Art. 69-decies — Violazioni relative alle comunicazioni dei dati concernenti le posizioni soggette a ritenuta a titolo d'imposta
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1](( (articolo 8, comma 3, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)))
[2]1. ((Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui all'articolo 69, comma 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, da parte della banca e della societa' di intermediazione di cui all'articolo 68, comma 1, del medesimo testo unico, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 20.658.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
