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[1]Le caccia e l'uccellagione sono permesse dalla prima domenica di settembre al 1° gennaio, salvo le seguenti eccezioni:
- a)la caccia al cervo, al daino e al cinghiale e' permessa dal 1° novembre al 31 gennaio;
- b)la caccia al fagiano, nelle riserve, e' consentita fino al 31 gennaio;
- c)l'uso dei cani levrieri e' consentito dal 1° ottobre al 30 novembre;
- d)nella zona delle Alpi la caccia e l'uccellagione si chiudono il 15 dicembre;
- e)la caccia al capriolo, in terreno libero, si chiudo il 1° novembre.
[2]Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' consentire, eccetto che nella, zona delle Alpi, la caccia al colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, tordo sassello, cesena, allodole, fringillidi, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri fino al 31 marzo; nonche' l'uccellagione, con reti a maglia larga non inferiore a centimetri 3 di lato, al colombaccio, alla colombella, allo storno, ai palmipedi e al trampolieri, esclusa la beccaccia, fino alla stessa data.
[3]Il Ministro puo', inoltre, udito il Comitato centrale, consentire alcune forme di caccia o di uccellagione, anche anteriormente alla prima domenica di settembre e anche dopo il 31 marzo, solo per specie di selvaggina non protetta e per compartimenti venatori o determinate localita' ove tali forme di caccia o di uccellagione siano consuetudinarie, ovvero presentino, per le popolazioni locali, notevole importanza economica. In tal caso il Ministro determina le condizioni di tempo e di luogo in cui tali autorizzazioni debbono essere circoscritte, tenendo anche conto della necessita' di evitare danni alle colture ed alla riproduzione della selvaggina stanziale protetta.
[4]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 1000, e da L. 400 a L. 2000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta.
Testo in vigore dal 25 luglio 1939 al 11 gennaio 1945
