1. I trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari. L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari. Ai fini dell'autoliquidazione dell'imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento. Resta ferma la disciplina prevista per i trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall'articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le franchigie e le aliquote previste dall'articolo 7 e dall'articolo 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario. 3. Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee puo' optare per la corresponsione dell'imposta ((sulle successioni e donazioni, nonche' delle imposte ipotecaria e catastale)) in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione. In tal caso, la base imponibile nonche' le franchigie e le aliquote ((dell'imposta sulle successioni e donazioni)) applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni del presente testo unico con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione. Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione non sia possibile determinare la categoria di beneficiario, l'imposta ((sulle successioni e donazioni)) si calcola sulla base dell'aliquota piu' elevata, senza l'applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56. Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario, il trustee opti per la corresponsione ((delle imposte)) ai sensi del presente comma, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria ((per cui sono state corrisposte le imposte)) in via anticipata non sono soggetti all'imposta ((sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale)). Non si da' luogo al rimborso ((delle imposte assolte)) dal disponente o dal trustee. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento ai trust gia' istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. 50

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

50

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Testo vigente dal 12 agosto 2026 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 2024 al 12 agosto 2026. 13 parole tolte, 39 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: (Trust e altri vincoli di destinazione).

… o, in caso di trust testamentario, il trustee puo' optare per la corresponsione dell'imposta aggiunto: sulle successioni e donazioni, nonche' delle imposte ipotecaria e catastale in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione. In tal caso, la base imponibile nonche' le franchigie e le aliquote aggiunto: dell'imposta sulle successioni e donazioni applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni del presente testo unico con riferimento … conferimento ovvero dell'apertura della successione non sia possibile determinare la categoria di beneficiario, l'imposta aggiunto: sulle successioni e donazioni si calcola sulla base dell'aliquota piu' elevata, senza l'applicazione delle franchigie di cui … il disponente ovvero, in caso di trust testamentario, il trustee opti per la corresponsione tolto: dell'imposta aggiunto: delle imposte ai sensi del presente comma, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui tolto: e' stata corrisposta l'imposta aggiunto: sono state corrisposte le imposte in via anticipata non sono soggetti all'imposta aggiunto: sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale. Non si da' luogo al rimborso tolto: dell'imposta assolta aggiunto: delle imposte assolte dal disponente o dal trustee. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art4bis · fonte del testo

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