Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intera legge regionale Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13, ("Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale"), ed, in subordine, degli artt. 1, 3 e 10 del medesimo testo legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 4, 11, 12, 58 e 60 dello Statuto del F…
Art. 3 cost. · Art. 18 cost. · Art. 97 cost. · Art. 43 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1956 al 9 maggio 2025. 203 parole tolte, 25 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Agli effetti della presente legge sono considerati selvaggina stanziale protetta:
tolto: a) fra i mammiferi: il cervo, il daino, il capriolo, la capra selvatica, il muflone, il camoscio, lo stambecco, il cinghiale, l'orso, la marmotta, l'istrice, la lepre comune, la lepre bianca, nonche', limitatamente alla Sicilia, il coniglio selvatico;
tolto: b) fra gli uccelli: tutti i tetraonidi (urogallo o cedrone, gallo forcello o fagiano di monte, francolino di monte e pernice bianca), i fagiani, la coturnice, la pernice rossa, la pernice sarda, la starna e la gallina prataiola;
tolto: c) tutta la selvaggina estranea alla fauna locale, immessa dai Comitati provinciali della caccia di cui all'articolo 82 della presente legge ovvero da concessionari di bandite o di riserve.
tolto: Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, puo' aggiungere nuove specie all'elenco della selvaggina stanziale protetta, nonche' limitatamente a determinate zone o localita'. La ordinanza del presidente e' comunicata al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
tolto: Con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i presidenti delle Giunte provinciali e la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, determina le esclusioni dall'elenco della selvaggina protetta.aggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art3 · fonte del testo
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