Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 96/1979

    Parametro
    26 luglio 1979

    Posto che la motivazione di ogni provvedimento giurisdizionale deve risultare da un'autonoma e diretta valutazione del giudice; che, in particolare, l'art. 23 della legge n. 87 del 1953 (contenente norme sulla costituzione ed il funzionamento della Corte costituzionale) prescrive che il giudice rimettente riferisce i termini ed i motivi della questione di legittimità costituzionale, della quale egli è tenuto a delibare la non manifesta infondatezza e la rilevanza ai fini del decidere, prima di sospendere il giudizio in corso e trasmettere gli atti alla Corte costituzionale; che l'ordinanza di rimessione è peraltro soggetta ad apposito regime di pubblicità, dettato in vista della funzione alla quale essa adempie nella proposizione in via incidentale delle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge; che il nostro ordinamento esige, dunque, la chiara e generale conoscenza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate innanzi alla Corte, e che questa fondamentale esigenza risulta soddisfatta solamente quando l'autorità giurisdizionale abbia provveduto a motivare l'ordinanza di rinvio senza eccedere nelle indagini delibatorie di sua competenza, ma senza trascurarne d'altra parte il necessario svolgimento; ne deriva, di conseguenza, che la Corte, allorché la detta ordinanza non contiene alcuna notivazione in ordine alla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale, ne' alcun diretto apprezzamento della non manifesta infondatezza, è costretta a restituire gli atti al giudice a quo, perché compia gli accertamenti omessi. (Nella specie, il giudice di provenienza, nel rimettere all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 38 del 1974, in relazione agli artt. 12 bis e 76 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, per presunto contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., si era limitato, in motivazione, a richiamare la "memoria defensoriale depositata dal difensore ed allegata agli atti").

    Art. 12-bis Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 76 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 3 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 81/1977

    Parametro
    12 maggio 1977

    ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -…

    Art. 1 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 12 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 43 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 12-bis Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025. 227 parole tolte, 26 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Ai fini della tutela della agricoltura e della selvaggina stanziale protetta, il territorio della Provincia puo' essere sottoposto, tutto o in parte, a regime di caccia controllata, con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente.

tolto: Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere.

tolto: Tutti i titolari di licenza di caccia e di uccellagione possono esercitare la caccia e l'uccellagione nelle localita' sottoposte al regime di caccia controllata, osservando le condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale che sara' predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico. Il regolamento e' reso esecutivo dal presidente del Comitato provinciale della caccia.

tolto: Le limitazioni di tempo di cui al presente articolo si estendono alle riserve di caccia di nuova costituzione o per le quali intervenga decreto di rinnovo, qualora il territorio della Provincia nel quale sono ubicate sia stato assoggettato al regime predetto.

tolto: I Comitati provinciali della caccia, per la gestione della caccia controllata, possono avvalersi del concorso degli organi locali delle associazioni venatorie di cui sopra, particolarmente idonee a fornire tale collaborazione.

tolto: Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000.aggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 12 bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art12bis · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari