Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 218/1974

    Ha colpito questo articolo
    9 luglio 1974

    Rientra nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena, ma siffatto potere - a norma dell'art. 3 della Costituzione - deve essere contenuto nei limiti della razionalità. L'art. 8, penultimo comma, del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), così come modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799 - statuendo che siano puniti con le stesse pene tanto coloro che esercitino la caccia senza essere affatto muniti dell'assicurazione prescritta, quanto coloro che ne siano muniti, ma non portino con sé il relativo certificato - eccede tali limiti e va pertanto dichiarato illegittimo in relazione all'art. 3 della Costituzione, trattando in modo identico, senza alcuna giustificazione ragionevole, situazioni diverse.

    Art. 8 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia

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  • Ordinanza n. 57/1977

    Questione infondata
    30 marzo 1977

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799 (Testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia) - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - essendo stata, la stessa questione, già dichiarata infondata con sentenza n. 272 del 1974 e non sussistendo nella specie profili nuovi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

    Art. 8 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 1 Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 181/1975

    Questione infondata
    3 luglio 1975

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, dodicesimo comma (già quinto comma), del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico sulla caccia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, senza che siano stati addotti nuovi argomenti, e già dichiarata non fondata con sent. n. 272 del 1974.

    Art. 8 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1974 al 9 maggio 2025. 821 parole tolte, 22 parole aggiunte in 18 capoversi.

tolto: Le licenze di caccia e di uccellagione autorizzano l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale.

tolto: La licenza di caccia ha la durata di anni 6 dal giorno del rilascio ed e' concessa e revocata dal prefetto o dal questore, secondo le rispettive competenze, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

tolto: L'esercizio dell'uccellagione e' consentito fino al 31 marzo 1969.

tolto: Dopo tale data, nei limiti di tempo consentiti per l'uccellagione, la cattura di uccelli e' permessa esclusivamente da appostamenti fissi con reti verticali o orizzontali e da appostamenti temporanei unicamente con l'uso della prodina con un solo paio di reti, sia a scopo di studio sotto le direttive del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sia per immettere gli uccelli stessi vivi in commercio, quali uccelli da gabbia o da voliera.

tolto: Salvo i casi particolari previsti dalla presente legge sono vietate le catture per scopi diversi da quelli suindicati e l'uccisione degli uccelli catturati. Tali uccelli, ove muoiano per cause indipendenti dalla volonta' dell'uccellatore, devono essere immediatamente annotati su apposito registro vistato dal comitato provinciale della caccia. La loro messa in commercio, e comunque la loro eventuale utilizzazione, e' vietata.

tolto: Le catture possono essere effettuate dagli appostamenti indicati nel presente articolo a condizione che gli impianti fissi risultino iscritti nell'elenco di cui al comma successivo e siano stati autorizzati nei modi ed ai sensi dell'articolo 16, e quelli temporanei abbiano ottenuto il nulla osta dal presidente del comitato provinciale della caccia e vengano usati in zone all'uopo determinate con delibera del comitato della caccia competente per territorio ed iscritte nel predetto elenco.

tolto: Gli appostamenti fissi e le zone di cui al comma precedente vengono iscritti, secondo le modalita' stabilite con apposito regolamento ministeriale, in un elenco approvato da una commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Detta commissione, composta di un rappresentante del Ministero, di un esperto che rappresenti le associazioni venatorie riconosciute e da queste designato, di un rappresentante dell'Associazione pro natura italica, di due rappresentanti della Unione province d'Italia e di un rappresentante dello Ente protezione animali, si avvale del parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia il quale propone anche le esclusioni dall'elenco stesso, indicandone i motivi. La commissione provvede all'approvazione dell'elenco entro il termine di sei mesi dalla sua costituzione.

tolto: Per esigenze agricole gli appostamenti fissi a rete orizzontale possono essere annualmente spostati nell'ambito del territorio della provincia, entro un raggio di 500 metri, previa autorizzazione del comitato provinciale della caccia.

Mostra gli altri 10 capoversi cambiati

tolto: Per l'inosservanza delle norme di cui sopra, il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 12.000 a lire 60.000 e, in caso di recidiva, anche con il ritiro della licenza di uccellagione per un periodo da due a tre anni.

tolto: In caso di uccisione di uccelli catturati, oltre le eventuali penalita' per le irregolarita' nella cattura, il contravventore e' punito con l'ammenda di L. 2.000 per ogni capo ucciso.

tolto: Le licenze per la detta attivita' venatoria sono rilasciate e rinnovate secondo le norme che disciplinano il rilascio delle licenze di caccia.

tolto: La validita' della licenza e' subordinata al pagamento annuale della relativa tassa che si effettua mediante l'applicazione di speciali marche di concessione governativa per l'importo di cui agli articoli 90 e 91, annullate dagli uffici postali. Qualora l'autorita' competente non dovesse accogliere la domanda di concessione o di rinnovazione della licenza, al richiedente saranno rimborsate le somme versate.

tolto: Per il rilascio della prima concessione di licenza di caccia; nonche' per la restituzione della licenza medesima nei casi di ritiro o sospensione a seguito di infrazione, l'interessato deve produrre anche il certificato medico di idoneita' e il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio da rilasciarsi dai Comitati provinciali della caccia, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

tolto: All'accertamento dell'idoneita' dei richiedenti il certificato di abilitazione venatoria partecipa un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'incarico svolto dal suddetto funzionario deve intendersi a tutti gli effetti come un servizio reso per conto e nell'interesse dello Stato.

tolto: Le licenze peraggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia tolto: e della uccellagione autorizzano il titolare, durante l'esercizio venatorio, a portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere ad ogni esigenza venatoria ed a portare, altresi', piu' fucili, quando cio' sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.

tolto: La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese al comitato provinciale della caccia la concessione, la sospensione o la revoca delle licenze sopra indicate.

tolto: Per l'uso della licenza di caccia si deve dimostrare in ogni momento di avere l'assicurazione per un capitale unico di responsabilita' civile verso terzi pari ad un minimo di lire 5 milioni. I contravventori sono puniti con la revoca della licenza da tre a cinque anni, oltre alle pene previste dall'articolo 7 a carico di chi caccia senza licenza.

tolto: Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per l'agricoltura e foreste, saranno determinati i modelli delle licenze di caccia e le loro caratteristiche.aggiunto: -art. 8 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art8 · fonte del testo

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