Corte costituzionale

Sentenza n. 92/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1962 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 82, 83 e

84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; degli artt. 41, 42 e 160 del R.

D. 12 febbraio 1911, n. 297; degli artt. 1 e 2 del D. L. Lgt. 12 aprile

1945, n. 203; degli artt. da 1 a 5 del R. D. 26 giugno 1924, n. 1058,

promosso con deliberazione emessa il 3 settembre 1961 dal Consiglio

comunale di Marano di Napoli su ricorso di Guarino Giuseppe e Quaranta

Giuliano, iscritta al n. 175 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del 18 novembre 1961.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione in giudizio di Quaranta Giuliano e del

consigliere comunale Carandente Giarruso Giuseppe;

udita nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1962 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per il Carandente Giarruso, l'avv.

Roberto Gava, per il Quaranta, ed il sostituto avvocato generale dello

Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Consiglio comunale di Marano di Napoli, in occasione d'un

giudizio relativo alle operazioni elettorali del 6-7 novembre 1960,

instaurato su ricorso degli elettori Guarino e Quaranta, aveva

sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72,

comma sesto, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570; ma di tale questione la

Corte costituzionale, con sentenza n. 44 del 3 luglio 1961, aveva

dichiarato la non fondatezza.

Tuttavia, appena ritornato in possesso degli atti di causa, il

Consiglio comunale di Marano, con deliberazione emessa il 3 settembre

1961, sollevava una nuova questione di legittimità costituzionale

denunciando, in riferimento agli artt. 102, 103, 104 e 130 della

Costituzione, le norme che attribuiscono ai Consigli comunali e alle

Giunte provinciali amministrative la potestà di decidere le

controversie in materia elettorale (artt. 82, 83 e 84 del D.P.R. 16

maggio 1960, n. 570; 41, 42 e 160, R. D. 12 febbraio 1911, n. 297; 1 e

2 del D. L. Lgt. 12 aprile 1945, n. 203; 1 a 5 del R. D. 26 giugno

1924, n. 1058).

Nel giudizio presso questa Corte si sono costituiti, quale

consigliere comunale di Marano, il sig. Giuseppe Carandente Giarruso,

con deduzioni depositate il 9 dicembre 1961, e quale ricorrente nella

causa di merito, il sig. Giuliano Quaranta, con deduzioni depositate

nello stesso giorno. È intervenuto il Presidente del Consiglio a mezzo

dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 25

settembre 1961.

Hanno presentato una memoria il 4 ottobre 1962 tanto il Carandente

Giarruso quanto il Presidente del Consiglio, a mezzo dell'Avvocatura

generale dello Stato.

2. - Il Consiglio comunale di Marano, nella deliberazione di

rinvio, assume che tra gli organi di giustizia amministrativa ammessi

dall'art. 103 della Costituzione non si possono annoverare i Consigli

comunali: infatti, l'art. 103 si riferisce agli organi muniti di

"competenza generale ed astratta", mentre i Consigli comunali hanno

competenza limitata ad alcune categorie di controversie; indubbiamente

essi, come ha affermato anche la sentenza n. 44 del 1961 della Corte

costituzionale, sono giudici straordinari o speciali. Ma le

giurisdizioni speciali sono vietate dall'art. 102 della Costituzione;

di conseguenza le norme che attribuiscono funzioni giurisdizionali ai

Consigli, poiché reintroducono una giurisdizione speciale,

apparirebbero illegittime. Comunque, il Consiglio comunale di Marano

dichiara di non poter decidere il giudizio di merito finche non sia

risolto questo dubbio.

Altrettanto si dica - conclude la deliberazione di rinvio - di

quelle altre norme che attribuiscono potestà giurisdizionale, nella

stessa materia, alla Giunta provinciale amministrativa: secondo il

Consiglio comunale di Marano "appare opportuno che la Corte

costituzionale esamini in questa sede, anche ai lini pratici

dell'ulteriore corso del giudizio", la legittimità costituzionale di

tali norme.

