Donazioni anteriori ((1. Il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascun donatario e' maggiorato, ai soli fini delle franchigie di cui all'articolo 56, di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante, comprese quelle presunte di cui all'articolo 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell'articolo 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data.)) 50 2. Negli atti di donazione e negli atti di cui all'art. 26 del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, devono essere indicati gli estremi delle donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario o ad alcuno dei donatari e i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatari, ((la sanzione amministrativa)) da una a due volte la maggiore imposta dovuta. 50

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

50

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Testo vigente dal 3 ottobre 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2000 al 3 ottobre 2024. 92 parole tolte, 28 parole aggiunte.

Donazioni anteriori 1. Il valore tolto: globale netto aggiunto: delle quote spettanti o dei beni e tolto: dei diritti oggetto della donazione e' maggiorato... aggiunto: diritti attribuiti a ciascun donatario e' maggiorato, ai soli fini delle franchigie di cui all'articolo 56, di un importo pari al valore tolto: complessivo di tutte le donazioni, aggiunto: delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante tolto: al donatario, comprese quelle presunte di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 1, comma 3, ed escluse quelle indicate tolto: nell'art. aggiunto: nell'articolo 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59. tolto: Agli stessi fini, nelle ipotesi di cui all'art. 56, comma 2, il valore globale netto di tutti i beni e diritti complessivamente donati e' maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni anteriormente fatte ai donatari e il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascuno di essi e' maggiorato di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e … di tale indicazione si applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatari, la tolto: pena pecuniaria aggiunto: sanzione amministrativa da una a due volte la maggiore imposta dovuta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

    Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art57 · fonte del testo

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