Corte costituzionale

Sentenza n. 144/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/05/1996 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83/11, primo

comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per

la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni

comunali), nel testo introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre

1966, n. 1147 (Modificazioni delle norme sul contenzioso elettorale

amministrativo), promosso con ordinanza emessa il 1 dicembre 1994 dal

tribunale amministrativo regionale per la Campania, sul ricorso

proposto da Calise Michele contro il comune di Barano d'Ischia ed

altri, iscritta al n. 441 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto Un cittadino elettore del comune di Barano d'Ischia aveva richiesto

al tribunale amministrativo regionale per la Campania l'annullamento

delle operazioni elettorali per la nomina del sindaco e del consiglio

comunale con ricorso depositato in data 13 luglio 1994; il Presidente

del tribunale amministrativo regionale aveva emanato il decreto di

fissazione dell'udienza e di nomina del relatore il 18 luglio

successivo, ma il ricorso, con il relativo decreto, era stato

notificato al comune, parte necessaria, soltanto il 19 settembre

1994, oltre cioè il termine decadenziale di dieci giorni entro il

quale l'art. 83/11, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

(Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli

organi delle amministrazioni comunali) - introdotto dall'art. 2 della

legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni delle norme sul

contenzioso elettorale amministrativo) - impone al ricorrente l'onere

di notifica (ed anche tenendo conto della sospensione dei termini nel

periodo feriale).

L'adito tribunale amministrativo regionale, con ordinanza emessa il

1 dicembre 1994 (pervenuta alla Corte il 16 giugno 1995), ha

sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione -

questione di legittimità costituzionale della norma sopracitata,

nella parte in cui fa decorrere detto termine dalla data di emissione

del decreto, anziché dalla comunicazione del medesimo.

Osserva il rimettente che, secondo l'insuperabile dato testuale

della norma, l'onere di effettuare quest'ultima al ricorrente non

risulta previsto a carico della cancelleria, in quanto la norma

risale ad un'epoca in cui le sezioni del Contenzioso elettorale erano

prive di ufficio di segreteria. Di tal ché la mancata previsione di

un sistema di comunicazione non può considerarsi più compatibile

con il sistema, in ragione della sostituzione dei Tribunali

amministrativi regionali - dotati di uffici e personale - alla

soppressa sezione per il Contenzioso elettorale.

Il vulnus denunciato deriverebbe, quindi, dal deteriore trattamento

riservato a coloro che ricorrono innanzi al giudice amministrativo,

rispetto ai soggetti che, nella stessa materia elettorale, si

rivolgono al giudice ordinario (a seconda che si controverta di

regolarità delle operazioni elettorali ovvero di eleggibilità a

consigliere comunale): in entrambi i casi il procedimento è retto da

regole comuni ispirate ad una rapida e sollecita definizione dei

giudizi, con la sola eccezione proprio della decorrenza del predetto

termine che, nel secondo caso, decorre dalla data di comunicazione

del provvedimento presidenziale.

Il tribunale amministrativo regionale ritiene altresì che la norma

impugnata renda in concreto estremamente difficile l'esercizio del

diritto di azione, con conseguente ulteriore violazione dell'art. 24

della Costituzione. Il termine utile per la notifica è infatti

destinato a ridursi di tanti giorni quanti ne intercorrono tra la

data di emanazione del decreto e l'effettiva conoscenza che il

ricorrente ne abbia avuto. Né alcun effetto potrebbe derivare dal

fatto che la norma fa carico al presidente di emettere il decreto "in

via di urgenza", giacché tale dizione compare anche nei giudizi di

competenza del giudice ordinario, e non si traduce in alcun onere per

il ricorrente, che non sia quello di controllare giorno per giorno la

circostanza dell'avvenuta emissione. Considerato in diritto

1. - Il tribunale amministrativo regionale per la Campania dubita

della legittimità costituzionale dell'art. 83/11, primo comma, del

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui fa decorrere il

termine di dieci giorni per la notifica del ricorso (e del decreto di

fissazione dell'udienza) proposto avverso le operazioni per

l'elezione dei consiglieri comunali, dalla data di emanazione

dell'anzidetto decreto presidenziale anziché dalla data in cui tale

provvedimento dovrebbe essere comunicato. A parere del giudice a quo

la norma risulterebbe lesiva degli artt. 3 e 24 della Costituzione,

per la disparità di trattamento rispetto all'analoga ipotesi di

ricorso in materia di eleggibilità, dove il termine decorre dalla

data della comunicazione, nonché per la sostanziale vanificazione

del diritto di azione.

2. - La questione è fondata.

2.1. - A seguito delle declaratorie d'illegittimità costituzionale

delle norme sulla competenza dei consigli comunali in materia di

controversie elettorali e sulla composizione delle giunte provinciali

amministrative in sede giurisdizionale (di cui, rispettivamente, alle

sentenze n. 93 del 1965 e n. 30 del 1967), il legislatore, onde

evitare il protrarsi dell'incertezza creatasi in una materia di così

rilevante interesse pubblico, che impone una rapida definizione del

contenzioso, intervenne con la legge 23 dicembre 1966, n. 1147, i cui

artt. 1 e 2 hanno sostituito gli artt. 82 e 83 del d.P.R. 16 maggio

1960, n. 570, dettando una complessa normativa operante sul piano

organizzativo e procedimentale.

