(Artt. 33, 34 e 41, primo comma, D.P.R. n. 637/1972) Procedimento e termini 1. La successione deve essere dichiarata all'((ufficio dell'Agenzia delle entrate)), a norma degli articoli da 28 a 30, nel termine stabilito dall'art. 31. 50 ((2. L'imposta e' liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, a norma dell'articolo 33, ed e' nuovamente autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'articolo 28, comma 6.)) 50 2-bis. ((L'ufficio procede al controllo dell'autoliquidazione, ai sensi dell'articolo 33.)) 50 3. Successivamente l'ufficio, se ritiene che la dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 3, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta a norma dell'art. 34. La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale. 4. Se la dichiarazione della successione e' stata omessa, l'imposta e' accertata e liquidata d'ufficio a norma dell'articolo 35. Se e' stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all'art. 28, comma 6, si procede d'ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa. 5. Se nelle liquidazioni di cui ai ((commi 2-bis, 3 e 4)) vi sono stati errori od omissioni, l'ufficio puo' provvedere alla correzione e liquidare la maggiore imposta che ne risulta dovuta. Il relativo avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza stabilito per la liquidazione alla quale si riferisce la correzione. 50 6. L'imposta e' dovuta anche se la dichiarazione e' presentata oltre il termine di decadenza stabilito nel comma 4; in questo caso le disposizioni dei commi 2, 3 e 5 si applicano con riferimento a tale dichiarazione. ((7. E' principale l'imposta autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento e quella liquidata dall'ufficio a seguito del controllo della regolarita' dell'autoliquidazione in base alle dichiarazioni presentate; e' complementare l'imposta o la maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica.)) 50

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

50

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Testo vigente dal 3 ottobre 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 122/2015

    Parametro
    25 giugno 2015

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) - nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 69, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fi…

    Art. 7 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 27 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1996 al 3 ottobre 2024. 51 parole tolte, 45 parole aggiunte.

(Artt. 33, 34 e 41, primo comma, D.P.R. n. 637/1972) Procedimento e termini 1. La successione deve essere dichiarata all'ufficio tolto: del registro aggiunto: dell'Agenzia delle entrate, a norma degli articoli da 28 a 30, nel termine stabilito dall'art. 31. 2. L'imposta e' liquidata tolto: dall'ufficio aggiunto: dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione tolto: della aggiunto: di successione, a norma tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 33, ed e' nuovamente tolto: liquidata aggiunto: autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 28, comma 6. tolto: La liquidazione deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa aggiunto: 2-bis. L'ufficio procede al controllo dell'autoliquidazione, ai sensi dell'articolo 33. 3. Successivamente l'ufficio, se ritiene che la dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o … la presentazione della dichiarazione omessa. 5. Se nelle liquidazioni di cui ai commi 2aggiunto: -bis, 3 e 4 vi sono stati errori od omissioni, l'ufficio puo' provvedere alla … 3 e 5 si applicano con riferimento a tale dichiarazione. 7. E' principale l'imposta tolto: liquidata aggiunto: autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento e quella liquidata dall'ufficio a seguito del controllo della regolarita' dell'autoliquidazione in base alle dichiarazioni presentatetolto: ,aggiunto: ; e' complementare l'imposta o tolto: maggiore imposta, aggiunto: la maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettificatolto: , suppletiva quella liquidata per correggere errori od omissioni di una precedente liquidazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

    Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art27 · fonte del testo

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