Art. 83 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 74 e 75, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 43

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Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' ammesso ricorso al Consiglio comunale, da depositarsi presso la Segreteria del Comune entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Per i ricorsi di cui al comma precedente si applicano le norme di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo precedente. Contro la decisione del Consiglio comunale e' ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. Per detti ricorsi si applicano le norme di cui al sesto comma dell'articolo precedente. Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Stato. Per i ricorsi di cui al presente articolo e per quelli di cui all'articolo precedente si applica il disposto dell'art. 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 27 dicembre 1965, n. 93 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1965, n. 326) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale degli artt. 82, 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico relativo alle elezioni comunali, e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (artt. 74 e 75 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), nelle parti che riguardano i consigli comunali, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione. La stessa sentenza ha inoltre dichiarato, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'art. 84 del predetto D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1966 al 15 gennaio 1967

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 144/1996

    Ha colpito questo articolo
    7 maggio 1996

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83/11, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni delle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), nella parte in cui fa decorrere il termine d…

    Art. 83 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 2 Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 93/1965

    Ha colpito questo articolo
    27 dicembre 1965

    Gli artt. 82 e 83 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 43 legge 23 marzo 1956, n. 136, nelle parti relative ai consigli comunali, sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione. L'attività dei consigli comunali in materia di contenzioso elettorale è attività giurisdizionale in cui l'indipendenza e l'imparzialità del giudicante devono essere garantite. L'imparzialità, intesa come indipendenza del giudicante dagli interessi presenti in giudizio, è stata garantita, in precedenti decisioni, dall'obbligo del consigliere, la cui elezione è stata contestata, di non partecipare alla decisione (art. 279 della legge comunale e provinciale). La mancata applicazione della norma da parte di numerosi consigli comunali, giustificata dal pericolo d'un impedimento al funzionamento del collegio e le reiterate denunzie di incostituzionalità inducono la Corte a ritenere che le norme impugnate non offrono ne' suggeriscono garanzie per l'imparzialità del giudicante. Infatti, la loro laconicità, la omessa regolamentazione del procedimento riguardante le controversie elettorali davanti ai cons. comunali e la responsabilità di poter colmare la lacuna con altre norme relative a procedimenti giudiziari od amministrativi troppo diversi da quello in esame, sono manchevolezze talmente gravi da compromettere l'imparzialità del giudicante, dato che i giudizi toccano comunque l'interesse personale degli stessi consiglieri che compongono il collegio (di coloro di cui è contestata l'elezione; della maggioranza se è in giuoco la sorte della maggioranza; di tutti se si denunziano irregolarità delle operazioni elettorali, che possono compromettere l'intero risultato delle elezioni). Ne' la norma di cui all'art. 279 legge com. e prov. è sempre utilizzabile od offre piena sicurezza in considerazione della solidarietà che lega fra loro i componenti di una lista. Il silenzio della legge ha poi legittimato l'adozione delle regole vigenti per le deliberazioni amministrative collegiali, quali l'esclusione del ricorrente dalla discussione, il mancato aperto contraddittorio, l'espressione del voto anche da parte di chi non ha partecipato alla discussione, che pur non essendo di per sé sospette, in un procedimento così povero di normali garanzie rivelano anche esse pericolosità od insufficienze. Conseguenzialmente, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 84 del cit. T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 76 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole "il consiglio comunale" e l'art. 2 legge 18 maggio 1951, n. 328, nella parte che attribuisce ai cons. provinciali, in materia di contenzioso elettorale, una competenza analoga a quella dei consigli comunali.

    Art. 82 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 83 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 74 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 75 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 85/2004

    Questione inammissibile
    9 marzo 2004

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83/11, quinto comma, del d.P.R. 16 maggio 1060, n. 570, nella parte in cui “non derogando ai sistemi probatori ordinari del giudizio avanti alle magistrature amministrative, limita, in materia elettorale, alle sole risultanze documentali i poteri istruttori fruibili per la definizione del merito” e, in particolare, esclude l’utilizzabilità della prova testimoniale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, Infatti, il giudice rimettente non ha tenuto conto che, non potendo essere posta in discussione l’efficacia di piena prova dell’attestazione contenuta nel verbale se non con la querela di falso ex art. 2700 cod. civ., la questione sollevata in relazione all’esclusione della prova testimoniale dal novero dei mezzi di prova di cui il giudice può valersi nel giudizio amministrativo elettorale è del tutto irrilevante.

    Art. 83 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1966

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Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 27 dicembre 1965, n. 93 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1965, n. 326) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale degli artt. 82, 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico relativo alle elezioni comunali, e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (artt. 74 e 75 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), nelle parti che riguardano i consigli comunali, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione. La stessa sentenza ha inoltre dichiarato, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'art. 84 del predetto D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art83 · fonte del testo

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