- Alcuni rilievi sono stati formulati dalla Commissione delle assemblee legislative sull'art. 281 del progetto, che considerava ai fini della collazione le spese di mantenimento e di educazione o sostenute per nozze o per malattia. È stato proposto di sottrarre all'obbligo della collazione, in qualsiasi caso, tanto la spesa per il corredo nuziale, quanto quelle per l'istruzione artistica e professionale. Mi è sembrata però più equa la soluzione accolta nel progetto definitivo, che ho mantenuta nell'art. 742 del codice. Se è vero infatti che, per morale e per legge, i genitori hanno l'obbligo di mantenere, educare e istruire i figli in proporzione delle loro sostanze e avuto riguardo alla loro condizione sociale, sembra ovvio che quanto si è speso per il corredo o per l'istruzione artistica o professionale costituisce adempimento di un obbligo solo se sia mantenuto nella misura corrispondente alle condizioni economiche del genitore, mentre l'eccedenza rappresenta un vero e proprio atto di liberalità, che turba il rapporto di uguaglianza tra i figli. È stato inoltre osservato che, secondo l'ultimo comma dell'art. 281 del progetto, non sono soggette a collazione le liberalità «fatte in occasione di servizi resi all'ascendente», ed è stato espresso il dubbio che potrebbe essere sufficiente un servizio di lieve entità per giustificare liberalità anche ingenti. Pertanto la Commissione ha ritenuto preferibile usare la formula «donazioni fatte a causa di servizi resi all'ascendente» come quella che richiederebbe l'esistenza di una certa proporzione fra il servizio reso e la donazione. Ho però considerato che le donazioni, di cui si parla in questo articolo, sono quelle indicate nel secondo comma dell'art. 770, e ho ritenuto necessario rendere più evidente il coordinamento fra i due articoli, stabilendo nell'ultimo comma dell'art. 742 che non sono soggette a collazione le liberalità previste nel secondo comma dell'art. 770, e cioè le liberalità fatte in occasione di servizi e i donativi di uso. Con questo generico richiamo al secondo comma dell'articolo 770, ho potuto anche sopprimere nel primo comma dell'art. 742 la menzione dei donativi di uso, che sarebbe stata altrimenti riprodotta due volte nella stessa disposizione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 359