Art. 56 — Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio

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Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:

  • a)di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'articolo 55, per due terzi dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della commissione tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme gia' riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, puo' sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria di primo grado. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria e' inferiore a quella gia' riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente;
  • b)di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della commissione tributaria centrale o della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata. Il pagamento delle imposte, di cui al comma 1,richieste in relazione alle decisioni delle commissioni tributarie, deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473)). Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse, delle pene pecuniarie e degli interessi di mora si applicano le disposizioni degli articoli 2, da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione.

Testo in vigore dal 1 aprile 1998 al 3 ottobre 2024

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 1152/1988

    Questione inammissibile
    29 dicembre 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, con riferimento agli artt. 24 e 113, Cost., dal Pretore di Chioggia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nel…

    Art. 56 Testo unico l'imposta di registro · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1996 al 1 aprile 1998. 17 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… delle imposte, di cui al comma 1,richieste in relazione alle decisioni delle commissioni tributarie,tolto: , deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione. tolto: Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia e' divenuta definitiva aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse, delle pene pecuniarie e degli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art56 · fonte del testo

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