Art. 83 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 74 e 75, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 43
La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Sentenza n. 144/1996
Ha colpito questo articolo
7 maggio 1996
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83/11, primo
comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per
la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali), introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n.
1147 (Modificazioni delle norme sul contenzioso elettorale
amministrativo), nella parte in cui fa decorrere il termine d…
Art. 83 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 2 Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo
Gli artt. 82 e 83 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 43 legge 23 marzo 1956, n. 136, nelle parti relative ai consigli comunali, sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione. L'attività dei consigli comunali in materia di contenzioso elettorale è attività giurisdizionale in cui l'indipendenza e l'imparzialità del giudicante devono essere garantite. L'imparzialità, intesa come indipendenza del giudicante dagli interessi presenti in giudizio, è stata garantita, in precedenti decisioni, dall'obbligo del consigliere, la cui elezione è stata contestata, di non partecipare alla decisione (art. 279 della legge comunale e provinciale). La mancata applicazione della norma da parte di numerosi consigli comunali, giustificata dal pericolo d'un impedimento al funzionamento del collegio e le reiterate denunzie di incostituzionalità inducono la Corte a ritenere che le norme impugnate non offrono ne' suggeriscono garanzie per l'imparzialità del giudicante. Infatti, la loro laconicità, la omessa regolamentazione del procedimento riguardante le controversie elettorali davanti ai cons. comunali e la responsabilità di poter colmare la lacuna con altre norme relative a procedimenti giudiziari od amministrativi troppo diversi da quello in esame, sono manchevolezze talmente gravi da compromettere l'imparzialità del giudicante, dato che i giudizi toccano comunque l'interesse personale degli stessi consiglieri che compongono il collegio (di coloro di cui è contestata l'elezione; della maggioranza se è in giuoco la sorte della maggioranza; di tutti se si denunziano irregolarità delle operazioni elettorali, che possono compromettere l'intero risultato delle elezioni). Ne' la norma di cui all'art. 279 legge com. e prov. è sempre utilizzabile od offre piena sicurezza in considerazione della solidarietà che lega fra loro i componenti di una lista. Il silenzio della legge ha poi legittimato l'adozione delle regole vigenti per le deliberazioni amministrative collegiali, quali l'esclusione del ricorrente dalla discussione, il mancato aperto contraddittorio, l'espressione del voto anche da parte di chi non ha partecipato alla discussione, che pur non essendo di per sé sospette, in un procedimento così povero di normali garanzie rivelano anche esse pericolosità od insufficienze. Conseguenzialmente, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 84 del cit. T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 76 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole "il consiglio comunale" e l'art. 2 legge 18 maggio 1951, n. 328, nella parte che attribuisce ai cons. provinciali, in materia di contenzioso elettorale, una competenza analoga a quella dei consigli comunali.
Art. 82 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 83 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 74 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 75 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83/11, quinto comma, del d.P.R. 16 maggio 1060, n. 570, nella parte in cui “non derogando ai sistemi probatori ordinari del giudizio avanti alle magistrature amministrative, limita, in materia elettorale, alle sole risultanze documentali i poteri istruttori fruibili per la definizione del merito” e, in particolare, esclude l’utilizzabilità della prova testimoniale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, Infatti, il giudice rimettente non ha tenuto conto che, non potendo essere posta in discussione l’efficacia di piena prova dell’attestazione contenuta nel verbale se non con la querela di falso ex art. 2700 cod. civ., la questione sollevata in relazione all’esclusione della prova testimoniale dal novero dei mezzi di prova di cui il giudice può valersi nel giudizio amministrativo elettorale è del tutto irrilevante.
Art. 83 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 83/11 del d.P.R. 16 maggio
1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali), introdotto
dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 1147 (Modificazioni
alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), sollevata, in…
Art. 83 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 24 cost. · Art. 2 Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo · Art. 14 Norme per la elezione dei Consigli provinciali
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo
comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a
mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede la
sua applicabilità ai giudizi dinanzi ai giudici amministrativi, ivi
compresi i giudizi elettorali;
dic…
Art. 5 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari · Art. 83 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 2 Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo · Art. 97 cost.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 82, 83 e 84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; dell'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 e degli artt. 60 e 61 del D.P. Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3, riguardanti l'attribuzione di potestà giurisdizionale in materia di contenzioso elettorale ai Consigli comunali e provinciali. I Consigli comunali, per la sentenza n. 93 del 1965, non possono svolgere attività giurisdizionale in materia di contenzioso elettorale, ne' tanto meno emettere deliberazioni di rinvio della Corte costituzionale. Le stesse considerazioni valgono per gli artt. 60 e 61 del D.P. Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3 (riguardante le elezioni amministrative in Sicilia), sul primo dei quali, del resto, è già stata emessa pronuncia di inammissibilità.