3. - Il Carandente Giarruso ribadisce e sviluppa gli scarsi rilievi

dedicati, nella deliberazione di rinvio, alla potestà giurisdizionale

dei Consigli comunali.

Innanzi tutto dagli artt. 1, 102 e 104 della Costituzione e dallo

stesso collocamento del titolo IV, relativo alla Magistratura, si

rileverebbe che gli organi giurisdizionali devono avere carattere

statale. Il che sembra da escludere per i Consigli comunali, organi del

Comune che svolgono attività finanziata da quest'ultimo e non sono

inquadrati nella organizzazione unitaria dello Stato. Né - precisa il

Carandente in memoria - si può dire che essi assumano carattere

statale allorché e in quanto esercitano funzione giurisdizionale

poiché se così fosse, la garanzia dipendente dalla statualità della

giurisdizione acquisterebbe un valore soltanto nominalistico.

In secondo luogo, a norma dello stesso art. 102 della Costituzione,

l'attività giurisdizionale è una funzione esercitata da magistrati

dell'ordine giudiziario che perciò dovrebbero essere indipendenti e

imparziali, e partecipano al processo dal principio alla fine. Queste

garanzie di partecipazione totale a un regolare procedimento, di

indipendenza e di imparzialità sono costituzionalmente richieste -

secondo il Carandente Giarruso non all'ufficio, ma alle persone dei

giudici (non per nulla gli artt. 101, 102 e 108 della Costituzione

parlano esclusivamente di "magistrati" e di "giudici"); in conseguenza,

se il giudizio su una determinata materia è di competenza d'un

collegio, 1) tutti i suoi componenti, salvo eccezioni coperte da norme

costituzionali, devono prendere parte al procedimento ed essere messi

in grado di sentire e valutare le argomentazioni delle parti (se così

non fosse, ne verrebbe compromesso il diritto di difesa garantito

dall'art. 24 che deriva dalla stessa esigenza di cui è espressione il

citato art. 102); come dire che i collegi giudicanti sono sempre

collegi perfetti; 2) inoltre, essi devono essere composti in prevalenza

da magistrati dell'ordine giudiziario; 3) infine, ciascuno dei giudici

che compone il collegio deve essere imparziale (arg. degli artt. 25 e

101 in relazione al più volte citato art. 102).

Sta di fatto che, invece, le leggi, con cui si attribuisce

competenza giurisdizionale ai Consigli comunali, non rispettano nessuna

delle tre predette esigenze: 1) non rispettano la prima poiché le

deliberazioni del Consiglio comunale possono essere prese anche se

alcuni consiglieri sono assenti o, sopraggiungendo solo all'ultimo

momento, ignorano gli esatti termini della controversia, sì che tutto

si riduce alla semplice votazione d'una proposta scarsamente motivata;

2) non rispettano la seconda poiché del Consiglio comunale non fa

parte neanche un magistrato; 3) non rispettano la terza poiché si

ammette che del collegio giudicante facciano parte gli stessi

interessati (cioè i consiglieri della cui elezione si discute).

Queste censure - prosegue il Carandente Giarruso - non hanno niente

a che fare col problema della sopravvivenza delle giurisdizioni

speciali anteriori alla Costituzione, cioè dell'esistenza di certi

organi in sé considerati. Esse attengono al funzionamento di qualunque

collegio giudicante, sia ordinario che speciale: anzi in tanto le

giurisdizioni speciali sono state mantenute e sono ancora in vita oltre

il termine previsto dalla Costituzione in quanto non contrastino ai

principi finora ricordati, primo fra tutti quello che si ricollega al

diritto di difesa.