La competenza è stata ripartita fra due distinti giudici, in

ragione delle diverse situazioni soggettive tutelate, devolvendosi

cioè al tribunale ordinario le controversie in tema di eleggibilità

e alla sezione del contenzioso elettorale di nuova istituzione le

controversie relative alle operazioni elettorali.

Ma la disciplina del procedimento davanti ai due organi è

risultata pressoché identica, caratterizzandosi per un'accentuata

concentrazione processuale, intesa a soddisfare appunto l'esigenza di

una sollecita definizione del giudizio. In particolare, sono stati

introdotti brevi termini perentori ed è stata prevista la fissazione

d'ufficio dell'udienza di discussione attraverso provvedimento

presidenziale emesso con decreto "in via di urgenza". Il successivo

art. 4 della nuova legge, sostituendo il previgente art. 84 del testo

unico n. 570 del 1960, ha poi accomunato in un'unica previsione gli

effetti, la pubblicità e l'esecutività delle decisioni.

Un elemento differenziatore è tuttavia rimasto, e riguarda il pur

identico termine di dieci giorni previsto per la notificazione ai

controinteressati del ricorso e del decreto presidenziale di

fissazione dell'udienza. Termine che, nel procedimento dinanzi al

giudice amministrativo, decorre - a stregua della denunciata norma -

dalla data del decreto presidenziale, mentre nel procedimento dinanzi

al tribunale ordinario decorre - ex art. 82, terzo comma, della legge

in esame - dalla data di comunicazione del decreto stesso.

2.2. - La rilevata differenza è spiegabile con un dato meramente

contingente: il tribunale ordinario è stato sempre dotato

dell'ufficio di cancelleria che assicura la comunicazione (avendo

ricevuto a suo tempo il deposito del ricorso), mentre analoga

funzione ausiliaria della giurisdizione non era prevista per la

segreteria della neo istituita sezione del contenzioso elettorale

(peraltro anch'essa abilitata a ricevere il ricorso), la quale era

infatti logisticamente dipendente dalla Prefettura, che forniva

locali, personale e servizi (v. art. 83/10 della citata legge n. 1147

del 1966).

Questo fisiologico collegamento con la pubblica amministrazione si

rifletteva altresì nella composizione del collegio. E proprio

perciò è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

2 della legge n. 1147 del 1966, con una pronuncia (sentenza n. 49 del

1968) che tuttavia non era destinata ad incidere sul descritto

sistema processuale, anche perché la cognizione delle controversie

in argomento è stata dopo breve tempo trasferita ai tribunali

amministrativi regionali, attraverso il duplice rinvio fatto alla

succitata legge dagli artt. 6, primo e secondo comma e 19, ultimo

comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva di detti

tribunali.

Sennonché, a seguito di tale devoluzione, il perpetuarsi della

menzionata differenza circa il dies a quo ha perduto ogni sua ragion

d'essere anche sul piano pratico, essendo il nuovo giudice

amministrativo dotato di un proprio ufficio di segreteria, omologo

alla cancelleria del tribunale ordinario.

2.3. - Così escluso ogni attuale e ragionevole fondamento del

diverso regime di decorrenza del termine per la notifica - fondamento

che non può evidentemente rinvenirsi neppure nella diversità delle

situazioni azionate, attesa l'unicità del modello procedimentale

voluto dalla legge -, la denunciata norma si palesa in contrasto con

l'art. 3, anche in correlazione con l'art. 24 della Costituzione.

Si configura nella specie una tipica ipotesi di termine stabilito a

prescindere dall'effettiva conoscibilità del dies a quo di

decorrenza, che viceversa è elemento coessenziale al diritto di

difesa (cfr. sentenza n. 223 del 1993). L'interessato viene a

trovarsi in condizione di non poter utilizzare nella sua interezza il

tempo assegnatogli per esercitare un'azione, la quale potrebbe

addirittura finire per essere inutiliter data, con conseguente reale

rischio che la situazione giuridica protetta rimanga vanificata.

Come in altri, numerosi e del tutto analoghi casi, la denunciata

norma - il cui puntuale e univoco testo non consente

l'interpretazione adeguatrice accolta da alcuni giudici

amministrativi - va dunque dichiarata costituzionalmente illegittima

(cfr. sentenze n. 201 del 1993, nn. 185 e 881 del 1988, nn. 120 e 156

del 1986, n. 15 del 1977) ed assimilata, in parte qua alla previsione

di cui all'art. 82 dello stesso d.P.R. n. 570 del 1960.

Il riferimento alla simmetrica previsione contenuta nella

disposizione assunta quale tertium comparationis implica che la

segreteria del tribunale amministrativo regionale sia tenuta ad

effettuare la comunicazione: in tal modo resta assicurata la

funzionalità del procedimento giurisdizionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83/11, primo

comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per

la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni

comunali), introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n.

1147 (Modificazioni delle norme sul contenzioso elettorale

amministrativo), nella parte in cui fa decorrere il termine di dieci

giorni per la notificazione del ricorso unitamente al decreto

presidenziale di fissazione d'udienza dalla data di tale

provvedimento anziché dalla data di comunicazione di esso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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