Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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6 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025. 301 parole tolte, 22 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: La caccia alla selvaggina e' consentita dall'ultima domenica di agosto al 10 gennaio salvo le seguenti eccezioni:
tolto: a) nella zona faunistica delle Alpi la caccia si chiude il 15 dicembre;
tolto: b) la caccia alla coturnice e' consentita dalla seconda domenica di ottobre;
tolto: c) la caccia al cinghiale e ai maschi del cervo e del daino e' consentita dal 1 novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;
tolto: d) la caccia al capriolo maschio si chiude il 1 novembre;
tolto: e) la caccia e' consentita fino al 28 febbraio al fringuello, germano e folaga e fino al 31 marzo al colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri. L'uccellagione e' consentita dall'ultima domenica di agosto al 1 gennaio. Successivamente al 1 gennaio e sino al 31 marzo l'uccellagione e' consentita, esclusivamente con reti a maglia larga non inferiore a millimetri 30 di lato, al colombaccio, colombella, storno, trampolieri, esclusa la beccaccia.
tolto: I Comitati provinciali della caccia, su parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono vietare o limitare in terreno libero l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale protetta, posteriormente all'ultima domenica di novembre e per la zona delle Alpi posteriormente all'ultima domenica di ottobre.
tolto: I Comitati provinciali della caccia possono limitareaggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia tolto: anche alla selvaggina non compresa fra le specie protette e a quella migratoria, consentendo solo la caccia da appostamento, anche temporaneo, con proibizione della caccia vagante e dell'uso del cane, nel periodo successivo al 10 gennaio.
tolto: Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 40.000. La pena e' raddoppiata quando la infrazione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta.
tolto: I presidenti dei Comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del Comitato, pubblicano entro il 1 luglio di ogni anno il calendario venatorio della Provincia, relativo all'intera annata venatoria.aggiunto: -art. 12 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art12 · fonte del testo
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