Art. 69-octiesdecies
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]((Violazioni relative alle comunicazioni di informazioni concernenti i meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica)). (( (articolo 12, commi 3 e 4, decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)))
[2]1. ((Nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 220 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 35, comma 1, aumentata della meta'.)) 2. ((Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 220 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 35, comma 1, ridotta della meta'.)) 3. ((Nei casi di violazione degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 223, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica una sanzione pecuniaria di euro 10.000.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