D'altra parte - conclude il Carandente Giarruso - la giurisdizione

dei Consigli comunali non può considerarsi una giurisdizione speciale

preesistente: infatti, la materia è stata disciplinata ex novo dalla

legge del 1956 e da quella impugnata, posteriori alla Costituzione;

queste leggi non si sono limitate a riprodurre le norme precedenti, ma

vi hanno introdotto sostanziali innovazioni (impugnabilità della

decisione adottata dallo stesso Consiglio comunale in sede

amministrativa, riconoscimento del carattere giurisdizionale del

ricorso alla G. P. A, obbligo del Consiglio comunale di pronunziarsi

entro due mesi).

4. - Viceversa il Quaranta eccepisce l'inammissibilità di tutte le

questioni di legittimità costituzionale proposte in questa causa e, in

subordine, la loro infondatezza.

Inammissibili sarebbero perché la deliberazione di rinvio va

considerata come un atto inesistente: siccome la causa di merito,

iniziatasi il 3 dicembre 1960, dopo due mesi, anche senza tener conto

del tempo trascorso per il giudizio di costituzionalità, non era stata

ancora decisa, il Quaranta e il Guarino (già ricorrenti nel giudizio

di merito) ne hanno investito la Giunta provinciale amministrativa, a

norma dell'art. 82, comma terso, del T.U. citato, con istanza anteriore

alla deliberazione di rinvio; la conseguenza sarebbe che quest'ultima

è stata emessa da un organo, il Consiglio comunale, a cui la

controversia, in virtù di quella norma, era stata già sottratta,

cioè da un organo ormai privo di qualunque potestà giurisdizionale.

In più, relativamente agli artt. 41, 42 e 160 del R.D. 12

febbraio 1911, n. 297, l'inammissibilità deriverebbe dal fatto che non

si possono denunciare alla Corte costituzionale disposizioni contenute

in un regolamento, che non ha forza di legge; e, relativamente alle

norme che attribuiscono potestà giurisdizionale alle Giunte

provinciali amministrative in subiecta materia (artt. 1-5 del R. D. 26

giugno 1924, n. 1058, e 1-2 del D. L. Lgt. 12 aprile 1945, n. 203), la

questione di legittimità costituzionale sarebbe inammissibile perché

manca la motivazione della sua rilevanza in questo giudizio (anzi il

Consiglio comunale di Marano prospetta la questione come rilevante in

un eventuale giudizio di appello).

Infine, le questioni sarebbero infondate innanzi tutto perché gli

artt. 103 e 113 della Costituzione ammettono, accanto al Consiglio di

Stato, "altri organi di giustizia amministrativa" in particolari

materie e tra questi organi si devono ricomprendere i Consigli comunali

e le Giunte provinciali amministrative giudicanti sulle controversie

elettorali (senza contare che, se si tratta di giurisdizioni speciali,

esse, quando siano anteriori alla Costituzione, restano in vita finché

le sopprime il Parlamento); in secondo luogo, perché l'art. 104 della

Costituzione, a cui fa riferimento il Consiglio comunale di Marano, si

riferisce alle giurisdizioni ordinarie e non alle giurisdizioni

speciali, che invece, quanto all'indipendenza dei giudici, vengono

prese in considerazione dall'art. 108, non richiamato dalla

deliberazione di rinvio; né le norme impugnate contrastano con l'art.

130 della Costituzione poiché questo non riguarda l'attività

giurisdizionale dei Consigli, ma il controllo della loro attività

amministrativa.

5. - Anche per l'Avvocatura dello Stato tutte le questioni sono

inammissibili sia perché come ha rilevato il Quaranta, la

deliberazione di rinvio è stata emessa da un organo che non era più

investito della controversia, sia per i motivi seguenti: la questione

relativa agli artt. 82 e 83 (competenza giurisdizionale dei Consigli

comunali), sarebbe inammissibile perché già decisa nello stesso

processo con la sentenza n. 44 del 1961; quella relativa all'art. 84

(correzione dei risultati elettorali), perché priva di motivazione

sulla rilevanza; le questioni riguardanti gli artt. 1-5 del R. D. 26

giugno 1924, n. 1058, e 1-2 del D. L. Lgt. 12 aprile 1945, n. 203

(funzione giurisdizionale della Giunta provinciale amministrativa), e

gli artt. 41, 42, 160 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, per motivi

analoghi a quelli esposti dal Quaranta (n. 4.)

