in esame non possono quindi annoverarsi tra quelli il cui

titolo finale è richiesto come condizione imprescindibile per

l'ammissione in servizio, né conseguentemente essere assimilati a

quelli cui si riferisce la disposizione censurata e, in genere, la

legislazione in materia e la giurisprudenza di questa Corte dianzi

richiamata.

Tanto basta, in definitiva, a concludere che la norma impugnata

non è viziata da irragionevolezza e ad escludere, pertanto, la

violazione sia dell'art. 3, sia - secondo la costante giurisprudenza

di questa Corte (v. ad es. sentt. n. 1130 del 1988 e 21 del 1989) -

dell'art. 97 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei

conti - sezione giurisdizionale per la Regione siciliana con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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