Art. 71 — Insufficiente dichiarazione di valore

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Se il valore dei beni o diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 51 definitivamente accertato, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la pena pecuniaria dalla meta' a due volte l'imposta dovuta sulla differenza tra i due valori. Per i beni e i diritti di cui al comma 4 dell'art. 52 la pena pecuniaria si applica anche se la differenza non e' superiore al quarto del valore definitivamente accertato. La pena pecuniaria e raddoppiata se il valore definitivamente accertato e' superiore al doppio di quello dichiarato ed e' ridotta ad un sesto del massimo se l'accertamento e divenuto definitivo perche' il contribuente non ha proposto ricorso o ha rinunziato al ricorso proposto prima della decisione della commissione tributaria di primo grado.

Testo in vigore dal 30 aprile 1986 al 1 aprile 1998

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 71, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 38/1990

    Questione infondata
    26 gennaio 1990

    Il sistema di irrogazione della pena pecuniaria è, per l'imposta di registro, strutturato diversamente da quanto previsto per l'imposta I.V.A., posto che per la prima l'irrogazione della pena è contestuale alla rilevazione della violazione, mentre per la seconda la rilevazione e la irrogazione della pena avvengono in diversi momenti così che è possibile l'oblazione nei trenta giorni successivi alla rilevazione dell'infrazione. Peraltro, la previsione per l'imposta di registro della riduzione ad un sesto della pena massima costituisce l'equivalente, in concreto, della definizione in via breve pur essendo diversa la natura dei due istituti. Non è perciò in contrasto con il principio di eguaglianza che per le violazioni in materia di imposta di registro passibili di pena pecuniaria, la definizione in via breve, in deroga al principio stabilito dall'art. 15 legge 7 gennaio 1929, n. 4 (ved. precedente massima A) non sia consentita. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 71 Testo unico l'imposta di registro · Art. 3 cost. · Art. 15 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art71 · fonte del testo

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