Art. 69-quaterdecies
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]((Violazioni relative alla comunicazione di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti e a redditi percepiti dai contribuenti)).
[2](( (articolo 3, commi 4, secondo periodo, e 5-bis, decreto legislativo 14 novembre 2014 n. 175)))
[3]1. ((Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui all'articolo 67, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione prevista dall'articolo 69-bis.)) 2. ((In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al citato articolo 67, commi 3 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
