Corte costituzionale

Ordinanza n. 19/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/02/1967 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 149,

nono comma, del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, e 160 del R.D. 12

febbraio 1941, n. 297, promossi con deliberazioni emesse il 19 gennaio

1966 dal Consiglio comunale di Camaiore sul ricorso di Altamura Luigi

ed altri contro Coluccini Giuseppe ed il 5 agosto 1966 dal Consiglio

comunale di Palo del Colle sulle richieste di decadenza dei consiglieri

comunali Lanzellotto Nicolò, Minerva Vito e Alberga Vito, iscritte ai

nn. 164, 174, 175 e 176 del Registro ordinanze 1966 e pubblicate

rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10

settembre 1966 e n. 239 del 24 settembre 1966.

Udita nella camera di consiglio del 19 gennaio 1967 la relazione

del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che con le deliberazioni sopra riportate si sono proposte

le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 149, nono

comma, del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, e 160 del R.D. 12 febbraio

1941, n. 297;

Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 93 del

1965, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 82,

83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 43 della legge 23 marzo 1956,

n. 136, nelle parti che riguardano i consigli comunali, nonché degli

artt. 84 del citato D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 76 del D.P.R. 5

aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole "il consiglio comunale";

che i consigli comunali, in materia di eleggibilità, nonché di

decadenza e di revoca dei consiglieri comunali e del sindaco, non

possono svolgere attività giurisdizionali né porre questioni di

legittimità costituzionale presso questa Corte;

che in conseguenza le questioni proposte con le deliberazioni

riportate in epigrafe non possono essere prese in esame dalla Corte

costituzionale;

che perciò vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale relative agli artt. 149, nono comma, del R.D. 4 febbraio

1915, n. 148, e 160 del R.D. 12 febbraio 1941, n. 297, proposte con le

deliberazioni citate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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