[1](Art. 39 D.P.R. n. 637/1972) Termine per la presentazione della dichiarazione

[2]1. La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione. 25 2. Il termine decorre:

  • a)per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredita' giacenti e per gli esecutori testamentari ((e i trustee)) dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina;50
  • b)((nel caso di liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarata entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura della relativa procedura;)) 50
  • c)nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi e' stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui e' divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;
  • d)dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, se l'eredita' e' accettata con beneficio d'inventario entro il termine di cui al comma 1;
  • e)dalla data della rinunzia o dell'evento di cui all'art. 28, commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui l'obbligato dimostri di averne avuto notizia;
  • f)dalla data delle sopravvenienze di cui all'art. 28, comma 7;
  • g)per gli enti che non possono accettare l'eredita' o il legato senza la preventiva autorizzazione, purche' la relativa domanda sia stata presentata entro sei mesi dall'apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale dell'autorizzazione;
  • h)per gli enti non ancora riconosciuti, purche' sia stata presentata domanda di riconoscimento e di autorizzazione all'accettazione entro un anno dalla data di apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell'autorizzazione. 3. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione puo' essere modificata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 28, 29 e 30. 4. La presentazione ad ((ufficio dell'Agenzia delle entrate)) diverso da quello competente si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione e' pervenuta all'ufficio competente. 50
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 2006, n. 296

25

La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma 78, lettera c)) che "all'articolo 31, comma 1, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"."

D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

50

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Testo vigente dal 3 ottobre 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 31, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10875/2026

    23 aprile 2026

    In tema d'imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione di successione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte dell'obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione, nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente; alla correzione non osta l'intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denunzia di successione, che non ha natura decadenziale, come pure l'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 346 del 1990, che concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione, né l'eventuale notifica di un avviso di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell'onere della prova in giudizio. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso che fosse riconducibile ad errore emendabile la deduzione di svalutazione dei valori immobiliari intervenuta successivamente alla dichiarazione di successione, trattandosi di fatti sopravvenuti inidonei ad incidere sul quantum cristallizzato dall'accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione).

    Art. 31

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 412 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9145/2026

    11 aprile 2026

    In tema di imposta di successione, la sanzione per la presentazione della dichiarazione di successione con ritardo superiore a trenta giorni, prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal d.lgs. n. 346 del 1990, così come novellato dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 158 del 2015, non può trovare applicazione con riferimento alle successioni aperte in data antecedente alla entrata in vigore della nuova disposizione sanzionatoria, la quale deve essere correlata all'obbligo dichiarativo del contribuente così come disciplinato al momento dell'apertura della successione.

    Art. 31 · Art. 33 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 50 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 456 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 388 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 164/2001

    Questione infondata
    28 maggio 2001

    L'istituto della valutazione automatica dei beni immobili ai fini dell'imposta sulle successioni non introduce un nuovo sistema di determinazione dei valori imponibili, ma semplicemente limita il potere di rettifica che gli uffici finanziari hanno nel caso in cui non ritengono congruo il valore dei beni dichiarati, impedendo loro di procedere ad una maggiore valutazione allorché il valore dei beni stessi sia stato dichiarato in misura non inferiore all'ammontare determinato in modo automatico. Poiché tutti i contribuenti hanno la possibilità di avvalersi di tale regime, non sussiste disparità di trattamento - quanto agli esiti - tra i contribuenti che scelgono di rendere la propria dichiarazione non rettificabile e quelli che, invece, dichiarando un valore inferiore a quello determinato automaticamente, scelgono di restare soggetti alla rettificabilità della loro denuncia in funzione del valore successivamente accertato dall'UTE. Conseguentemente, non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 3, e 34, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto il contribuente che si avvale del regime della valutazione automatica non può adeguare il maggior valore dichiarato a quello minore successivamente accertato dall'UTE. - Cfr. sentenze n. 463/1995 e n. 78/1991. M.F.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 97 cost. · Art. 31 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 3 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2007 al 3 ottobre 2024. 7 parole tolte, 16 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredita' giacenti e per gli esecutori testamentari aggiunto: e i trustee dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina;

b) nel caso di tolto: fallimento del aggiunto: liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto in corso alla data dell'apertura della successione o tolto: dichiarato aggiunto: dichiarata entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura tolto: del fallimento aggiunto: della relativa procedura;

… l'osservanza delle disposizioni degli articoli 28, 29 e 30. 4. La presentazione ad ufficio tolto: del registro aggiunto: dell'Agenzia delle entrate diverso da quello competente si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione e' pervenuta all'ufficio competente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

    Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art31 · fonte del testo

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