Comunque, la questione di legittimità costituzionale degli artt.

82 e 83 del T.U. citato sarebbe manifestamente infondata perché le

sentenze n. 42 e n. 44 del 1961 hanno già escluso che essi siano in

contrasto con la Costituzione, né, precisa la memoria dell'Avvocatura

dello Stato, si possono prendere in considerazione i rilievi svolti

nelle deduzioni del Carandente Giarruso: infatti, questi denuncia un

contrasto con norme costituzionali (artt. 1, 24, 25, 101 e 111 della

Costituzione) che non sono menzionate nella deliberazione di rinvio;

quanto all'art. 84 dello stesso T.U., l'infondatezza della questione

sarebbe patente poiché nessuna norma costituzionale nega ai Consigli e

alle Giunte quella potestà giurisdizionale di merito (correzione di

risultati elettorali) che la disposizione impugnata ha ad essi

attribuito; infine, la questione relativa alla potestà giurisdizionale

della Giunta provinciale amministrativa in questa materia sarebbe

infondata perché nessuno dei motivi addotti nei confronti dei Consigli

comunali può riferirsi alla Giunta provinciale amministrativa, organo

imparziale, che fa parte dell'organizzazione dello Stato e la cui

attività è rigorosamente disciplinata dalla legge.

6. - Il Carandente Giarruso, nella memoria, replicando alla prima

eccezione di inammissibilità proposta dal Quaranta, nega che la

deliberazione di rinvio sia stata emessa da un organo ormai spoglio del

potere di decidere: l'istanza rivolta dopo i due mesi alla Giunta

provinciale amministrativa non basta a privare il Consiglio comunale

della sua giurisdizione, conseguenza molto grave che esige, invece, una

pronuncia della Giunta (avocazione); d'altra parte, la remissione degli

atti del giudizio alla Corte costituzionale non solo sospende, ma

addirittura interrompe il termine di due mesi entro cui il Consiglio

comunale deve decidere la controversia: insomma questo termine, quando

gli atti ritornano al Consiglio comunale, ricomincia a decorrere ex

novo poiché il giudice del merito, dopo d'allora, si trova in una

posizione identica a quella che sussisteva allorché si era instaurato

il giudizio di merito. Se ciò è vero, in questa causa i due mesi non

sono decorsi né dal giorno dell'instaurazione del giudizio di merito

presso il Consiglio comunale a quello della prima interruzione, né dal

momento del ritorno degli atti al Consiglio comunale al momento della

seconda interruzione; viceversa, se ciò non fosse vero, la norma che

ha introdotto il termine di due mesi sarebbe in contrasto col diritto

di difesa garantito dalla Costituzione.

Quanto all'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura

generale dello Stato, secondo cui la Corte costituzionale avrebbe già

deciso la questione relativa agli artt. 82 e 83 del T.U. citato, il

Carandente Giarruso nega che ciò sia avvenuto: nella sentenza n. 44

del 1961 la Corte si è occupata del problema solo in via incidentale e

non ha esaminato la legittimità costituzionale delle norme che

riguardano la giurisdizione dei Consigli comunali.

7. - Nella discussione orale le parti hanno ribadito le proprie

tesi. Considerato in diritto :

1. - La difesa del Quaranta e l'Avvocatura dello Stato insistono

sull'inammissibilità di tutte le questioni di legittimità

costituzionale: la deliberazione di rinvio a questa Corte sarebbe

inesistente come atto giurisdizionale poiché verrebbe da un organo, il

Consiglio comunale di Marano, non più investito della controversia;

infatti, secondo questa tesi, anche se non si conteggia il tempo

trascorso per il primo giudizio di legittimità costituzionale, quando

è stata emessa la deliberazione di rinvio erano già passati due mesi

dal giorno del ricorso al Consiglio comunale senza che questo ultimo si

fosse pronunciato sul merito; di conseguenza la Giunta provinciale

amministrativa, a cui uno dei promotori della causa di merito aveva

fatto istanza, era già automaticamente investita del giudizio con

l'effetto di privare il Consiglio comunale di Marano della originaria

potestà di decidere.

