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[1]((La caccia alla selvaggina e' consentita dall'ultima domenica di agosto al 10 gennaio salvo le seguenti eccezioni:

  • a)nella zona faunistica delle Alpi la caccia si chiude il 15 dicembre;
  • b)la caccia alla coturnice e' consentita dalla seconda domenica di ottobre;
  • c)la caccia al cinghiale e ai maschi del cervo e del daino e' consentita dal 1 novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;
  • d)la caccia al capriolo maschio si chiude il 1 novembre;
  • e)la caccia e' consentita fino al 28 febbraio al fringuello, germano e folaga e fino al 31 marzo al colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri. L'uccellagione e' consentita dall'ultima domenica di agosto al 1 gennaio. Successivamente al 1 gennaio e sino al 31 marzo l'uccellagione e' consentita, esclusivamente con reti a maglia larga non inferiore a millimetri 30 di lato, al colombaccio, colombella, storno, trampolieri, esclusa la beccaccia.

[2]I Comitati provinciali della caccia, su parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono vietare o limitare in terreno libero l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale protetta, posteriormente all'ultima domenica di novembre e per la zona delle Alpi posteriormente all'ultima domenica di ottobre.

[3]I Comitati provinciali della caccia possono limitare l'esercizio della caccia anche alla selvaggina non compresa fra le specie protette e a quella migratoria, consentendo solo la caccia da appostamento, anche temporaneo, con proibizione della caccia vagante e dell'uso del cane, nel periodo successivo al 10 gennaio.

[4]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 40.000. La pena e' raddoppiata quando la infrazione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta.

[5]I presidenti dei Comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del Comitato, pubblicano entro il 1 luglio di ogni anno il calendario venatorio della Provincia, relativo all'intera annata venatoria)).

Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1956 al 16 settembre 1967. 226 parole tolte, 244 parole aggiunte in 11 capoversi.

La caccia tolto: e l'uccellagione sono permesse dalla penultima aggiunto: alla selvaggina e' consentita dall'ultima domenica di agosto al tolto: 1 gennaio, salvo la aggiunto: 10 gennaio salvo le seguenti eccezioni:

a) tolto: la caccia al cervo, al daino e al cinghiale e' permessa dal 1° novembre al 31 gennaio aggiunto: nella zona faunistica delle Alpi la caccia si chiude il 15 dicembre;

b) la caccia tolto: al fagiano, nelle riserve, e' consentita fino al 31 gennaio aggiunto: alla coturnice e' consentita dalla seconda domenica di ottobre;

c) tolto: l'uso dei cani levrieri e' consentito dal 1° ottobre al 30 novembre aggiunto: la caccia al cinghiale e ai maschi del cervo e del daino e' consentita dal 1 novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;

d) tolto: nella zona delle Alpi la caccia e l'uccellagione si chiudono il 15 dicembre aggiunto: la caccia al capriolo maschio si chiude il 1 novembre;

e) la caccia tolto: al capriolo, in terreno libero, si chiudo il 1° novembre.

tolto: I presidenti delle Giunte provinciali possono con sentire, eccetto che nelle zone delle Alpi, la caccia aggiunto: e' consentita fino al 28 febbraio al fringuello, germano e folaga e fino al 31 marzo al colombaccio, colombella, storno, tolto: merlo, tordo aggiunto: tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, tolto: allodola, fringuello, falco, corvo, cornacchia aggiunto: alaudidi, passeri, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri tolto: finoaggiunto: . L'uccellagione e' consentita dall'ultima domenica di agosto al 1 gennaio. Successivamente al 1 gennaio e sino al 31 marzotolto: ; nonche' l'uccellagione, aggiunto: l'uccellagione e' consentita, esclusivamente con reti a maglia larga non inferiore a tolto: cm. 3 aggiunto: millimetri 30 di lato, al colombaccio tolto: alla colombella, allo storno, ai palmipedi ed aiaggiunto: , colombella, storno, trampolieri, esclusa la beccacciatolto: , fino alla stessa data.

I tolto: presidenti delle Giunte provinciali possono consentire, inoltre, alcune forme di caccia e di uccellagione anche anteriormente alla penultima domenica di agosto e anche dopo il 31 marzo, solo per specie di selvaggina non protetta e per compartimenti venatori determinate localita' ove tali forme di caccia o di uccellagione siano consuetudinarie, ovvero presentino per le popolazioni locali, notevole importanza economica aggiunto: Comitati provinciali della caccia, su parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono vietare o limitare in terreno libero l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale protetta, posteriormente all'ultima domenica di novembre e per la zona delle Alpi posteriormente all'ultima domenica di ottobre.

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: In tal caso i presidenti delle Giunte provinciali determinano le condizioni di tempo e di luogo in cui tal autorizzazioni debbono essere circoscritte, tenendo anche conto della necessita' di evitare danni alle coltura e alla riproduzione della selvaggina stanziale protettoaggiunto: I Comitati provinciali della caccia possono limitare l'esercizio della caccia anche alla selvaggina non compresa fra le specie protette e a quella migratoria, consentendo solo la caccia da appostamento, anche temporaneo, con proibizione della caccia vagante e dell'uso del cane, nel periodo successivo al 10 gennaio.

Il contravventore e' punito con l'ammenda da tolto: L. 200 a L. 1000, e da L. 400 a L. 2000 ove si tratti aggiunto: lire 20.000 a lire 40.000. La pena e' raddoppiata quando la infrazione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protettaaggiunto: .

aggiunto: I presidenti dei Comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del Comitato, pubblicano entro il 1 luglio di ogni anno il calendario venatorio della Provincia, relativo all'intera annata venatoria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art12 · fonte del testo

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