Corte costituzionale

Sentenza n. 257/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/06/1991 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo

comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo

unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili

e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno

1990 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione

siciliana sul ricorso proposto da Zingale Pino contro il Ministero

del Tesoro, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento promosso da Zingale Pino nei

confronti del Ministero del Tesoro, avente a oggetto la pretesa del

ricorrente di conseguire il riscatto ai fini pensionistici del

periodo di durata del corso di reclutamento per funzionari direttivi

dello Stato cui aveva partecipato presso la Scuola superiore della

pubblica amministrazione, la Corte dei conti - Sezione

giurisdizionale per la Regione siciliana, sollevò, con ordinanza del

15 novembre 1988, questione di legittimità costituzionale dell'art.

13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973,

n. 1092, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella

parte in cui non disponeva l'ammissibilità a riscatto del periodo di

durata di detti corsi.

Questa Corte, con sentenza n. 104 del 1990, dichiarò non fondata

la questione.

Con ordinanza del 12 giugno 1990 (pervenuta a questa Corte il 22

febbraio 1991), la stessa Corte dei conti, nell'ambito del medesimo

giudizio, ha nuovamente sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato

art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, a seguito

dell'entrata in vigore del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, il cui art.

5, nono comma, dispone che: "Ai fini di quanto richiesto dai

requisiti di accesso dall'esterno per i profili professionali di

ottava qualifica funzionale, il superamento dei corsi-concorsi di

reclutamento, anche in fase di espletamento, tenuti dalla Scuola

superiore della pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 1 e

2 del d.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, e successive modificazioni e

integrazioni, è considerato equivalente al superamento di un corso

di specializzazione post-laurea".

Il giudice a quo osserva che la normativa sopravvenuta dispone

l'equivalenza dei titoli al limitato effetto dell'accesso

dall'esterno ai profili professionali di ottava qualifica funzionale,

mantenendo, a tutti gli altri effetti legali, distinta la loro

entità e il loro valore giuridico. Tuttavia, la normativa stessa introduce nuovi elementi di giudizio che fanno sorgere dubbi di

legittimità costituzionale della norma impugnata sotto profili nuovi

e diversi rispetto a quelli prospettati nella precedente ordinanza di

rimessione.

In primo luogo, la citata nuova disposizione contiene una

dichiarazione di equivalenza del corso in discussione con un corso di

specializzazione post-laurea, che costituisce una chiara ed esplicita

ammissione ex lege della loro sostanziale uguaglianza a determinati

fini. In secondo luogo, ove si consideri che ai sensi del d.P.R. 29

dicembre 1984, n. 1219 (emanato in attuazione dell'art. 3 della legge

11 luglio 1980, n. 312) il possesso di un corso di specializzazione

post-laurea è richiesto, tra gli altri requisiti, come titolo

imprescindibile per l'accesso dall'esterno al profilo di funzionario

amministrativo contabile della ottava qualifica funzionale, il

superamento del corso-reclutamento costituisce ora anch'esso, per

effetto dell'art. 5 del d.P.R. n. 44 del 1990, alla stessa stregua

del corso di specializzazione post-laurea, titolo e requisito

indispensabile per l'ammissione in servizio per posti appartenenti

alla predetta qualifica.

Alla luce delle anzidette considerazioni e dei principi elaborati

in materia dalla Corte costituzionale, il giudice remittente ritiene,

in conclusione, che la norma impugnata discrimini irragionevolmente,

in presenza di corsi legislativamente dichiarati equivalenti ai fini

dell'ammissione in servizio e di attività sostanzialmente

assimilabili, i funzionari statali appartenenti all'ottava qualifica

funzionale che abbiano superato il corso della Scuola superiore della

pubblica amministrazione (categoria cui apparterrebbe il ricorrente),

rispetto a quelli che siano in possesso del titolo di

specializzazione post-laurea.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per la inammissibilità o, in subordine,

l'infondatezza della questione.

L'inammissibilità deriverebbe, ad avviso dell'Avvocatura, dal

fatto che la questione viene sollevata una seconda volta sulla base

di legislazione già vigente all'atto della precedente pronuncia

della Corte.

