Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2025, n. 123, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2025, n. 123, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
3 pronunce che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di tassazione del trust, l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni - che presuppone l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità - si applica ove il trasferimento definitivo dei diritti dal trustee al beneficiario si realizzi sin dall'istituzione del trust, dovendosi assoggettare l'atto, in caso contrario, alla sola imposta fissa di registro.
Art. 1 · Art. 53 cost.
Presupposto dell'imposta sulle successioni è la chiamata all'eredità e non già l'accettazione, con la conseguenza che, quando la successione riguarda anche un'eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta anche relativamente a quest'ultima, la cui delazione gli è stata trasmessa ai sensi dell'art. 479 c.c.
Art. 1 · Art. 479 c.c. · Art. 587 c.c. · Art. 7 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni
In tema di imposta di successione, se la delazione avviene per testamento, la revoca di quest'ultimo determina la perdita retroattiva della qualità di chiamato all'eredità in capo al soggetto revocato e il venir meno della sua legittimazione passiva in ordine a detto tributo.
Art. 1 · Art. 7 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 28 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 43 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni
Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e novembre 2025 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 2024 al 1 gennaio 2027. 220 parole tolte, 30 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
aggiunto: Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 1tolto: . (Art. 1 D.P.R. n. 637/1972) Oggetto dell'imposta 1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione. 2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni. 3. L'imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta, nonche' nei casi di donazione presunta di cui all'art. 26 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 4. L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalita' di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile. 4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalita' indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalita' collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art1 · fonte del testo
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