[1](Art. 56 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]Il contribuente che ometta di presentare la dichiarazione nei termini stabiliti e' soggetto al pagamento di una sopratassa pari all'ammontare dell'imposta definitivamente accertata, ed e' punito con l'ammenda da una meta' all'intera somma dell'imposta stessa. La sopratassa stabilita nel comma precedente e' ridotta ad un terzo, nei casi in cui il contribuente presenti la dichiarazione entro 60 giorni dalla scadenza del termine, e l'ammenda non si applica. Ove il contribuente presenti la dichiarazione nei termini stabiliti dall'articolo 32, omettendo l'indicazione di uno o piu' cespiti o dichiarando debiti che risultino fittizi, e' soggetto ad una sopratassa pari alla quota proporzionale di imposta definitivamente accertata sui cespiti omessi o che sarebbe stata sottratta-, ed e' punito con l'ammenda dalla meta' all'ammontare della quota stessa. La sopratassa prevista nel comma precedente e' ridotta ad un terzo, ove il contribuente dichiari i cespiti stessi entro 60 giorni dalla scadenza del termine, e l'ammenda non si applica. Ove il contribuente dichiari un valore imponibile inferiore a quello minimo determinato secondo le norme degli articoli da 36 a 39, e' soggetto ad una pena pecuniaria pari alla differenza tra l'imposta liquidata sul valore determinato secondo le norme degli articoli sopra citati e quella liquidata sul valore dichiarato. La pena pecuniaria non si applica quando l'imposta di cui l'Erario sarebbe stato defraudato non supera il quinto dell'imposta dovuta.

Testo vigente dal 10 maggio 1950

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art58 · fonte del testo

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