Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1951 al 1 gennaio 1956. Leggi il testo vigente →

[1]((La caccia e l'uccellagione sono permesse dalla penultima domenica di agosto al 1 gennaio, salvo la seguenti eccezioni)):

  • a)la caccia al cervo, al daino e al cinghiale e' permessa dal 1° novembre al 31 gennaio;
  • b)la caccia al fagiano, nelle riserve, e' consentita fino al 31 gennaio;
  • c)l'uso dei cani levrieri e' consentito dal 1° ottobre al 30 novembre;
  • d)nella zona delle Alpi la caccia e l'uccellagione si chiudono il 15 dicembre;
  • e)la caccia al capriolo, in terreno libero, si chiudo il 1° novembre.

[2]Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' consentire, eccetto che nella, zona delle Alpi, la caccia al colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, tordo sassello, cesena, allodole, fringillidi, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri fino al 31 marzo; nonche' l'uccellagione, con reti a maglia larga non inferiore a centimetri 3 di lato, al colombaccio, alla colombella, allo storno, ai palmipedi e al trampolieri, esclusa la beccaccia, fino alla stessa data.

[3]Il Ministro puo', inoltre, udito il Comitato centrale, consentire alcune forme di caccia o di uccellagione, anche anteriormente alla ((penultima domenica di agosto)) e anche dopo il 31 marzo, solo per specie di selvaggina non protetta e per compartimenti venatori o determinate localita' ove tali forme di caccia o di uccellagione siano consuetudinarie, ovvero presentino, per le popolazioni locali, notevole importanza economica. In tal caso il Ministro determina le condizioni di tempo e di luogo in cui tali autorizzazioni debbono essere circoscritte, tenendo anche conto della necessita' di evitare danni alle colture ed alla riproduzione della selvaggina stanziale protetta.

[4]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 1000, e da L. 400 a L. 2000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta.

Testo in vigore dal 27 giugno 1951 al 1 gennaio 1956

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 giugno 1951

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1945 al 27 giugno 1951. 12 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Leaggiunto: La caccia e l'uccellagione sono permesse dalla tolto: prima domenica di settembre al 1° aggiunto: penultima domenica di agosto al 1 gennaio, salvo tolto: le aggiunto: la seguenti eccezioni:

Il Ministro puo', inoltre, udito il Comitato centrale, consentire alcune forme di caccia o di uccellagione, anche anteriormente alla tolto: prima domenica di settembre aggiunto: penultima domenica di agosto e anche dopo il 31 marzo, solo per specie di selvaggina non protetta …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art12 · fonte del testo

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