Art. 69-septies — Violazioni relative alle comunicazioni per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1](( (articolo 23, comma 2, lettera a), quarto periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)))
[2]1. ((L'omissione della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 3, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, relativa alle variazioni delle condizioni di spettanza della detrazione di cui all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 36 del presente testo unico.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