La questione sarebbe, comunque, infondata per le stesse ragioni

già esposte in detta pronuncia e che rimangono ferme anche di fronte

alla nuove argomentazioni del giudice a quo. Rileva in proposito

l'Avvocatura che l'equivalenza stabilita dall'ar. 5, nono comma, del

d.P.R. n. 44 del 1990 non comporta l'inclusione dei corsi-concorsi in

esame nel novero dei servizi ammessi a riscatto dall'art. 14 del

d.P.R. n. 1092/73, né sussiste disparità di trattamento nei

confronti dei dipendenti assunti ab externo, in base ai concorsi

ordinari, nel profilo professionale dell'ottava qualifica funzionale.

L'accesso a tale profilo è subordinato al possesso di requisiti

culturali, tra i quali il superamento del corso di specializzazione

universitaria post-laurea; l'art. 5 citato ha inteso esclusivamente

parificare, ai fini dell'accesso suddetto, il superamento del corso-concorso di reclutamento tenuto dalla Scuola superiore della pubblica

amministrazione al superamento del corso di specializzazione, proprio

per evitare disparità di trattamento in rapporto al diverso sistema

di reclutamento.

Pertanto, conclude l'Avvocatura, rimangono valide le

considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 104 del 1990

nel senso della infondatezza della questione, in particolare in

ordine al fatto che il sistema in esame resta alternativo rispetto al

concorso ordinario e il titolo finale non costituisce, in assoluto,

condizione imprescindibile di ammissione al servizio. Considerato in diritto

1. - Viene riproposta a questa Corte la questione di legittimità

costituzionale - in riferimento all'art. 3 della Costituzione -

dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,

nella parte in cui non comprende tra i periodi di tempo riscattabili

ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello

Stato quello corrispondente alla durata dei corsi di preparazione per

il reclutamento di impiegati ai fini dell'accesso alla settima ed

ottava qualifica funzionale delle Amministrazioni centrali e

periferiche dello Stato, organizzati e tenuti dalla Scuola superiore

della pubblica amministrazione.

Come detto in narrativa, la Corte dei conti - Sezione

giurisdizionale per la Regione siciliana, aveva già sollevato la

anzidetta questione nel corso del medesimo giudizio, sottolineando in

particolare la sostanziale equipollenza del livello didattico dei

corsi in esame rispetto a quelli di laurea o di perfezionamento (il

cui periodo di durata è riscattabile): ma questa Corte, con sent. n.

104 del 1990, ha dichiarato l'infondatezza della questione (allora

proposta in riferimento anche all'art. 97 della Costituzione), sulla

base del principale rilievo che detti corsi costituiscono una forma

di reclutamento di pubblici impiegati alternativa all'ordinario

concorso, con la conseguenza che essi non possono annoverarsi fra

quelli il cui titolo finale è richiesto come imprescindibile

condizione per l'accesso in servizio, solo riguardo ai quali questa

Corte aveva costantemente riconosciuto l'illegittimità della

esclusione della facoltà di riscatto.

Nel riproporre la questione, il giudice remittente si fonda sul

sopravvenuto d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (recante "Regolamento per

il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista

dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del

comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del d.P.R. 5

marzo 1986, n. 68"), il cui art. 5, nono comma, stabilendo

l'equivalenza del superamento dei corsi in discussione a quello dei

corsi di specializzazione post-laurea, "ai fini di quanto richiesto

dai requisiti di accesso dall'esterno per i profili professionali di

ottava qualifica funzionale", avrebbe introdotto nuovi elementi di

dubbio in ordine alla legittimità della norma impugnata, in quanto

attualmente i corsi della Scuola superiore avrebbero acquisito, in

forza di tale ius superveniens, quel requisito della

imprescindibilità per l'accesso in servizio cui aveva fatto

riferimento questa Corte nella citata sentenza n. 104 del 1990.

2. - L'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha,

innanzitutto, sollevato un'eccezione di inammissibilità, rilevando

che la questione risulterebbe proposta una seconda volta sulla base

di legislazione già vigente all'atto della precedente pronuncia di

questa Corte.

