Art. 69-undecies — Violazioni relative alle comunicazioni dei terzi, debitori del soggetto iscritto a ruolo
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1](( (articolo 75-bis, comma 2, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)))
[2]1. ((In caso di mancato adempimento da parte di soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati, degli obblighi rivenienti dalle richieste formulate ai sensi dell'articolo 175, commi 1 e 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, si applica la sanzione di cui all'articolo 35.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
