(Artt. 33, comma 1, e 41, comma 1, D.P.R. n. 637/1972) Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione 1. I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle eventuali dichiarazioni integrative o modificative gia' presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3, nonche' dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati fino alla presentazione della dichiarazione della successione. Se nella dichiarazione della successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere, nei termini indicati nell'articolo 31, alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari. 50 1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 SETTEMBRE 2024, N. 139)). 2. L'ufficio, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla la regolarita' dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonche' dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell'imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate. In sede di liquidazione, l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e dell'imposta e a escludere:

  • a)le passivita' esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilita' di cui agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilita' di cui agli articoli 22 e 24, nonche' gli oneri non deducibili a norma dell'articolo 8, comma 1;
  • b)le passivita' e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione;
  • c)le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione. 50 3. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate, con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata, nonche' della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento e' effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta e' ridotto a un terzo. 50 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la riliquidazione dell'imposta in base a dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in base a dichiarazione integrativa.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 1991, n. 413

2

La L. 30 dicembre 1991, n. 413, ha disposto (con l'art. 23, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1993."

D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427

4

Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, nel modificare l'art. 23, comma 3, lettera c) della L. 30 dicembre 1991, n. 413, ha conseguentemente disposto (con l'art. 63, comma 1) che "Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano alle successioni aperte dal 1 gennaio 1994".

D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

50

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Testo vigente dal 1 gennaio 2025 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 33, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 122/2015

    Parametro
    25 giugno 2015

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) - nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 69, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fi…

    Art. 7 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 27 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 2024 al 1 gennaio 2025. 140 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari. 1-bis. tolto: Se nella dichiarazione di successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, gli eredi e i legatari devono provvedere nei termini indicati nell'articolo 31, alla liquidazione ed al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il suddetto versamento deve essere effettuato, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, mediante delega ad azienda di credito autorizzata o tramite il concessionario del servizio per la riscossione competente in base all'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero o non e' nota, al concessionario del servizio per la riscossione di Roma aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 SETTEMBRE 2024, N. 139. 2. L'ufficio, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla la regolarita' dell'autoliquidazione delle imposte …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art33 · fonte del testo

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