Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2025, n. 123, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2025, n. 123, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
2 pronunce che riguardano l’art. 28, dalle Rassegne del Massimario.
Presupposto dell'imposta sulle successioni è la chiamata all'eredità e non già l'accettazione, con la conseguenza che, quando la successione riguarda anche un'eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta anche relativamente a quest'ultima, la cui delazione gli è stata trasmessa ai sensi dell'art. 479 c.c.
Art. 28 · Art. 479 c.c. · Art. 587 c.c. · Art. 7 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni
In tema di imposta di successione, se la delazione avviene per testamento, la revoca di quest'ultimo determina la perdita retroattiva della qualità di chiamato all'eredità in capo al soggetto revocato e il venir meno della sua legittimazione passiva in ordine a detto tributo.
Art. 28 · Art. 7 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 43 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 479 c.c.
Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
7 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2025 al 1 gennaio 2027. 494 parole tolte, 28 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: (Artt. 35, comma 1, 36 e 37 D.P.R. n. 637/1972 Art. 4, comma 4, legge n. 880/1986) Dichiarazione della successione 1. La dichiarazione della successione e' presentata con le modalita' telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Per i soggetti non residenti, la dichiarazione puo' essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso, la dichiarazione si intende presentata alla data di spedizione. 2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredita' e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali nonche' i trustee, in caso di trust testamentario; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredita' e i curatori delle eredita' giacenti; gli esecutori testamentari. 3. La dichiarazione della successione, a pena di nullita', e' redatta sul modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed e' sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale. 4. Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo. 5. I chiamati all'eredita' e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno rinunziato all'eredita' o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredita' a norma dell'art. 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato l'ufficio, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredita' o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere del tribunale. 6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4, e dall'erogazione di rimborsi fiscali che da' luogo a mutamento della devoluzione dell'eredita' o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8. 6 -bis. I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredita' come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredita' e' devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredita' che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di trasmissione della comunicazione di cui al primo periodo. PERIODO SOPPRESSOaggiunto: Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 28
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 18 SETTEMBRE 2024 aggiunto: 1 AGOSTO 2025, N. tolto: 139. 7. Non vi e' obbligo di dichiarazione se l'eredita' e' devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare. 8. La dichiarazione nulla si considera omessa. aggiunto: 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art28 · fonte del testo
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