Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 144/1996

    Ha colpito questo articolo
    7 maggio 1996

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83/11, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni delle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), nella parte in cui fa decorrere il termine d…

    Art. 83 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 2 Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo

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  • Sentenza n. 93/1965

    Ha colpito questo articolo
    27 dicembre 1965

    Gli artt. 82 e 83 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 43 legge 23 marzo 1956, n. 136, nelle parti relative ai consigli comunali, sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione. L'attività dei consigli comunali in materia di contenzioso elettorale è attività giurisdizionale in cui l'indipendenza e l'imparzialità del giudicante devono essere garantite. L'imparzialità, intesa come indipendenza del giudicante dagli interessi presenti in giudizio, è stata garantita, in precedenti decisioni, dall'obbligo del consigliere, la cui elezione è stata contestata, di non partecipare alla decisione (art. 279 della legge comunale e provinciale). La mancata applicazione della norma da parte di numerosi consigli comunali, giustificata dal pericolo d'un impedimento al funzionamento del collegio e le reiterate denunzie di incostituzionalità inducono la Corte a ritenere che le norme impugnate non offrono ne' suggeriscono garanzie per l'imparzialità del giudicante. Infatti, la loro laconicità, la omessa regolamentazione del procedimento riguardante le controversie elettorali davanti ai cons. comunali e la responsabilità di poter colmare la lacuna con altre norme relative a procedimenti giudiziari od amministrativi troppo diversi da quello in esame, sono manchevolezze talmente gravi da compromettere l'imparzialità del giudicante, dato che i giudizi toccano comunque l'interesse personale degli stessi consiglieri che compongono il collegio (di coloro di cui è contestata l'elezione; della maggioranza se è in giuoco la sorte della maggioranza; di tutti se si denunziano irregolarità delle operazioni elettorali, che possono compromettere l'intero risultato delle elezioni). Ne' la norma di cui all'art. 279 legge com. e prov. è sempre utilizzabile od offre piena sicurezza in considerazione della solidarietà che lega fra loro i componenti di una lista. Il silenzio della legge ha poi legittimato l'adozione delle regole vigenti per le deliberazioni amministrative collegiali, quali l'esclusione del ricorrente dalla discussione, il mancato aperto contraddittorio, l'espressione del voto anche da parte di chi non ha partecipato alla discussione, che pur non essendo di per sé sospette, in un procedimento così povero di normali garanzie rivelano anche esse pericolosità od insufficienze. Conseguenzialmente, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 84 del cit. T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 76 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole "il consiglio comunale" e l'art. 2 legge 18 maggio 1951, n. 328, nella parte che attribuisce ai cons. provinciali, in materia di contenzioso elettorale, una competenza analoga a quella dei consigli comunali.

    Art. 82 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 83 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 74 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 75 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

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  • Sentenza n. 85/2004

    Questione inammissibile
    9 marzo 2004

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83/11, quinto comma, del d.P.R. 16 maggio 1060, n. 570, nella parte in cui “non derogando ai sistemi probatori ordinari del giudizio avanti alle magistrature amministrative, limita, in materia elettorale, alle sole risultanze documentali i poteri istruttori fruibili per la definizione del merito” e, in particolare, esclude l’utilizzabilità della prova testimoniale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, Infatti, il giudice rimettente non ha tenuto conto che, non potendo essere posta in discussione l’efficacia di piena prova dell’attestazione contenuta nel verbale se non con la querela di falso ex art. 2700 cod. civ., la questione sollevata in relazione all’esclusione della prova testimoniale dal novero dei mezzi di prova di cui il giudice può valersi nel giudizio amministrativo elettorale è del tutto irrilevante.

    Art. 83 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 15 luglio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1967 al 15 luglio 2010. 422 parole tolte, 26 parole aggiunte.

tolto: Fino a quando non verranno istituiti i Tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 125 della Costituzione, in ogni Regione e' istituita la sezione dei Tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, alla quale sono deferite le controversie inaggiunto: La tutela in materia di operazioni tolto: elettorali. La sezione, che esercita funzioni di organo di giustizia amministrativa di primo grado, e' composta di un presidente e di quattro componenti; ed ha sede, per ciascuna Regione, nella citta' nella quale e' la Corte di appello, ovvero il Tribunale, che si costituisce in ufficio elettorale regionale a termini dell'articolo 7 della legge 6 febbraio 1948, n. 29. Nulla e' innovato in ordine alle disposizioni vigenti che riguardano la Regione della Valle d'Aosta. Il presidente della sezione e' scelto tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a vice prefetto. I quattro componenti vengono scelti, l'uno tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, e gli altri tre fra cittadini idonei, elettori della Regione. Questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per i giudici popolari delle Corti di assise, nonche' del titolo finale di studi di istruzione secondaria di secondo grado. Coloro che abbiano ricoperto la carica di consigliere provinciale o di consigliere comunale per almeno cinque anni, possono essere scelti anche se forniti del titolo finale di studi di istruzione secondaria di primo grado soltanto. I componenti elettivi della sezione, tre effettivi e tre supplenti, sono designati dal Consiglio regionale: ma, fino a quando non saranno costituite le Regioni a Statuto ordinario, in queste la designazione sara' effettuata, secondo le disposizioni e le modalita' previste negli articoli seguenti, dai consiglieri provinciali in carica, nelle Province della Regione, nonche' da quelli dei Consigli provinciali sciolti e non ancora rinnovati, i quali si trovavano in carica all'atto dello scioglimento, e non abbiano perduto la capacita' elettorale a norma della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni. Non possono essere designati ne' quindi nominali i consiglieri delle Province e dei Comuni, compresi nel territorio della Regione, nonche' gli amministratori dei consorzi, dei quali facciano parte Province o Comuni compresi nel territorio della Regione; i componenti degli organi di vigilanza e di controllo sugli enti locali, i dipendenti civili o militari dello Stato; i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, dei Consorzi e delle istituzioni di assistenza e beneficenza esistenti nella Regione, in attivita' di servizio. Le funzioni di segretario della sezione sono affidate ad un consigliere della prefettura, nella quale la medesima ha sede aggiunto: per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art83 · fonte del testo

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