L'eccezione non può essere accolta. Essa tocca un problema di

dubbia soluzione, che può essere affrontato solo in altra sede; per

cui questa Corte, paga di constatare che la deliberazione di rinvio è

stata emanata da un organo giurisdizionale nello svolgimento di

attività giurisdizionale, si ritiene legittimamente investita della

questione che le è stata sottoposta (si veda la sentenza n. 65 del

1962).

Altrettanto infondata è la seconda eccezione di inammissibilità

con la quale l'Avvocatura dello Stato sostiene che la questione di

legittimità costituzionale relativa agli artt. 82, 83 e 84 del T.U. 16

maggio 1960, n. 570, sarebbe stata già decisa in questa causa, cioè

con la precedente sentenza n. 44 del 1961. La sentenza n. 44 del 1961,

respingendo un'eccezione di inammissibilità della stessa Avvocatura

dello Stato, ha soltanto ribadito il carattere giurisdizionale

dell'attività svolta dai Consigli comunali in questa materia; ma non

si è pronunciata sulla legittimità costituzionale o meno delle norme

che disciplinano quella attività.

2. - Meritano, invece, accoglimento le altre due eccezioni di

inammissibilità avanzate dall'Avvocatura dello Stato e, in parte, dal

Quaranta: la prima, relativa agli artt. 41, 42 e 160 del R. D. 12

febbraio 1911, n. 297, è fondata poiché queste disposizioni fanno

parte d'un regolamento d'esecuzione e perciò non hanno forza di legge,

dimodoché sono sottratte al sindacato della Corte costituzionale; la

seconda, relativa agli artt. 1 e 2 del D. L. Lgt. 12 aprile 1945, n.

203, e 1-5 del R. D. 26 giugno 1924, n. 1058, che attribuiscono

funzione giurisdizionale alla G. P. A. in materia elettorale, è

anch'essa fondata poiché la questione è del tutto estranea a questa

causa: in sostanza la stessa deliberazione di rinvio prospetta la

questione solo per l'opportunità che sia risolto un problema così

delicato.

In conclusione, il giudizio, che deve dare questa Corte, rimane

circoscritto agli artt. 82, 83 e 84 del citato T.U. n. 570 del 1960.

3. - La difesa del Carandente Giarruso denuncia l'illegittimità

costituzionale delle norme citate perché la giurisdizione dei Consigli

comunali, essendo stata disciplinata da leggi posteriori alla

Costituzione, non potrebbe considerarsi come una di quelle

giurisdizioni preesistenti, che la disposizione VI ha temporaneamente

salvato. La questione sotto tale aspetto è stata già decisa sia nella

sentenza n. 42 del 1961, sia nell'ordinanza n. 11 del 1962, con cui la

Corte ha stabilito che le norme impugnate e quelle analoghe, contenute

nella legge n. 136 del 1956, hanno sostanzialmente riprodotto le

disposizioni anteriori alla Costituzione; ma in questa causa vengono

addotte nuove ragioni di incostituzionalità, sulle quali occorre

pronunciarsi.

Secondo il Carandente Giarruso la legge n. 136 del 1956, di cui le

norme impugnate sono una riproduzione letterale, non si sarebbe

limitata a ripetere la legislazione precedente; ma avrebbe modificato

in parte la disciplina relativa alla giurisdizione dei Consigli

comunali: cioè avrebbe introdotto norme nuove, come l'obbligo dei

Consigli comunali di decidere entro due mesi, l'impugnabilità, presso

lo stesso Consiglio comunale, delle decisioni adottate dal Consiglio in

sede amministrativa, la natura giurisdizionale del ricorso alla Giunta

provinciale amministrativa.

