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[1]La caccia e l'uccellagione sono permesse dalla penultima domenica di agosto al 1 gennaio, salvo la seguenti eccezioni:
- a)la caccia al cervo, al daino e al cinghiale e' permessa dal 1° novembre al 31 gennaio;
- b)la caccia al fagiano, nelle riserve, e' consentita fino al 31 gennaio;
- c)l'uso dei cani levrieri e' consentito dal 1° ottobre al 30 novembre;
- d)nella zona delle Alpi la caccia e l'uccellagione si chiudono il 15 dicembre;
- e)la caccia al capriolo, in terreno libero, si chiudo il 1° novembre.
[2]((I presidenti delle Giunte provinciali possono con sentire, eccetto che nelle zone delle Alpi, la caccia al colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, tordo sassello, cesena, allodola, fringuello, falco, corvo, cornacchia, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri fino al 31 marzo; nonche' l'uccellagione, con reti a maglia larga non inferiore a cm. 3 di lato, al colombaccio alla colombella, allo storno, ai palmipedi ed ai trampolieri, esclusa la beccaccia, fino alla stessa data.
[3]I presidenti delle Giunte provinciali possono consentire, inoltre, alcune forme di caccia e di uccellagione anche anteriormente alla penultima domenica di agosto e anche dopo il 31 marzo, solo per specie di selvaggina non protetta e per compartimenti venatori determinate localita' ove tali forme di caccia o di uccellagione siano consuetudinarie, ovvero presentino per le popolazioni locali, notevole importanza economica.
[4]In tal caso i presidenti delle Giunte provinciali determinano le condizioni di tempo e di luogo in cui tal autorizzazioni debbono essere circoscritte, tenendo anche conto della necessita' di evitare danni alle coltura e alla riproduzione della selvaggina stanziale protetto)).
[5]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 1000, e da L. 400 a L. 2000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1956 al 16 settembre 1967
