Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

Art. 127 — Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio

Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza e' trasmessa anche all'ufficio finanziario competente. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonche' la compatibilita' dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e puo' disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi. Se risulta che il beneficio e' stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125. La effettivita' e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio e' in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorita' giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 220/2009

    Questione inammissibile
    17 luglio 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126 e 127 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurati, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 97 Cost., nella parte in cui, rispettivamente, non prevedono l'obbligo per il Consiglio dell'ordine degli avvocati, in sede di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di motivare sulla non manifesta infondatezza della pretesa che l'istante intende far valere in giudizio, e impediscono al giudice, in sede di liquidazione degli onorari spettanti al difensore, di accertare se, sin dall'inizio, la pretesa fatta valere fosse palesemente non fondata. Il rimettente, infatti, non ha adeguatamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, posto che il legislatore ha previsto sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (art. 122 d.P.R. n.115/2002), sia la revoca, ex post , dell'ammissione al beneficio, se risulta provato che la persona ha agito o resistito con mala fede o colpa grave (art. 136, comma 2, dello stesso d.P.R.).

    Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 126 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 127 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art127 · fonte del testo

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