Corte costituzionale

Ordinanza n. 334/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1999 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo

comma, del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di

previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali),

promossi con due ordinanze emesse il 14 luglio 1995 dalla Corte dei

conti - sezione giurisdizionale per la Regione Campania di Napoli -

sui ricorsi proposti da De Simone Mario e da Scognamiglio Costantino

contro l'I.n.p.d.a.p., iscritte ai nn. 594 e 595 del registro

ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che la Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la

Regione Campania di Napoli - con ordinanze del 14 luglio 1995 (r.o.

nn. 594 e 595 del 1997), ha sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 69, ultimo comma, del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680

(Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati

degli enti locali), nella parte in cui dispone che, ai fini del

trattamento di quiescenza, gli impiegati iscritti alla cassa di

previdenza, muniti di laurea o di titolo equipollente, possono

chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondente alla durata

legale del corso, con decorrenza dalla data del conferimento della

laurea o del titolo equipollente, dubitando che tale ultimo disposto

sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto detta una

disciplina che sarebbe meno favorevole di quella prevista dall'art.

13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico

delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e

militari dello Stato), a norma del quale, per i dipendenti civili e

militari dello Stato, la durata legale del corso universitario si

calcola con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico

d'iscrizione.

Considerato che le due ordinanze sollevano l'identica questione,

sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che, questa Corte, in relazione ad analoga questione sollevata

con riferimento all'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ha

escluso che le norme di cui agli artt. 69, ultimo comma, del r.d.l.

3 marzo 1938, n. 680 e 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 pur

dettando una disciplina diversa in materia di calcolo del periodo di

studi universitario riscattabile ai fini del trattamento di

quiescenza, abbiano intenti ed effetti discriminatori, ovvero siano

irrazionali (sentenza n. 73 del 1979);

che, anche senza considerare che le norme in questione si

riferiscono a dipendenti pubblici i cui trattamenti di quiescenza

sono assoggettati a disciplina per molti aspetti diversa e, quindi,

non del tutto comparabile, deve ribadirsi l'indirizzo costantemente

affermato da questa Corte, secondo cui rientra nella discrezionalità

del legislatore - fermo per ogni intervento legislativo il limite

generale della ragionevolezza come svolgimento dell'art. 3 della

Costituzione (sentenze nn. 209 del 1975; 63 del 1998) - sottoporre

situazioni analoghe a trattamenti normativi diversi e non per questo

discriminatori;

che nella specie la differenza consiste, per i soli laureati dopo

un periodo di fuori corso, nel riferire il periodo di riscatto degli

anni di corso di università all'epoca iniziale (durata prevista

nell'ordinanza) ovvero all'ultimo periodo computando gli anni di

fuori corso (sempre nei limiti di durata previsti). Ciò può, in

ambedue le soluzioni, essere di vantaggio o di svantaggio a seconda

dei periodi di coincidenza con altre contribuzioni, ferma rimanendo,

tuttavia, la durata del beneficio del riscatto;

che il giudice a quo non propone ulteriori o nuovi argomenti

rispetto a quelli già esaminati con la citata sentenza n. 73 del

1979 o, comunque, tali da indurre ad un diverso scrutinio di

costituzionalità;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma,

del regio d.-l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della cassa di

previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte

dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Campania di Napoli

- con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:334 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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