Corte costituzionale

Ordinanza n. 499/1991

Altra decisione · depositata il 27/12/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e

donazioni) promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1989 dalla

Commissione tributaria di 1° grado di Milano nel ricorso proposto da

Grondona Alfonso ed altri, nella qualità di eredi, contro l'ufficio

successioni di Milano iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1991

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Grondona Alfonso ed altri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, con ordinanza in data 20 dicembre 1989 (pervenuta a

questa Corte il 3 giugno 1991), la Commissione tributaria di primo

grado di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39,

primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina

dell'imposta sulle successioni e donazioni), nella parte in cui non

prevede che, ai fini della tempestiva dichiarazione di successione,

la data di spedizione a mezzo posta possa essere equiparata a quella

di presentazione diretta all'Ufficio, come previsto per le

dichiarazioni I.v.a. ed I.r.p.e.f.;

che ad avviso del giudice a quo il principio in base al quale

questa Corte ha già dichiarato la questione manifestamente infondata

- ritenendo che, in assenza di un modello generale che disciplini in

modo uniforme la presentazione di atti di diversa natura agli organi

tributari, è impossibile individuare un criterio alla stregua del

quale valutare le singole disposizioni - non si potrebbe invocare in

presenza di atti che hanno identica natura come, appunto, le

dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta di successione,

dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi;

che le parti private si sono costituite fuori termine, mentre,

non ha ritenuto di intervenire l'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che identica questione, sollevata proprio in

riferimento all'ingiustificata disparità di trattamento che la norma

impugnata determinerebbe rispetto alla disciplina prevista per le

dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e

dell'imposta sui redditi, è stata da questa Corte già dichiarata

manifestamente infondata con ordinanze nn. 485 del 1987 e 1052 del

1988;

che nell'ordinanza di rimessione non si individuano elementi

nuovi o ragioni tali da indurre questa Corte a rivedere il precedente

indirizzo;

che, tuttavia, successivamente alle predette pronuncie, è stato

approvato - con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346 - il nuovo

testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle

successioni e donazioni, nel cui art. 28, comma 1, si prevede

espressamente che, in caso di spedizione a mezzo posta, la

dichiarazione "si considera presentata" nel giorno in cui è

consegnata all'ufficio postale;

che non può escludersi che tale norma, ancorché entrata in

vigore successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione,

abbia - secondo il tenore della norma di delega di cui all'art. 17,

terzo comma, legge 9 ottobre 1971, n. 825, in base alla quale è

stata emanata - natura interpretativa della disposizione impugnata

che è destinata a sostituire;

che questa eventuale natura interpretativa potrebbe far sì che

la norma esplichi una concreta incidenza nel giudizio a quo, donde la

necessità di disporre la restituzione degli atti al giudice

remittente per un riesame dalla rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di

primo grado di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.

Il direttore di cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:499 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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