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[1]Le caccia e l'uccellagione sono permesse dalla prima domenica di settembre al 1° gennaio, salvo le seguenti eccezioni:
- a)la caccia al cervo, al daino e al cinghiale e' permessa dal 1° novembre al 31 gennaio;
- b)la caccia al fagiano, nelle riserve, e' consentita fino al 31 gennaio;
- c)l'uso dei cani levrieri e' consentito dal 1° ottobre al 30 novembre;
- d)nella zona delle Alpi la caccia e l'uccellagione si chiudono il 15 dicembre;
- e)la caccia al capriolo, in terreno libero, si chiudo il 1° novembre.
[2]Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' consentire, eccetto che nella, zona delle Alpi, la caccia al colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, tordo sassello, cesena, allodole, fringillidi, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri fino al 31 marzo; nonche' l'uccellagione, con reti a maglia larga non inferiore a centimetri 3 di lato, al colombaccio, alla colombella, allo storno, ai palmipedi e al trampolieri, esclusa la beccaccia, fino alla stessa data.
[3]Il Ministro puo', inoltre, udito il Comitato centrale, consentire alcune forme di caccia o di uccellagione, anche anteriormente alla prima domenica di settembre e anche dopo il 31 marzo, solo per specie di selvaggina non protetta e per compartimenti venatori o determinate localita' ove tali forme di caccia o di uccellagione siano consuetudinarie, ovvero presentino, per le popolazioni locali, notevole importanza economica. In tal caso il Ministro determina le condizioni di tempo e di luogo in cui tali autorizzazioni debbono essere circoscritte, tenendo anche conto della necessita' di evitare danni alle colture ed alla riproduzione della selvaggina stanziale protetta.
[4]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 1000, e da L. 400 a L. 2000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408
2Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".
Testo in vigore dal 11 gennaio 1945 al 27 giugno 1951
