Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Abrogato dal 6 ottobre 2011
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Abrogato dal 6 ottobre 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1967 al 6 ottobre 2011. 94 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla Corte di appello, possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, dalla parte soccombente, e dal procuratore generale presso la Corte di appello, entro venti giorni dalla loro notificazione. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza la udienza di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, nel giudizio di Cassazione si applicano le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono pero' ridotti alla meta'. La sentenza e' Immediatamente pubblicata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso." Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art82-3 · fonte del testo
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