Questa affermazione non è esatta; il semplice confronto degli

artt. 53 e segg. del D. L. Lgt. n. 1 del 1946 con le norme impugnate (e

con l'art. 43 della legge n. 136 del 1956) mostra subito che le pretese

innovazioni non sussistono: l'obbligo di decidere entro due mesi e

l'impugnabilità delle deliberazioni emesse in sede amministrativa

erano previsti anche dal D. L. Lgt. del 1946 (art. 54, quarto comma;

art. 55, terzo comma), mentre il carattere giurisdizionale del

procedimento che si svolge dinanzi alla G. P. A, benché non

dichiarato, era implicito nello stesso D. L. Lgt.; di modo che le

leggi posteriori alla Costituzione si sono limitate, rispetto a quelle

anteriori, a mutamenti che non vanno oltre la formulazione degli

articoli.

Se non ci sono state sostanziali innovazioni, è da escludere che

possa considerarsi violato il secondo comma dell'art. 102, una norma

che vieta soltanto l'introduzione di altre giurisdizioni speciali: non

è un'altra giurisdizione quella che le leggi posteriori alla

Costituzione hanno mantenuto tale quale era prima e quale sarebbe stata

senza di esse.

Si è denunciato il fatto che quelle leggi sono successive alla

Costituzione, cioè sono state emanate nel tempo in cui ogni

giurisdizione speciale doveva essere sottoposta a revisione dal

Parlamento (disp. VI): poiché non hanno adempiuto a questo obbligo,

esse sarebbero costituzionalmente illegittime; ma neanche questo, a

parere della Corte, è un motivo di incostituzionalità. Dalla

disposizione VI si ricava anzi che l'Assemblea costituente non ha

voluto sopprimere le giurisdizioni speciali preesistenti, ma sottoporle

a revisione; che la revisione, comportando una scelta delicata fra la

soppressione pura e semplice e la trasformazione, è stata affidata

esclusivamente al Parlamento; che, come si è stabilito in una

precedente sentenza, il quinquennio, entro cui questa scelta doveva

essere attuata, non è un termine perentorio; che perciò la mancata

revisione d'una giurisdizione speciale ad opera d'una legge recente non

è materia di giudizio di legittimità costituzionale.

4. - Posto ciò, quelle, tra le ulteriori denuncie, che riguardano

la natura, la formazione e la composizione del collegio giudicante, si

rivelano subito infondate.

Infatti, che i Consigli comunali, pur giudicando in nome del popolo

ed in ciò facendo parte dell'organizzazione unitaria dello Stato, non

siano organi statali in senso stretto, si potrebbe anche ammettere; ma

si tratterebbe a ogni modo di una semplice anomalia connessa con la

specialità della giurisdizione e perciò non contrastante con norme

costituzionali (art. 102), che si riferiscono soltanto alla

Magistratura ordinaria e alle sezioni specializzate.

Analogo discorso vale per l'altro rilievo secondo cui i giudici

collegiali, a norma della Costituzione, dovrebbero essere sempre

collegi perfetti, tali che non possano pronunciarsi senza la

partecipazione di tutti i propri componenti. Effettivamente, che i

collegi giudicanti siano collegi perfetti si ricava dalle norme

dell'ordinamento giudiziario al quale rinvia il citato primo comma

dell'art. 102; ma queste norme non si estendono ai vecchi collegi

competenti in materia di giurisdizione speciale.

Altrettanto si dica di quella denuncia con cui si afferma che,

secondo la Costituzione, una parte dei componenti d'ogni collegio

giudicante devono essere giudici ordinari. Ciò è vero tutt'al più

per le sezioni specializzate di vecchia e nuova istituzione; ma non per

le preesistenti giurisdizioni speciali, fra le cui caratteristiche c'è

proprio quella di una particolare composizione del collegio.

