Art. 139 — Funzioni della commissione

Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non puo' essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito. I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 139, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art139 · fonte del testo

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