L'eccezione va respinta in quanto errata in punto di fatto,

poiché la sentenza n. 104 risulta depositata in cancelleria in data

2 marzo 1990, mentre il citato d.P.R. n. 44 del 1990 è stato

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 54

del 6 marzo ed è entrato in vigore il giorno successivo (art. 25).

Al generale quesito, poi, della riproponibilità, nel corso del

medesimo giudizio, di questione già dichiarata non fondata, deve

darsi, nella fattispecie, risposta affermativa, in quanto la

preclusione a tale riproponibilità non si determina nel caso in cui,

come quello in esame, la questione, pur attinendo alla stessa norma e

facendo riferimento ad un parametro costituzionale già invocato,

risulta tuttavia formulata in termini nuovi, dato che si fonda su

argomentazioni diverse derivanti da un quid novi, costituito dal

citato ius superveniens (cfr., implicitamente, ordd. nn. 90 del

1964, 140 del 1973, 197 del 1983, 268 del 1990).

3. - La questione è fondata.

L'art. 5, nono comma, del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 dispone

che "ai fini di quanto richiesto dai requisiti di accesso

dall'esterno per i profili professionali di ottava qualifica

funzionale, il superamento dei corsi-concorsi di reclutamento, anche

in fase di espletamento, tenuti dalla Scuola superiore della pubblica

amministrazione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del

Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e successive

modificazioni e integrazioni, è considerato equivalente al

superamento di un corso di specializzazione post-laurea".

Tale disposizione, contenuta in un d.P.R. di recepimento delle

norme risultanti dalla disciplina prevista da un accordo sindacale

relativo al personale dei ministeri, ed avente natura regolamentare,

muta il quadro normativo nel quale era intervenuta la precedente

citata pronuncia di questa Corte.

È indubbio, infatti, che attualmente, sia pur a seguito di una

norma non avente forza di legge, i corsi di preparazione tenuti dalla

Scuola superiore della pubblica amministrazione sono riconosciuti

equivalenti ai corsi di specializzazione post-laurea tra i requisiti

culturali di accesso ad una determinata qualifica funzionale. Sia

pure, pertanto, nei limiti di applicabilità dello ius superveniens,

il superamento dei corsi in esame ha ora acquisito la qualità di

condizione necessaria per l'accesso in servizio, in quanto, come

detto, parificato a quello di un corso di specializzazione post-universitario, ove il titolo finale di quest'ultimo (secondo la

normativa vigente) sia già richiesto come requisito per tale accesso

(né l'alternatività tra i due tipi di corsi esclude, per ciascuno,

la "necessarietà" dei relativi titoli, come già ritenuto da questa

Corte in un caso analogo: cfr. sent. n. 535 del 1990).

In conclusione, i corsi della Scuola superiore - sempre nei limiti

di operatività della citata norma del d.P.R. n. 44 del 1990 - non

sono alternativi all'ordinario concorso cui può partecipare il neo-laureato, bensì equivalgono a corsi di specializzazione, e il

superamento degli uni o degli altri è richiesto (in aggiunta al diploma di laurea e ad altri requisiti culturali) come condizione

necessaria per l'ammissione in servizio: ne deriva che ammettere a

riscatto il periodo di durata dei secondi e non quello dei primi non

può più, nell'attuale assetto normativo, ritenersi rispondente a

criteri di ragionevolezza.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

13, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 nella parte in cui non

comprende tra i periodi di tempo ammessi a riscatto quello

corrispondente alla durata dei corsi di preparazione per il

reclutamento di impiegati delle Amministrazioni statali organizzati e

tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione: ciò,

ovviamente, nelle sole ipotesi in cui il superamento di detti corsi

sia richiesto - come dispone in linea generale lo stesso art. 13,

primo comma - come "condizione necessaria per l'ammissione in

servizio".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma,

del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico

delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e

militari dello Stato), nella parte in cui non comprende, tra i

periodi di tempo riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza,

quello corrispondente alla durata dei corsi di preparazione per il

reclutamento di impiegati delle Amministrazioni statali, organizzati

e tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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