5. - Con questo non si vuoi dire che le vecchie giurisdizioni

speciali, appunto perché coperte dalla disposizione VI, sfuggano a

qualunque giudizio di costituzionalità. La Corte ritiene, invece, che

anche presso gli organi di giurisdizione speciale debbano essere

garantiti sia il diritto di difesa, sia l'indipendenza e

l'imparzialità del giudicante; indipendenza e imparzialità, che,

prima ancora d'essere scritte in disposizioni particolari della

Costituzione, come l'art. 108, riposano nel complesso delle norme

costituzionali relative alla Magistratura e al diritto di difesa.

Perciò le denuncie avanzate in proposito dal Carandente Giarruso

meritano la più attenta considerazione.

Questi afferma innanzi tutto che il diritto di difesa sarebbe

compromesso in un giudizio, come quello dei Consigli comunali, a cui

partecipano anche i consiglieri che non conoscono le argomentazioni

delle parti. Ma la censura, in concreto, non ha fondamento: nel

contenzioso elettorale le argomentazioni delle parti sono avanzate

soltanto col ricorso e colle controdeduzioni che qualunque interessato

può presentare prima della seduta consiliare; di modo che tutti i

consiglieri, anche quelli che sopraggiungano al momento della

votazione, possono essere al corrente delle ragioni delle parti,

consacrate negli scritti difensivi, e sono in grado di decidere.

6. - Resta un'ultima censura, piuttosto accennata che svolta: la

deliberazione di rinvio, col richiamo agli artt. 104 e 130 della

Costituzione, e le deduzioni del Carandente Giarruso negano che i

Consigli comunali siano giudici indipendenti e imparziali. Ma neanche

questa censura può essere accolta, benché la Corte non ne dissimuli

il peso.

In verità, se si allude all'indipendenza dell'organo giudicante da

altri organi o poteri, può rispondersi che il controllo a cui è

sottoposta l'attività amministrativa dei Consigli comunali non implica

ne rapporto gerarchico, né soggezione formale o sostanziale. Sotto

questo aspetto il libero esercizio della potestà giurisdizionale

sembra garantito proprio da quell'autonomia comunale, in cui sono

confluite antiche tradizioni cittadine e moderne concezioni

sull'investitura popolare.

Se ci si riferisce all'indipendenza del giudice dagli interessi

dedotti nel giudizio (c. d. imparzialità), a prima vista può sembrare

che il Consiglio comunale sia un collegio giudicante composto dagli

stessi interessati (consiglieri la cui elezione è contestata), cioè

un vero e proprio "giudice in causa propria". Ma a ben guardare la

situazione è sostanzialmente diversa.

Innanzi tutto si deve tener conto del fatto che, quando sia

contestata l'elezione di un singolo consigliere, egli non può

partecipare alla decisione (art. 275 della legge comunale e

provinciale). Inoltre, a rigore, neanche quando si contesti la nomina

di tutti i componenti d'una lista o genericamente il risultato delle

operazioni elettorali si può dire che il Consiglio comunale sia un

giudice in causa propria: infatti, più che giudicare d'un suo

interesse in contrasto con quello dell'eventuale ricorrente, esso

giudica della legittimità della propria composizione; il che ha sempre

fatto e può fare in quanto è un collegio dotato di quella particolare

autonomia che gli deriva, tradizionalmente, dal voto cittadino; ciò

che da una precedente sentenza della Corte è stato già rilevato

(sentenza n. 42 del 1961).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

accoglie le eccezioni di inammissibilità relative alle questioni

di legittimità costituzionale degli artt. 1-5 del R.D. 26 giugno 1924,

n. 1058, 1-2 del D.L.Lgt. 12 aprile 1945, n. 203, e 41, 42 e 160 del

R.D. 12 febbraio 1911, n. 297;

respinge le altre eccezioni pregiudiziali;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 82, 83 e 84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T. U. delle

leggi per la composizione e la elezione degli organi delle

amministrazioni comunali), proposta con deliberazione 3 settembre 1961

dal Consiglio comunale di Marano di Napoli, in riferimento agli artt.

102, 103, 104 e 130 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1962:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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