Art. 82 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 83 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 84 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 43 Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122
Cfr.: Ord. 24/1956 D - S. n. 92/1962; O. n. 8/1964.
Art. 82 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 83 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.
L'art. 102, comma secondo, Cost. vieta l'introduzione di altre giurisdizioni speciali, e tali non possono considerarsi quelle che le leggi posteriori alla Costituzione hanno mantenuto così come erano prima e quali sarebbero state senza di esse. La legge 23 marzo 1956, n. 136, di cui gli artt. 82, 83 e 84 T.U. 16 maggio 1960 n. 570, sono una riproduzione letterale, non ha affatto modificato neppure in parte la disciplina relativa alla giurisdizione dei consigli comunali, introducendo norme nuove, perché l'obbligo della decisione entro i due mesi e l'impugnabilità presso lo stesso consiglio comunale delle decisioni adottate erano previsti anche dal d.l.lgt. n. 1 del 1946 (artt. 54, comma quarto, e 55, comma terzo), ed il carattere giurisdizionale del procedimento dinanzi alla G.P.A., benché non dichiarato, era implicito nello stesso d.l.lgt. Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82, 83 e 84 T.U. 16 maggio 1960 n. 570, che attribuiscono potestà giurisdizionale ai consigli comunali in materia elettorale, per contrasto con l'art. 102, secondo comma, Cost. V. sent. n. 42/1961; ord. n. 11/1962.
Art. 1 Testo unico Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale · Art. 2 Testo unico Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale · Art. 3 Testo unico Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale · Art. 4 Testo unico Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1967 al 15 luglio 2010. 422 parole tolte, 26 parole aggiunte.
tolto: Fino a quando non verranno istituiti i Tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 125 della Costituzione, in ogni Regione e' istituita la sezione dei Tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, alla quale sono deferite le controversie inaggiunto: La tutela in materia di operazionitolto: elettorali. La sezione, che esercita funzioni di organo di giustizia amministrativa di primo grado, e' composta di un presidente e di quattro componenti; ed ha sede, per ciascuna Regione, nella citta' nella quale e' la Corte di appello, ovvero il Tribunale, che si costituisce in ufficio elettorale regionale a termini dell'articolo 7 della legge 6 febbraio 1948, n. 29. Nulla e' innovato in ordine alle disposizioni vigenti che riguardano la Regione della Valle d'Aosta. Il presidente della sezione e' scelto tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a vice prefetto. I quattro componenti vengono scelti, l'uno tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, e gli altri tre fra cittadini idonei, elettori della Regione. Questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per i giudici popolari delle Corti di assise, nonche' del titolo finale di studi di istruzione secondaria di secondo grado. Coloro che abbiano ricoperto la carica di consigliere provinciale o di consigliere comunale per almeno cinque anni, possono essere scelti anche se forniti del titolo finale di studi di istruzione secondaria di primo grado soltanto. I componenti elettivi della sezione, tre effettivi e tre supplenti, sono designati dal Consiglio regionale: ma, fino a quando non saranno costituite le Regioni a Statuto ordinario, in queste la designazione sara' effettuata, secondo le disposizioni e le modalita' previste negli articoli seguenti, dai consiglieri provinciali in carica, nelle Province della Regione, nonche' da quelli dei Consigli provinciali sciolti e non ancora rinnovati, i quali si trovavano in carica all'atto dello scioglimento, e non abbiano perduto la capacita' elettorale a norma della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni. Non possono essere designati ne' quindi nominali i consiglieri delle Province e dei Comuni, compresi nel territorio della Regione, nonche' gli amministratori dei consorzi, dei quali facciano parte Province o Comuni compresi nel territorio della Regione; i componenti degli organi di vigilanza e di controllo sugli enti locali, i dipendenti civili o militari dello Stato; i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, dei Consorzi e delle istituzioni di assistenza e beneficenza esistenti nella Regione, in attivita' di servizio. Le funzioni di segretario della sezione sono affidate ad un consigliere della prefettura, nella quale la medesima ha sedeaggiunto: per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art83 · fonte del testo
Iuspedia
Diritto · Norme · Conoscenza
Prima di continuare
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
FunzionalitàFanno funzionare il sitoSempre attive
StatisticheMisurano chi visitaNon usate
EsperienzaContenuti su misuraNon usata
Annunci su GoogleMisura se funzionanoSolo se acconsenti
Banner animatiAnnunci del circuito AwinSolo se acconsenti
Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari