Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Insufficiente dichiarazione di valore
[2](articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)
[3]1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui all'((articolo 298, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui all'((articolo 299, comma 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), la sanzione si applica anche se la differenza non e' superiore al quarto del valore accertato.
Testo vigente dal 7 agosto 2026
