Art. 75 — D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 54, comma 6°, 7°, 8° e 9°

((Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' ammesso ricorso al Consiglio comunale, da depositarsi presso la Segreteria del Comune entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Per i ricorsi di cui al comma precedente si applicano le norme di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 74. Contro la decisione del Consiglio comunale e' ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. Per detti ricorsi si applicano le norme di cui al sesto comma dell'articolo precedente. Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Stato. Per i ricorsi di cui al presente articolo e per quelli di cui all'articolo precedente si applica il disposto dell'art. 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

2

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 16-27 dicembre 1965, n. 93 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1965, n. 326) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (che ha sostituito gli artt. 74 e 75 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), "nelle parti che riguardano i consigli comunali, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione".

Testo vigente dal 28 marzo 1956

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 93/1965

    Ha colpito questo articolo
    27 dicembre 1965

    dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 82, 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico relativo alle elezioni comunali, e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (artt. 74 e 75 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), nelle parti che riguardano i consigli comunali, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione; dichiara inoltre, a norma dell'art. 27 de…

    Art. 82 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 83 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 74 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 75 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 1956

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956. 69 parole tolte, 109 parole aggiunte.

Contro tolto: la aggiunto: le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' ammesso ricorso al Consiglio comunale, da depositarsi presso la Segreteria del Comune entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Per i ricorsi di cui al comma precedente si applicano le norme di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 74. Contro la decisione del Consiglio aggiunto: comunale e' ammesso, entro tolto: il mese aggiunto: trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativatolto: . Il ricorso, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere. Se le controversie riguardano questioni di eleggibilita', contro le decisioni aggiunto: in sede giurisdizionale. Per detti ricorsi si applicano le norme di cui al sesto comma dell'articolo precedente. Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso il ricorso tolto: alla Corte d'appello, secondo le normeaggiunto: , anche di merito, al Consiglio di Stato. Per i ricorsi di cui al tolto: Titolo IV aggiunto: presente articolo e per quelli di cui all'articolo precedente si applica il disposto dell'art. 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058tolto: . Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, e' ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Successivamente la Corte Costituzionale

    Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 16-27 dicembre 1965, n. 93 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1965, n. 326) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (che ha sostituito gli artt. 74 e 75 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), "nelle parti che riguardano i consigli comunali, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art75 · fonte del testo

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