Art. 69-quinquies
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]((Violazioni relative alle comunicazioni di non utilizzabilita' dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)).
[2](( (articolo 25, comma 2, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)))
[3]1. ((La mancata comunicazione di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, entro i termini ivi previsti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
