Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 71, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 38/1990

    Questione infondata
    26 gennaio 1990

    Il sistema di irrogazione della pena pecuniaria è, per l'imposta di registro, strutturato diversamente da quanto previsto per l'imposta I.V.A., posto che per la prima l'irrogazione della pena è contestuale alla rilevazione della violazione, mentre per la seconda la rilevazione e la irrogazione della pena avvengono in diversi momenti così che è possibile l'oblazione nei trenta giorni successivi alla rilevazione dell'infrazione. Peraltro, la previsione per l'imposta di registro della riduzione ad un sesto della pena massima costituisce l'equivalente, in concreto, della definizione in via breve pur essendo diversa la natura dei due istituti. Non è perciò in contrasto con il principio di eguaglianza che per le violazioni in materia di imposta di registro passibili di pena pecuniaria, la definizione in via breve, in deroga al principio stabilito dall'art. 15 legge 7 gennaio 1929, n. 4 (ved. precedente massima A) non sia consentita. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 71 Testo unico l'imposta di registro · Art. 3 cost. · Art. 15 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2027

Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 2024 al 1 gennaio 2027. 69 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 51, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al settanta per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 52 la sanzione si applica anche se la differenza non e' superiore al quarto del valore accertato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025,N. 200

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art71 · fonte del testo

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