Corte costituzionale

Sentenza n. 535/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/12/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 13d.P.R. 1092/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme

sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato), promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1990 dal T.A.R. per

l'Emilia-Romagna Sezione di Parma sul ricorso proposto da Carone

Michele contro il Provveditore agli Studi di Parma ed altro, iscritta

al n. 429 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Dispensato dal servizio per invalidità permanente

all'insegnamento, al prof. Michele Carone veniva negato il diritto

alla pensione per mancanza del requisito dell'anzianità minima, non

potendosi a tal fine valutare la durata legale del corso di studi

presso l'Accademia di belle arti.

Per ottenere l'annullamento di tale provvedimento, l'interessato

instaurava un giudizio, nel corso del quale il T.A.R. per

l'Emilia-Romagna, ha sollevato, con ordinanza in data 26 marzo 1990

(r.o. n. 429 del 1990), e in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13

del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (applicabile al personale

docente della scuola artistica in virtù dell'art. 116 del d.P.R. 31

maggio 1974, n. 417).

La norma impugnata prevede il riscatto, ai fini del trattamento di

quiescenza, degli anni corrispondenti alla durata legale dei soli

studi universitari, e a condizione che il relativo diploma di laurea

sia necessario per l'ammissione in servizio. La ratio sottesa a

quest'ultimo aspetto - tendente a non penalizzare i dipendenti che

hanno dovuto ritardare l'inizio della loro attività lavorativa, per

acquisire il titolo di studio superiore necessario all'ammissione

all'impiego - sussisterebbe, ad avviso del giudice a quo, anche nella

fattispecie sottoposta al suo esame. Difatti, la normativa secondaria

che disciplina i concorsi per la docenza di ruolo nelle Accademie,

prevede come titolo necessario all'ammissione - in alternativa alla

laurea in architettura - il diploma della Accademia di belle arti

congiuntamente al diploma di maturità artistica.

Ma la disposizione impugnata, limitando la riscattabilità alla

sola ipotesi degli studi universitari, impedirebbe di valutare altri

periodi di studi superiori e ciò anche quando il relativo diploma

sia necessariamente richiesto per l'ammissione all'impiego, così

determinando, sul piano previdenziale, un'ingiustificata disparità

di trattamento fra il diploma di laurea e il diploma dell'Accademia

di belle arti, che il legislatore avrebbe invece sostanzialmente

equiparato, sia sotto l'aspetto dell'ammissione alla docenza nelle

accademie, sia sotto l'aspetto del conseguente profilo retributivo e

funzionale (artt. 46 l. 11 luglio 1980 n. 312 e 3 l. 30 luglio 1973

n. 477).

Né, d'altra parte, l'eventuale affermazione dell'equipollenza fra

i due periodi di studio ai fini della loro valutabilità in

quiescenza, potrebbe comportarne l'equiparazione ad altri fini.

2. - Non si è costituita la parte privata, mentre è intervenuta

l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione venisse

dichiarata infondata.

Riferendosi all'orientamento espresso, al riguardo, dal Consiglio

di Stato in sede consultiva, l'interveniente ha sostenuto che - in

relazione alle caratteristiche del grado di istruzione impartito,

alle finalità, all'ordinamento degli studi, allo stato giuridico del

personale docente, alla frequenza scolastica ed agli esami - gli

studi svolti presso le Accademie di belle arti non possono in alcun

modo ritenersi equipollenti a quelli universitari e, pertanto, il

diverso trattamento, a fini previdenziali, fra i due periodi di

studio troverebbe ampia giustificazione nella discrezionalità del

legislatore. Considerato in diritto

1. - È sottoposto a verifica di costituzionalità l'art. 13 del

d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092, della cui legittimità il giudice a

quo dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché

esso prevede il riscatto a fini di quiescenza degli anni

corrispondenti alla durata legale dei soli studi universitari, quando

il relativo diploma sia richiesto come condizione necessaria per

l'ammissione in servizio, mentre non lo prevede per i periodi di

studio corrispondenti alla durata legale del corso dell'Accademia di

belle arti quando il relativo diploma sia anch'esso richiesto come

condizione necessaria per l'accesso all'impiego.

2. - La questione è fondata.

Questa Corte ha avuto più volte occasione di sottolineare che la

legislazione in tema di riscatto sta evolvendosi nel suo complesso,

nel senso di attribuire la dovuta considerazione al tempo impiegato

anteriormente all'ammissione in servizio per acquisire la necessaria

preparazione professionale, per cui, pur riconoscendo al legislatore

un certo ambito di discrezionalità quanto alla individuazione dei

periodi e dei servizi da ammettere a riscatto, ha dichiarato

illegittime (sent. n. 128 del 1981; nn. 44, 765 e 1016 del 1988; ord.

n. 163 del 1989) norme irrazionalmente discriminatorie e divergenti

dalla anzidetta tendenza evolutiva, sottolineando anche più di

recente (sent. n. 426 del 1990) come ciò sia inammissibile quando

l'acquisizione di quel determinato titolo, conseguito dopo il diploma

di scuola secondaria, sia indispensabile ai fini dell'accesso

all'impiego.

È questo il caso del diploma dell'Accademia di belle arti che, se

posseduto congiuntamente al diploma di maturità artistica, è

alternativo, come risulta dalle tabelle delle classi di concorsi

succedutesi nel tempo, rispetto alla laurea in architettura ai fini

dell'ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo nelle Accademie

di belle arti.

Al riguardo appare ininfluente l'argomento sostenuto

dall'Avvocatura generale dello Stato circa la non equipollenza degli

studi svolti presso un'Accademia di belle arti rispetto agli studi

universitari. Difatti, anche se da un punto di vista didattico e

scientifico dovesse negarsi tale equipollenza, devesi considerare

che, ai fini dell'ammissione al concorso, è espressamente richiesto

dall'ordinamentovigente, come si è già rilevato, che, in

alternativa alla laurea in architettura, l'aspirante possa essere in

possesso di uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti ottenuto a

conclusione di un corso di studi ivi frequentato, purché posseduto

congiuntamente al diploma di scuola secondaria. Sia la laurea che uno

dei diplomi conseguiti presso l'Accademia di belle arti

costituiscono, perciò, alternativamente, condizione indispensabile

per l'accesso allo stesso impiego per cui è irragionevolmente

discriminatoria la previsione della facoltà di riscatto solo per il

corso legale degli studi universitari e non anche per gli anni

corrispondenti alla durata legale del corso di studi seguito per

ottenere uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti, alternativo

alla laurea in architettura.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 comma 1 del

d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle

norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari

dello Stato), nella parte in cui non prevede il riscatto ai fini del

trattamento di quiescenza degli anni corrispondenti alla durata

legale del corso di studi per il conseguimento di uno dei diplomi

dell'Accademia di belle arti, richiesto congiuntamente al diploma di

maturità artistica, in alternativa alla laurea in architettura, per

l'ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo nella Accademia di

belle arti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:535 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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